Sono nulle le multe emesse agli automobilisti che non rispettano le targhe alterne se non vi è stata un’adeguata pubblicità

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T.A.R. sez. I Roma , Lazio sentenza 24/09/2015 n.11381

Fatto
Con il ricorso in esame il sig. De Fi. impugna il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 201 del Codice della strada, per difetto di notifica del decreto di revoca, in quanto, anziché essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, è stata operata imponendo all’interessato di recarsi negli uffici della Questura.
Trattandosi di notifica inesistente, non sarebbe possibile neppure invocare la sanatoria prevista dall’art. 156 del Codice di rito.
2) Violazione dell’art. 120 del Codice della strada in relazione all’art. 73 del D.P.R. n. 309/90, in quanto il citato art. 120 non consentirebbe, in un mutato quadro normativo e giurisprudenziale, un’applicazione automatica degli effetti ad essa connessi.
3) in via subordinata, incostituzionalità dell’art. 120 del Codice della strada, se interpretata nel senso di prevedere l’automaticità dell’effetto sanzionatorio.
4) Violazione dell’art. 4 della Costituzione, in quanto la revoca della patente, disposta nella specie, finirebbe con l’impedire al ricorrente di espletare il suo lavoro, con ovvie conseguenze negative.
Si è costituito in giudizio l’Ufficio territoriale del Governo, a difesa del provvedimento impugnato.
Alla camera di consiglio del 9 luglio 2015, il Tribunale, ritenendo che ci fossero tutti i presupposti, di cui all’art. 60 del Codice del processo amministrativo, per definire la controversia con una sentenza in forma semplificata, ha dato avviso ai difensori delle parti presenti di tale intenzione.
Diritto
La questione controversa si presta ad un’agevole soluzione, in quanto tutt’e quattro i motivi di doglianza appaiono palesemente infondati.
1) In ordine al primo, concernente il presunto difetto di notifica del decreto di revoca, è agevole osservare, intanto, che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento impugnato non costituisce un atto ricetti zio, in quanto l’effetto revocatorio è conseguenza del mero esercizio del potere sanzionatorio della pubblica amministrazione.
La comunicazione al privato ha una mera funzione di conoscenza della determinazione stessa, sicché l’eventuale irritualità di essa non inficia il provvedimento, ma, al più, dilata il termine per eventuali impugnative.
In ragione dell’evidenziata natura conoscitiva dell’adempimento de quo, trova piena applicazione il principio di strumentalità delle forme, sancito dall’art. 156 del codice di procedura civile, e, quindi, eventuali irregolarità riscontrate in fase di comunicazione dell’atto devono considerarsi sanate dalla dimostrata, piena conoscenza dello stesso da parte del destinatario.
2) Con riguardo alla seconda doglianza, il sig. De Fi. postula una lettura evolutiva dell’art. 120 del Codice della strada in relazione all’art. 73 del D.P.R. n. 309/90, assumendo che, oramai, i reati riguardanti gli stupefacenti sarebbero stati oggetto di una profonda rimeditazione da parte della giurisprudenza.
Non a caso, in via gradata, con il terzo motivo, strettamente connesso a quello in trattazione, prospetta una questione di costituzionalità dell’art. 120 del Codice della strada, se interpretato in senso difforme dalla tesi dal medesimo sostenuta.
La questione interpretativa, invero, è nettamente più semplice di quanto il sig. De Fi. vorrebbe fare intendere.
Premesso che le regole dell’ermeneutica impongono di privilegiare l’interpretazione letterale delle norme su qualsivoglia altro criterio applicativo, l’art. 120, al comma 2, è di una chiarezza esemplare, in quanto prevede la revoca – automatica – della patente di guida al verificarsi di determinati presupposti, tassativamente individuati al comma 1: fra essi, vi è, appunto, la condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, vale a dire per uno dei delitti inerenti gli stupefacenti.
Nella specie, è incontroverso (non essendo neppure motivo di doglianza o di contestazione in fatto) che il ricorrente è stato condannato per una delle fattispecie innanzi indicate, sicché la misura revocatoria costituisce una conseguenza ineludibile della condotta sanzionata con sentenza penale. 3) Da quanto esposto, risulta evidente, per la gravità del reato accertato ed in virtù dell’ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore, la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 120 del Codice della strada, non essendovi alcun elemento che possa far dubitare della giustezza, oltre che dell’opportunità, di revocare la patente di guida in un caso come quello di specie.
4) L’ultima doglianza scolora alla luce delle suesposte considerazioni: è evidente che quella applicata è una misura sanzionatoria, oltre che diretta ad impedire la commissione di ulteriori reati, sicché le esigenze “lavorative” frustrate non possono sicuramente incidere in punto di legittimità sulla misura e sulle modalità che il Legislatore ha dettato per punire e reprimere fatto di indubbia gravità.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) rigetta il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 SET. 2015.

Corte di Cassazione, sentenza n. 2741 del 12.02.2015

Il Comune è tenuto a rispondere dei danni subiti da un motociclista aggredito da un cane randagio, stante il suo dovere di previsione e controllo del randagismo sul territorio di sua competenza.
E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza in esame, in rigetto del ricorso presentato dalla compagnia assicuratrice del predetto Comune.
La società ricorrente, in particolare, si opponeva alla statuizione con cui la Corte territoriale aveva riconosciuto la piena responsabilità del Comune in ordine al sinistro occorso al conducente di un ciclomotore, il quale, alla guida del suo mezzo, si era visto improvvisamente attraversare da un cane randagio.
La Cassazione, nella pronuncia in esame, ha confermato la responsabilità dell’ente pubblico, proprio in base all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la P.A. è sempre responsabile dei danni riconducibili all’omissione di comportamenti dovuti, i quali costituiscono un limite alla sua attività discrezionale.
E’ per di più sempre tenuta ad adottare un comportamento improntato a diligenza qualificata, quanto all’impiego di accorgimenti idonei ad evitare o ridurre i rischi connessi alle attività ad essa affidate.
E qualora – come nel caso di specie – vi sia una concretizzazione del rischio che il comportamento dovuto tende proprio ad evitare, il nesso di causalità tra la condotta della P.A. ed il danno conseguito, deve dirsi presuntivamente provato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 1829 del 15.01.2015

