Condominio: danni da infiltrazioni delle parti comuni

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Il caso

Il Tribunale di Alessandria respingeva la domanda del Centro Lista Nozze s.n.c di risarcimento dei danni da infiltrazioni di acqua e umido provenienti da un condominio.

La sentenza del tribunale viene confermata anche dalla Corte d’Appello che dichiara irragionevole l’accoglimento dell’impugnazione della domanda non essendoci un effettivo nesso causale.

Il danneggiato propone ricorso per cassazione dopo aver tuttavia presentato allegati che riportavano l’origine del danno a fattori eziologici diversi e non ad una certa individuazione della provenienza delle infiltrazioni dalle parti condominiali.

Secondo il ricorrente infatti la prova del nesso causale era stata comunque raggiunta poiché la pluralità delle ipotesi attribuiva la responsabilità del danno al condominio.

UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e il condominio resistono con controricorso.

La Cassazione ricorda che secondo l’art. 2051 del codice civile la responsabilità dei danni derivati da un determinato bene nei confronti di terzi è da individuarsi nella figura del soggetto che ha la custodia di tale bene, operando però su un piano oggettivo dell’accertamento nel nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso.

È sì obbligo del custode del condominio vigilare sullo stato degli impianti comuni dell’edificio garantendone la corretta manutenzione ma nel caso di specie non è corretto affermare a priori che i danni procurati dal bene siano una sua responsabilità. Tali danni infatti si sono verificati per caso fortuito e nel contesto non assume rilievo la condotta del custode stesso sul quale invece grava l’onere di offrire una prova contraria alla presunzione della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (del fatto estraneo alla sua sfera di custodia).

La responsabilità viene quindi attribuita in definitiva attraverso un criterio di imputazione oggettivo dove fondamentale ruolo viene assunto dalla dimostrazione del certo nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno.

Con l’ordinanza n. 25018/20 del 9 novembre la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.