Inammissibile il ricorso al prefetto presentato oltre i termini di legge

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19509/2020, depositata il 18 settembre, ha stabilito che gli artt. 203 e 204 C.d.S., i quali stabiliscono le due possibili decisioni del Prefetto dinanzi alla presentazione del ricorso contro il verbale recante la sanzione amministrativa, sono applicabili solo se il suddetto ricorso venga presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell’atto, altrimenti esso è inammissibile.

Nel caso di specie, il Prefetto di Roma dichiarava inammissibile ovvero irricevibile il ricorso presentato dall’attuale ricorrente ai sensi dell’art. 18, l. n. 689/1981, contro il verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 7, punto 8, C.d.S., poiché presentato oltre i termini di legge.
In seguito, il Giudice di Pace respingeva il ricorso del medesimo ricorrente, e così anche il Tribunale di Roma.

Il ricorrente si rivolge alla Corte di Cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, una violazione dell’art. 18 della legge citata, considerando che tale disposto normativo consente al Prefetto solo due possibilità (emettere un’ordinanza con cui ingiunge il pagamento, qualora ritenga il ricorso fondato, o disporre l’archiviazione del verbale quando ritenga il ricorso infondato), e non anche la possibilità di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini di presentazione.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non accoglie il ricorso, in quanto, trattandosi di violazione del codice della strada, il ricorso al Prefetto è disciplinato non dall’art. 18 citato, bensì dagli artt. 203 e 204 C.d.S.

A tal proposito, mentre l’art. 203, al comma 1, prevede che il trasgressore entro 60 giorni dalla notificazione o dalla contestazione (quando non abbia provveduto al pagamento in misura ridotta nei casi consentiti) possa proporre ricorso al Prefetto del luogo presso cui ha commesso la violazione, il successivo art. 204 dispone che quest’ultimo, qualora ritenga l’accertamento fondato, ingiunge il pagamento di una certa somma entro 120 giorni dalla data di ricezione degli atti, notificandola all’autore della violazione; quando, al contrario, ritenga non fondato l’accertamento, il Prefetto entro lo stesso termine emette un’ordinanza motivata con cui archivia gli atti.
Ora, tali norme suggeriscono di prospettare l’infondatezza del ricorso, in quanto le due opzioni oggetto dell’art. 204 presuppongono che il ricorso sia stato tempestivamente proposto, dunque se la presentazione o l’invio dello stesso non sia avvenuta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il Prefetto potrà rilevarne l’inammissibilità, evitando di esaminarne il contenuto.