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’imputato per guida in stato di ebbrezza può richiedere la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e può richiedere di svolgerla in un comune esterno alla provincia di residenza e dunque contro le indicazioni di legge.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26434 del 16.12.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha escluso la continuazione se gli ingressi illeciti nelle zone ZTL risultano a distanza di ore l’uno dall’altro e pertanto tutte le singole multe vanno pagate.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24990 del 25.11.2014

In tema di responsabilità da circolazione stradale, se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza, vigili del fuoco), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d’allarme (c.d. sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell’approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall’obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che, pur avendo accertato una violazione del suddetto dovere generale di prudenza a carico del conducente di un veicolo dei vigili del fuoco, aveva attribuito in via presuntiva, ex art. 2054 c.c., comma 2, una responsabilità paritaria al conducente del veicolo privato venuto a collisione col mezzo pubblico, per non avere provato di essersi tempestivamente arrestato alla prima percezione del suono del dispositivo acustico.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13037 del 10.06.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il verbale di violazione del codice della strada è valido anche se non vi è la precisa indicazione del luogo ove è avvenuta l’infrazione.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 11632 del 26.05.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è legittima la sanzione per chi guida senza casco anche se la contestazione è avvenuta dopo l’infrazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4967 del 31.01.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che risponde del reato di guida in stato di ebbrezza anche il conducente che abbia assunto farmaci essendo a conoscenza della loro idoneità ad aumentare il livello di alcool nel sangue.

Corte di Cassazione, sentenza n. 195 del 10.02.2014

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che il ritiro immediato di una copia del verbale da parte del trasgressore equivale a notifica dello stesso, a nulla rilevando, in detto contesto, che chi ritira l’atto rifiuti di sottoscriverlo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24718 del 4.11.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se a seguito di un sinistro stradale il valore della riparazione supera quello del veicolo, non spetta il risarcimento in forma specifica bensì quello per equivalente.
La Corte precisa che ai sensi dell’articolo 2058, secondo comma, del codice civile, “il giudice, allorché sia richiesto il risarcimento in forma specifica può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
E ciò avviene quando “il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante o la corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente”.
“Ne consegue – prosegue la sentenza – che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto dalle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest’ultimo, condannare il danneggiante (ed in caso di azione diretta ex art. 18 legge n.990/69, l’assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23624 del 17.10.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non versa l’imposta di bollo l’auto che ha un interesse collezionistico o storico sulla scorta di quanto previsto dall’Asi (Automotoclub Storico Italiano).
Secondo la Suprema corte “l’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI, delegata all’adempimento di tale compito dall’art. 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto ‘ad rem’, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli. (Nella specie, immatricolati da oltre vent’anni con determinate caratteristiche tecniche)”.
“Ne consegue che la contestazione circa l’insussistenza dei requisiti legittimanti l’esenzione deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, sul mero presupposto del non avvenuto adempimento dell’imposta integrale”.

Giudice di Pace di Palermo, sentenza 14.12.2012

Il Giudice di Pace di Palermo con la sentenza in esame ha precisato che: “L’avviso di violazione, quale atto prodromico alla successiva emissione del verbale di contestazione non può essere preso in considerazione al fine di attribuire e conferire, ex post, validità sanante al verbale di contestazione d’infrazione stradale, atteso che solamente quest’ultimo atto è ricorribile avanti all’autorità giudiziaria, in quanto direttamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente, quale utente della strada, per la sua idoneità ”a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, terzo comma, del codice della strada”. Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema corte, citata dal Giudice, infatti, “in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, è inammissibile il rimedio dell’opposizione di cui alla legge n. 689/1981 avverso il mero preavviso di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore), che è atto prodromico all’ordinanza – ingiunzione (rectius, all’emissione del verbale di contestazione) e non può essere equiparato né al verbale di contestazione immediata, né al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in quanto, a differenza di essi, atto non idoneo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, terzo comma, del codice della strada” (per tutte, Cass. Civ. n. 5875/2004).

Corte di Cassazione sentenza n. 13894 del 07.09.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il dispositivo di controllo elettronico non deve per legge assicurare uno scontrino che riporti il dato rilevato Chi l’ha detto che il telelaser deve dare lo scontrino? L’apparecchio di rilevamento elettronico della velocità non deve fornire un riscontro cartaceo della violazione del codice della strada rilevata a carico dell’automobilista che correva troppo. È sufficiente che l’agente della polizia municipale o della “Stradale” legga al display l’indicazione dei (troppi) chilometri orari cui procede il veicolo multato: l’attività dell’accertatore è assistita da fede privilegiata. . Accolto il ricorso dell’ente impositore: la Suprema corte decide nel merito, il trasgressore che si è opposto alla sanzione amministrativa dovrà pagare le spese di giudizio oltre che la multa. Non esiste nessuna disposizione secondo cui le apparecchiature elettroniche come il telelaser debbano anche essere munite di dispositivi in grado di assicurare una documentazione dell’accertamento dell’infrazione, con modalità automatiche come la ripresa dell’immagine visualizzata sul display o la riproduzione meccanica dei dati visuali: niente scontrino o fotografia, insomma, visto che gli stessi apparecchi per il rilevamento automatico possano costituire fonte di prova, se debitamente omologati. Inutile, quindi, mettere in dubbio ciò che il vigile o il poliziotto ha letto sullo schermo del telelaser: non si tratta di percezioni sensoriali che implicano margini di apprezzamento individuale, mentre il verbale fa prova fino a querela di falso

