La delibera di un’assemblea di condominio può essere annullabile quando è viziata da irregolarità o vizi, che attengono alla convocazione o alla partecipazione alla riunione. Con una recente sentenza il tribunale di Frosinone ha precisato che la delibera assembleare è annullabile anche qualora l’amministratore di condominio non dia la prova dell’effettiva ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, da parte di un condomino. Per le convocazioni delle assemblee condominiali l’avviso di convocazione – oltre a indicare l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione – deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, Pec, fax o con consegna a mano.
L’uomo aveva affermato di non aver ricevuto l’avviso della riunione nella quale furono approvate le spese fonte di disputa giudiziaria, nel termine dei 5 giorni prima previsto dalla legge. A queste accuse il condominio aveva replicato, sostenendo di aver invece regolarmente adempiuto agli obblighi di legge. Il tribunale di Frosinone ha tenuto conto della giurisprudenza della Cassazione, secondo cui l’avviso di convocazione è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto entro il termine previsto dalla legge: altrimenti non potrà produrre i suoi effetti.
Nel caso in cui quest’ultimo non si trovi nella propria abitazione al momento dell’arrivo del postino, basterà l’avviso di giacenza inserito nella cassetta delle lettere e l’attestazione di deposito emessa dal postino al mittente. Nelle circostanze in questione, il condominio si era però limitato a esibire la cartolina di invio della raccomandata, ritenuta dal giudice inadeguata a rendere la delibera immune da annullamento. Mancava, infatti, l’attestato di giacenza e di ricezione o consegna del plico postale. Ecco perché il tribunale – in assenza del requisito del perfezionamento delle operazioni di notificazione – ha accolto la richiesta del condomino moroso, annullando la delibera assembleare da cui era scaturito il decreto ingiuntivo.