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3937 del 13.03.2012

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che l’automobilista può contestare direttamente di fronte al giudice di pace la misura dei punti della patente decurtati insieme al verbale redatto dagli agenti. Non basta. se dichiara di non essere alla guida dell’auto tale sanzione accessoria non può essere irrogata al proprietario ma scatta solo quella pecuniaria per non aver reso noto l’identità del guidatore.
A questa importante conclusione sono giunte le Sezioni unite civili che hanno accolto il quarto motivo del ricorso presentato da un automobilista di Milano, multato senza essere fermato subito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5404 del 10.02.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 186 del codice della strada, è irrilevante che l’automobile sia in marcia o in sosta, se chi siede al posto di guida ha superato il tasso di alcool tollerato. Inutili le proteste dell’automobilista che affermava di aver usato il volante solo come un “cuscino”, sul quale aveva appoggiato mani e testa prima di lasciarsi andare a un sonno profondo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23882 del 15.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non si può utilizzare autovelox sulle strade “minori”, nelle quali invece vige l’obbligo della contestazione immediata. Una prassi alimentata dalla crisi finanziaria dei piccoli comuni che in tal modo provano a riequilibrare i bilanci.
L’infrazione del limite di velocità, questa volta, era avvenuta nel territorio del comune di Frascineto, in Calabria, e già il giudice di Pace di Castrovillari, in primo grado, aveva bocciato il verbale per eccesso di velocità, per le modalità di rilevamento utilizzate. Sentenza poi confermata in appello dal tribunale di Castrovillari che aveva ribadito il concetto per cui “non possono essere installati gli apparecchi elettronici di rilevazione su una strada extraurbana secondaria”, quale era quella percorsa dall’automobilista.
Ragionamento sposato anche dalla Suprema Corte, secondo cui la legge demanda “al prefetto l’individuazione delle strade, o di singoli tratti di esse, diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni”. La ratio della norma infatti è quella di ammettere il controllo elettronico solo nei casi in cui risulti difficoltoso fermare il veicolo.
In quanto il Dl 121/2002 prevede che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, gli organi di polizia stradale seguendo le direttive fornite dal ministero dell’Interno possono installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico – di cui deve sempre essere data informazione agli automobilisti – finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni del codice della strada. Mentre l’installazione sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento è possibile unicamente quando siano individuate con apposito decreto del prefetto.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23212 del 09.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche senza la consegna all’automobilista dello «scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo», le multe per superamento dei limiti imposti dal codice della strada rilevati mediante apparecchiatura telelaser sono ugualmente valide. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto, accogliendo il ricorso del comune di Massa e ribaltando la decisione del tribunale che, all’opposto, aveva ritenuto non valida la multa proprio perché sprovvista dello scontrino.
Il tribunale di Massa, infatti, nel confermare la sentenza del giudice di pace, pur ritenendo legittimo l’uso dello strumento, ha affermato che «poteva sussistere un non corretto rilevamento dell’oggetto in movimento da parte dell’agente, specie in relazione alle circostanze di luogo e di tempo nel quale l’accertamento era avvenuto”, e cioè l’orario notturno e la zona turistica particolarmente affollata nel periodo estivo.
Per la Corte «… è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiatura elettronica denominata “tele laser” – apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato – in quanto detta attestazione ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica».

Giudice di pace di Cassarano, sentenza n. 647del 16.09.2011

Il Giudice di Pace con la sentenza in esame ha annullato una multa per eccesso di velocità perché fondata sul criterio di abbattimento prudenziale della velocità rilevata – il 5% – previsto dal Dm 29/10/1997 per il diverso caso degli autovelox. Un indirizzo questo che se dovesse essere confermato metterebbe a rischio numerosi ricorsi in atto.
L’annullamento della multa ruota, dunque, tutta intorno alla domanda relativa alla percentuale di abbattimento della velocità da applicare in caso di infrazioni identificate con il sistema tutor. Una domanda a cui il giudice di pace risponde parzialmente indicando come riferimento più pertinente la disciplina prevista dalla legge per i rilevamenti “casello casello”. Il tutor, infatti, spiega la sentenza, diversamente dall’autovelox funziona misurando la velocità media tra due postazioni di rilevamento.
E l’articolo 355 del regolamento di attuazione del codice della strada norma, al comma 3, il caso in cui il controllo della velocità avvenga mettendo in relazione “le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedaggio” con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita. Per queste ipotesi, la legge prevede che “alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora”. Anche qui, dunque, il calcolo si basa su di una velocità media. Se così fosse, anche nel caso dei tutor andrebbero applicate le percentuali di riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15%”.
Ma, termina il giudice, siccome non si conosce il criterio da utilizzare nei casi in cui vi è il tutor “ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato”. Per cui “in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita”. E in tale situazione “la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5 %) non previsto per legge”.

“Pertanto – conclude la sentenza – nell’ipotesi di specie, non potendosi esattamente conoscere l’effettiva violazione commessa si deve propendere per un errore di accertamento, che comporta la nullità dello stesso”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20222 del 29.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’automobilista che incurante dei semafori indicanti il rosso attraversa due incroci consecutivi commette due distinte infrazioni, alle quali dunque non si applica la disciplina di favore della continuazione, con relativo “sconto” sulla sanzione. La Corte di cassazione, con la sentenza n. ha accolto il ricorso del prefetto del Trieste che aveva impugnato la sentenza emessa dal giudice di pace della stessa città per aver applicato la sanzione della pena minima edittale aumentata del 20 per cento per via della continuazione.
Per la Suprema corte, infatti, “in tema di sanzioni amministrative, la norma di cui all’articolo 8 della legge n. 689 del 1981, nel prevedere l’applicabilità dell’istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con una unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – di concorso cioè tra violazioni commesse con più azioni od omissioni”.
Del resto, “Non è neppure applicabile – prosegue la sentenza censurando la pronuncia di primo grado – a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall’articolo 81 del codice penale in tema di continuazione tra reati”. Infatti, da una parte “il citato articolo 8 della legge 689/81 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con evidente intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi)”; dall’altra “la differenza morfologica fra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19871 del 29.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in tema di sinistri stradali, il giudizio secondo equità infatti non può mai travalicare i principi regolatori della materia. Così, in caso di scontro tra due veicoli la regola è che il concorso di colpa si presume a meno che una delle parti non dimostri di non avere alcuna responsabilità.
Il concorso si presume
Dunque, per la Suprema Corte, quando l’automobilista che ha subito il danno chiede all’altro conducente, ed alla assicurazione, il pagamento della metà degli esborsi sostenuti per riparare la propria autovettura, il giudice di pace – se ammette l’impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro – , non può rigettare la domanda. Perché in tal modo verrebbe meno al criterio per cui in simili casi l’onere della prova non grava sull’attore, presumendosi una responsabilità condivisa.

Tribunale di Cassino, sentenza n. 334 del 14.09.2011

Il Tribunale di Cassino con la sentenza in esame ha precisato che l’alcool test per individuare lo stato di ebbrezza costituisce “un atto urgente sulla stato delle persone”, ed è disciplinato dall’articolo 354 del ccp, al quale il difensore può assistere, in virtù del successivo articolo 356, senza però il diritto ad essere previamente avvisato del compimento dell’atto. Tuttavia, di questa facoltà la persona sottoposta alle indagini deve essere avvisata, anche se non è prevista la nomina di un difensore di ufficio. Mentre se difetta l’avvertimento si verifica una nullità, non assoluta ma di regime intermedio, la quale deve ritenersi sanata se non è dedotta prima del compimento dell’atto, oppure se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell’articolo 182, comma 2, Cpp. Il giudice ha anche chiarito che la confisca va revocata in quanto dagli atti redatti dalla Polizia Municipale non risulta in modo certo che il veicolo sia di proprietà del trasgressore.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18049 del 02.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non è valida la notifica della multa presso l’indirizzo risultante dal Pubblico registro automobilistico se il destinatario si è trasferito. Con questa motivazione la Corte di cassazione, ha annullato ben 7 verbali comminati dal comune di Napoli ad una automobilista.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, il codice della strada quando (al terzo comma dell’articolo 201) prevede che “le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, al domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione…”, non vuole in alcun modo legittimare una notifica “solo virtuale”. Piuttosto, la norma va interpretata nel senso che “la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati” ma al contrario deve basarsi “sul necessario espletamento delle formalità previste per le ipotesi di irreperibilità del destinatario”.
Ragion per cui nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore “in un luogo non annotato sulla carta di circolazione”, la notificazione, sia essa ordinaria o postale, per essere valida richiede necessariamente che venga seguito l’iter complessivo previsto dalla legge. E cioè, il deposito della copia presso la casa comunale e l’affissione del relativo avviso, in busta chiusa, alla porta di casa, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, oltre a dargliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Tutte formalità che non risultano essere state rispettate da parte dei vigili napoletani nella notifica dei 7 verbali.

Consiglio di Stato, sentenza n. 2432 del 25.07.2011

Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha precisato che viola il principio della libera concorrenza il Comune che procede all’affidamento diretto, a favore delle Poste, del servizio di elaborazione informatica e notifica delle multe: l’attività attribuita senza procedere alla gara, infatti, va ben oltre i diritti esclusivi vantati dalla società in quanto concessionaria del servizio di recapito universale. Bocciato il ricorso di Poste Italiane spa: è fondata la tesi dell’azienda che svolgeva in precedenza il servizio di gestione informatica delle multe per conto di un popoloso Comune del Napoletano. L’idea dell’amministrazione locale, almeno sulla carta, è buona: restituire ad attività operative i vigili urbani, liberandoli dall’onere delle notifiche grazie alle modalità telematiche consentite dalla legge 80/2005. La deroga posta dal codice dei contratti pubblici alla regola dell’evidenza pubblica è consentita soltanto quando l’affidamento risulta disposto in base ad un diritto esclusivo di cui l’aggiudicatario dispone. Ma in questo caso la gestione del servizio relativo alle multe prevede anche la fornitura di software e hardware e l’acquisizione da parte di Poste Italiane, nel caso di notificazioni non andate a buon fine, di informazioni anagrafiche presso i Comuni di residenza sui destinatari dei verbali e la ristampa dei verbali per la rinotifica oltre alle attività connesse ai ruoli (il tutto è frutto di una convenzione fra l’ente e l’azienda). Insomma: si tratta di attività che hanno un raggio ben più ampio del mero servizio postale universale né il Comune può obiettare che si tratti di fasi non separabili, dal momento che l’azienda incaricata in precedenza gestiva la sola parte informatica del processo. A Poste Italiane, dunque, non resta che pagare le spese processuali.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14564 del 04.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non può essere annullata una multa fatta con l’autovelox perchè nel verbale non viene indicato il numero di matricola dell’apparecchio. La decisione dei giudici di legittimità ha ribaltato quanto deciso in primo e secondo grado. In entrambe i gradi di giudizio il verbale era stato annullato proprio per l’assenza dell’indicazoione del numero di matricola sul verbale. I giudici di piazzale Clodio colgono l’occasione per enunciare il seguente principio di diritto: “la mancata indicazione del numero di matricola dell’apparecchiatura, non prevista dal codice quale contenuto necessario del verbale, non può mai essere motivo di nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11185 del 20.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il proprietario non deve comunicare i dati del conducente del veicolo per il taglio dei punti patente, ex articolo 126 bis del codice della strada, se la contestazione della violazione principale è stata tardiva. La Suprema corte, nel rigettare l’appello del proprietario del veicolo, perché privo degli adeguati requisiti di forma, ha, tuttavia, ritenuto, ex articolo 363 del Cpc, di poter comunque affermare un principio di diritto, ritenendo la questione “particolarmente importante”.
Secondo i giudici dunque “In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126 bis del Cds, ove la contestazione della violazione principale sia pervenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’articolo 201 comma 1 Cds), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento”.
Per la Cassazione “lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo è esigibile solo se contenuto in ragionevoli tempi”. “Pertanto l’obbligo del proprietario – comunicazione entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione – può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva di detto verbale”. Neppure rileva che “il primo verbale, ove tardivamente notificato, non sia stato oggetto di opposizione”. Infatti, “solo il verbale ex art. 126 bis Cds – se notificato – può e deve essere opposto, facendo valere la ragione di illegittimità di tale pretesa, costituita dal tardivo inoltro del verbale di contestazione della prima violazione”.

Corte di Casssazione, sentenza n. 13745 del 07.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’accertamento dello stato di ebbrezza può essere fatto anche nel momento stesso dell’incidente, anche nel caso in cui il guidatore abbia riportato diverse lesioni. La corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha inoltre precisato che l’articolo 185, comma 5, del codice dalla strada “nel prevedere per i conducenti che sono coinvolti in incidenti stradali e necessitano di ricovero in ospedale, l’accertamento dello stato di ebbrezza possa essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza in tali situazioni, e non esclude che l’accertamento possa essere effettuato anche dagli organi di polizia con l’etilometro”. In sostanza sarà la polizia stradale a decidere di volta in volta in quale modo sia più opportuno procedere. I giudici di legittimità sottolineano comunque che “l’accertamento effettuato con l’alcoltes è in ogni caso pienamente legittimo ed ha pieno valore probatorio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5540 del 09.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il pedone che attraversa sulle strisce pedonali ha sempre ragione. Anche se passa di fretta e senza fare particolare attenzione alle intenzioni degli automobilisti. La Corte di Cassazione con la sentenza 5540, esclude la possibilità di addossare la colpa di un eventuale investimento al pedone distratto, che usa però l’accortezza di passare sulle strisce. Il concorso di colpa previsto dal codice civile – specificano gli ermellini – si può ipotizzare soltanto nel caso la condotta di chi va a piedi sia “del tutto straordinaria e imprevedibile”. La sentenza dei giudici di piazza Cavour tende ad aumentare le garanzie di incolumità a chi decide di lasciare l’auto per avventurarsi nel traffico metropolitano anche se lo fa “con la testa tra le nuvole”. “Il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l’intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare – si legge nella sentenza – potendo egli fare un ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti”. Questo il principio generale affermato dalla Suprema corte anche se, nel caso specifico, la Corte si è occupata del grave incidente capitato a una signora a cui è stata in parte addossata la responsabilità dell’investimento che le ha causato delle lesioni gravissime. La ricorrente non aveva, infatti, attraversato sulle strisce ma camminava sul margine destro della carreggiata, in violazione del codice della strada, nella stessa direzione dell’auto e non si era avvalsa della possibilità di passare su una “banchina erbosa”. Un’imprudenza che porta la Cassazione a confermare un 20% di responsabilità nell’accaduto, come deciso dai giudici di merito. La Suprema corte “bacchetta” però la Corte d’Appello sul criterio di valutazione dei danni riportati e sul conseguente risarcimento. I giudici di secondo grado si sono infatti limitati ad applicare un criterio tabellare senza le dovute integrazioni basate sul caso specifico. Il danno biologico – spiega il Supremo collegio – va invece personalizzato e non stabilito in base a criteri predeterminati.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5252 del 04.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nel caso di più violazioni del codice della strada non opera il principio della continuazione, valido per i reati penali, e dunque si dovranno pagare le diverse sanzioni pecuniarie irrogate. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, decidendo su di un ricorso contro una serie di multe collezionate da un automobilista per aver acceduto, senza esservi autorizzato, all’interno della zona urbana a traffico limitato.
In particolare, con riguardo alle violazioni dello Ztl, argomentano i giudici di Piazza Cavour, va escluso l’obbligo di contestazione immediata in quanto tale violazione rientra fra quelle tipizzate dal codice della strada, per cui non è necessario fornire le motivazioni del perché non è stato possibile contestare sul posto la violazione. Infatti, risiede “nella natura stessa” di tali infrazioni la spiegazione del perché non è stato possibile fermare l’automobilista. Valgono, dunque, le consuete regole in materia di notifica. Scrivono i giudici che “in tema di accertamento delle infrazioni del codice della strada, l’espressa previsione contenuta nell’articolo 201, comma 1 bis […] ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell’esonero dell’obbligo di contestazione immediata, sia l’accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate”. In tal modo, prosegue la Corte, si è reso da subito possibile l’utilizzo delle cosiddette “porte telematiche”.
Bocciato, come detto, anche il secondo motivo di ricorso con il quale si lamentava il fatto di aver ricevuto più multe, per quella che l’automobilista considerava una condotta continuata. La Cassazione sul punto ha chiarito che “in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione delle medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione” non essendo applicabile l’articolo 8 della legge 689/1981 “riferentesi all’ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un’unica azione o omissione”. Né tantomeno essendo estensibili “i principi in materia di continuazione riguardanti esclusivamente la materia penale”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4219 del 21.02.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è legittima la multa comminata a chi guida parlando al telefono senza auricolare anche se gli accertatori non hanno potuto fermare il veicolo ma hanno rilevato la sanzione mentre transitavano nella corsia opposta. Lo ha confermato la Cassazione con la sentenza 4219/2011 secondo la quale nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale del pubblico ufficiale. In questo caso, infatti, anche se gli accertatori si trovavano nella corsia di marcia opposta e quindi potevano essere caduti in errore, l’unico rimedio possibile è la proposizione della querela di falso.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3701 del 15.02.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’automobilista che ha preso una multa può impugnare la sanzione contestando il posizionamento dell’autovelox fisso. Questa scelta, infatti, non rientra nell’ambito dell’attività discrezionale della pubblica amministrazione ma deve avvenire nel pieno rispetto dei parametri contenuti nel Codice della strada. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di un automobilista multato per eccesso di velocità da un autovelox fisso. Secondo il trasgressore la via non aveva i requisiti per essere definita “strada urbana di scorrimento” con la conseguenza che la sanzione doveva essere annullata. Il tribunale ha respinto la domanda affermando che far rientrare una strada tra quelle urbane di scorrimento rappresenta una questione di discrezionalità tecnica riservata agli organi della Pa. La Cassazione, però, ha rovesciato il verdetto affermando che esula dalla discrezionalità amminisrativa l’inclusione di una strada nell’elenco contenuto nel decreto del Prefetto e che, di conseguenza, il giudice può valutare che si stata rispettata la normativa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22881 del 10.11.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la pendenza del ricorso contro la multa non sospende il termine entro il quale il proprietario deve comunicare alla polizia stradale chi era alla guida del veicolo. Il termine decorre quindi non dalla definizione del procedimento di opposizione al verbale, ma dalla richiesta della polizia di comunicare i dati. La Suprema Corte ha infatti accolto il ricorso del Ministero dell’Interno contro un’automobilista multato per eccesso di velocità. Gli Ermellini hanno dunque affermato che “il termine entro cui il proprietario di un veicolo deve comunicare, ai sensi dell’art. 126-bis, secondo comma, quarto periodo, cod. strada, all’organo di polizia procedente, i dati del conducente al momento della commessa violazione non è sospeso in attesa della definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, né l’annullamento del predetto verbale esclude la sanzione dell’art. 180, ottavo comma, cod. strada, stante l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali, attiene ad un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali, che rileva in se stesso”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 25304 del 15.12.2010

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza in esame ha precisato che in caso di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada il giudice può aumentare d’ufficio l’importo della sanzione anche senza richiesta della pubblica amministrazione. Lo ha chiarito la Cassazione, a sezioni Unite, con la sentenza in oggetto che ha così risolto una questione di massima ritenuta di particolare importanza. Secondo il collegio di legittimità il giudice che rigetta l’opposizione, può applicare la sanzione che ritiene più congrua, ovviamente compresa tra il minimo e il massimo edittale, secondo il suo libero convincimento.

T.A.R. Lazio, sentenza n. 32099 del 02.09.2010

Con la sentenza n. 32099/2010 il Tar Lazio ha stabilito che le associazioni dei consumatori (iscritte al registro di cui all’art. 137 del d.lgs. n. 205/2005) hanno il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al posizionamento, alla manutenzione e alla gestione degli apparecchi autovelox. La sentenza, depositata il 2 settembre dai giudici di legittimità di primo grado, l’esito del ricorso di una nota associazione dei consumatori, la quale aveva fatto istanza per l’accesso ai documenti amministrativi in seguito alle segnalazioni di molti automobilisti che si erano rivolti all’associazione per numerosi verbali di accertamento di violazioni al codice della strada. L’associazione, in seguito al silenzio-diniego opposto dal comune di Fiumicino, aveva proposto ricorso, eccependo tra gli altri motivi, l’illegittimità nel diniego non espresso e la violazione delle norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (ex artt. 22 e 24, legge n. 241/1990). Il Tar Lazio, sulla richiesta dell’associazione di annullare il silenzio diniego per permettere l’accesso ai documenti, ha dichiarato il ricorso ammissibile, dichiarando che le associazioni dei consumatori devono essere ammesse all’ostensione dei documenti amministrativi relativi a pubbliche funzioni o servizi pubblici rivolti ai consumatori e utenti, che incidono in via diretta ed immediata, e non in via meramente ipotetica e riflessa, sui loro interessi. I giudici amministrativi hanno motivato la decisione spiegando che, (pur non avendo le associazioni esponenziali dei diritti ed interessi dei consumatori un diritto ad un controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni in quanto il diritto di accesso non può configurarsi come un’azione popolare), l’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 attribuisce la qualifica di interessati all’accesso ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso. Sulla base di quanto precisato il Tar ha quindi concluso per la piena ammissibilità del gravame, in quanto proposto da un’associazione portatrice degli interessi diffusi dei consumatori ed utenti, in funzione della tutela di posizioni giuridiche soggettive degli associati, segnatamente dell’interesse, diretto, concreto ed attuale, suscettibile di azione in sede giurisdizionale anche in forma collettiva, alla inibizione di specifiche condotte adottate contra legem in spregio dei diritti degli utenti della strada o al ristoro dei pregiudizi patrimoniali conseguenti.

T.A.R. Lazio, sentenza n. 32099 del 02.09.2010

Le associazioni dei consumatori hanno diritto ad accedere alla documentazione comunale relativa al funzionamento e alla gestione degli autovelox. Lo ha deciso il Tar del Lazio che, con la sentenza 32099 del 2 settembre 2010, ha accolto l’istanza di accesso presentata da un’associazione a tutela degli interessi dei consumatori per poter prendere visione dei documenti riguardanti il posizionamento e la taratura degli autovelox nel comune di Fiumicino. L’istanza era stata avanzata dopo le segnalazioni di numerosi automobilisti, sanzionati per il superamento anche minimo dei limiti di velocità in molti casi si trattava di un solo chilometro), rilevato attraverso apparecchiature autovelox in zone del territorio comunale dove la segnaletica non era neppure ben visibile. Il collegio romano, dopo aver ribadito l’ammissibilità della richiesta, ha sancito il diritto dell’associazione ad accedere ai documenti, “al fine di accertare se il funzionamento degli apparecchi fosse conforme alla legge, e in caso negativo, di tutelare anche in sede giurisdizionale gli interessi degli associati”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 32021 del 18.08.2010

Niente confisca obbligatoria della macchina dell’automobilista che, pur guidando in stato di ebbrezza alcolica e pur avendo provocato un incidente, non abbia superato il limite di 1,5 di tasso alcolemico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 32021 del 18 agosto scorso ha respinto il ricorso della Procura di Pordenone. In queste circostanze, hanno spiegato i giudici della quarta sezione penale di Piazza Cavour, scatta invece il fermo amministrativo che, secondo il Collegio, una misura sufficiente. Inutile il ricorso presentato dalla Pubblica accusa che chiedeva la linea dura contro i pirati della strada. Insomma dal Palazzaccio è arrivata un’interpretazione restrittiva dell’articolo 186 del codice della strada (il tasso alcolemico previsto dall’articolo modificato dall’ultima riforma è rimasto invariato). In particolare gli Ermellini hanno precisato che “ciò che emerge immediatamente dalla lettura di tale disposizione che le pene di cui al comma 2, quindi, quelle relative sia alla lettera a) che b) e c), quando il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente, sono raddoppiate ed è sempre disposto il fermo amministrativo dell’autovettura”. Dunque, “da un punto di vista sanzionatorio il legislatore ha diversificato le situazioni tra chi conduce tout-court l’automobile in stato di ebbrezza con quella di chi in tale stato provoca un incidente, quest’ultima ritenuta, ovviamente più grave, in quanto più pericolosa socialmente. L’avere poi, il legislatore inserito l’eccezione “fatto salvo quanto previsto dalla lett. c), non può essere altro significato di quello che, qualora il tasso alcolemico del guidatore che ha provocato l’incidente superi il valore di 1,5, solo in tal caso va obbligatoriamente disposta la confisca dell’autovettura”.

T.A.R. Lazio, sentenza n. 30636 dell’11.08.2010

Il transito nella corsia riservata agli autobus e ai taxi non giustifica la revisione della patente. Una semplice infrazione, anche se grave, non basta a prescrivere la misura. Lo ha affermato il Tar del Lazio che, con la sentenza 30636 del 11 agosto 2010, ha accolto il ricorso di un automobilista romano multato per aver transitato su una corsia preferenziale del centro. L’uomo avrebbe inoltre dovuto sottoporsi a un nuovo esame di idoneità presso la motorizzazione, per la revisione della patente. I giudici romani hanno accolto la sua tesi difensiva e annullato il provvedimento, dal momento che la revisione della patente può essere disposta solo qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti e della idoneità Si tratta di un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale. Una sola infrazione alle norme del Codice della strada, pur se di una certa rilevanza, si legge infatti in sentenza non può costituire di per sè indipendentemente da ogni valutazione dell’idoneità Capacità alla guida del conducente l’autovettura, il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino che richiede, pertanto, una puntuale motivazione.

T.A.R. Bologna, sentenza n. 5400 del 10.06.10

L’aver causato un incidente stradale non è presupposto sufficiente per essere sottoposti a revisione della patente. Lo ha stabilito il TAR di Bologna, accogliendo il ricorso presentato da un cittadino contro il provvedimento con il quale la motorizzazione civile di Bologna aveva disposto la revisione della patente di guida per aver causato un sinistro stradale. Il giudice amministrativo ha invece applicato il principio per cui, “un solo comportamento presuntivamente costituente infrazione alle norme del Codice della strada, pur se di una certa rilevanza, non può costituire, di per sè indipendentemente da ogni valutazione dell’idoneità Capacità alla guida del conducente l’autovettura, il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto fortemente incisivo delle attività del cittadino che richiede, pertanto, una puntuale motivazione. L’articolo 128, primo comma, del d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale: trattasi infatti di provvedimento la cui adozione è imessa alla discrezionalità della P. A. che ha la facoltà nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse e ove ne ravvisi i presupposti, di disporre un nuovo accertamento, al fine di verificare la persistenza dei requisiti e dell’idoneità necessari all’esercizio della guida. Conseguentemente, il provvedimento con cui la motorizzazione civile, in seguito alla comunicazione degli organi accertatori che hanno rilevato un sinistro stradale, dispone la revisione della patente, deve contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso, una adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall’interessato ed infine specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente”.

Corte di Cssazione, sentenza n. 30033 del 29.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la circolazione abusiva di un veicolo sotto sequestro può costituire reato. Con la sentenza in oggetto la Corte esclude la possibilità di sanzionare automaticamente con l’illecito amministrativo – che viene compunque sempre applicato – la condotta del custode del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo sorpreso a circolare con l’auto. È compito del giudice – specificano gli ermellini – verificare, sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo, se l’avvenuta circolazione del veicolo ha integrato la sottrazione al fine di eludere il vincolo di indisponibilità del mezzo derivante dal sequestro

Corte di Cassazione, sentenza n. 24291 del 24.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precistao che è legittimo il sequestro preventivo dell’auto in leasing usata anche dagli altri soci.- In caso di guida in stato di ebbrezza alcolica è legittimo il sequestro preventivo di un’auto data in leasing a una società anche se il mezzo è disposizione di tutti i soci. Con tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’amministratore di una piccola azienda che era stato fermato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Lui si era difeso sostenendo che l’auto in leasing veniva usata anche dagli altri soci. Ma la quarta sezione penale della Suprema corte non ha condiviso questa tesi dichiarando l’inammissibilità del ricorso perché l’uomo, in realtà non stava difendendo la sua posizione quanto quella degli altri utilizzatori del mezzo. In sentenza si legge che “può essere oggetto di sequestro preventivo qualsiasi bene a chiunque appartenente e quindi anche a persona estranea al reato, purchè esso sia sebbene indirettamente, collegato al reato, e, ove lasciato alla libera disponibilità idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15105 del 22.06.2010 giugno 2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è valida la sanzione elevata per eccesso di velocità senza segnalazione della presenza dell’autovelox, se all’epoca in cui è stato commesso il fatto, l’obbligo di segnalazione era inesistente. L’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art. 201, comma 1- bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella 1. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò i ricomprendono ora anche gli apparecchi elettronici gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. Nulle le multe per eccesso di velocità elevate dopo il 2007 se l’autovelox, gestito dagli agenti, non è stato segnalato preventivamente. Prima di quell’anno, dunque, i verbali restano validi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza in oggetto, ha respinto il ricorso di un automobilista multato nel 2004 da una pattuglia che aveva in uso un autovelox non segnalato preventivamente. La seconda sezione civile della Suprema corte ha precisato, segnando un vero e proprio spartiacque fra il regime pre e post riforma del 2007, che “l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art. 201, comma 1- bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella 1. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò si ricomprendono ora anche gli apparecchi elettronici gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23428 del 18.06.2010

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che la confisca del veicolo prevista dal codice della strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all’accertamento del tasso alcolemico ha natura di sanzione penale accessoria. Questo il principio stabilito dalla Sezioni unite penali con la sentenza in oggetto che ha quindi escluso la natura di misura di sicurezza della sanzione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13887 del 09.06.2010

la Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è nulla la multa per eccesso di velocità e lo scontrino dell’autovelox riporta una data sbagliata. In questo caso, infatti, si può fondatamente presumere che l’apparecchiatura abbia delle anomalie o dei malfunzionamenti. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza in oggetto che ha accolto il ricorso di un automobilista affermando che sussistono “fondati elementi di dubbio sul funzionamento corretto dell’apparecchiatura rilevatrice della velocità atteso che l’accertato malfunionamento della stessa nell’apposizione della data, potrebbe essere indice di un generale difetto di taratura o altro dell’apparecchio stesso e tale dubbio non può essere superato in base alla rilevata constatazione de visu dell’agente”.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Codice della Strada.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Codice della Strada.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20610 del 01.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è legittimo la confisca dello scooter per guida in stato di ebbrezza anche se non è cointestato al conducente ma ad un anziano che, presumibilimente, non lo utilizza. Con tale principio la Corte ha dichiarato l’infondatezza del ricorso presentato da una sessantottenne contro l’ordinanza del GIP di convalida del sequestro di uno scooter di sua proprietà confiscato al figlio che, alla guida del mezzo era stato fermato, e trovato in evidente stato di ebbrezza alcolica. La donna aveva presentato istanza di dissequestro sostenendo che l’applicazione dell’art. 213 del codice della strada era subordinata alla condizione di identità tra utilizzatore e proprietario del mezzo. La Cassazione invece, confermando la decisione del Tribunale di Reggio Calabria, ha affermato che la signoria della cosa fosse dell’imputato e non certo della madre che, ormai in avanti con l’età era da considerare inidonea alla guida di uno scooter, e ha perciò esplicato il principio secondo cui, ” il concetto di appartenenza deve essere inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene e che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12728 del 25.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il passeggero trasportato da chi guida una moto senza avere la patente necessaria per andare in due può dormire sonni tranquilli”. In caso di sinistro, infatti, l’assicurazione è tenuta a risarcirlo anche in presenza di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni causati da conducente non abilitato alla guida. Per la Corte il minorenne che guida una moto con regolare patente trasportando un passeggero, viola solo il codice della strada ma non perde la copertura assicurativa. Per mancanza di abilitazione alla guida, ha spiegato infatti il collegio di legittimità deve intendersi l’assoluto difetto di patente, con la conseguenza che ove esista un’abilitazione, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni eventualmente imposte dal legislatore non si traduce in una limitazione della validità efficacia del titolo abilitativo ma integra un’ipotesi di mera illiceità nella guida

Corte di Cassazione, sentenza n. 11656 del 13.05.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che è valida la multa al motociclista che circola senza casco protettivo anche se non c’è la contestazione immedita della sanzione. Secondo la Corte se gli agenti sono impegnati nelle formalità di un’altra infrazione possono limitarsi ad annotare la targa del veicolo il cui conducente circola senza casco. Infatti, ha spiegato la Suprema corte, in tema di sanzioni per violazione del codice della strada la legge prevede che la violazione sia contestata immediatamente “quando possibile”, con la conseguenza che se in quel momento non è possibile intercettare il trasgressore, la multa gli può essere direttamente recapitata a casa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11266 del 10.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’esigenza di avvisare il genitore gravamente malato di prepararsi per andare in ospedale, non rappresenta uno stato di necessità per il figlio sorpreso al volante al cellulare senza auricolare. Con tale principio la Corte, ha respinto il ricorso di un uomo che, sorpreso al cellulare senza auricolare mentre si recava dal padre gravemente malato per accompagnarlo all’ospedale, aveva invocato lo stato di necessità affermando l’urgenza della telefonata. L’opposizione al verbale era stata già respinta dal Giudice di Pace, così’uomo aveva presentato ricorso in cassazione. Il giudice di legittimità definitivamente decidendo sulla questione, ha però confermato la decisione del tribunale affermando che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in caso di uso di cellulare senza auricolare, qualora il conducente del veicolo invochi l’esimente dello stato di necessità per situazione di pericolo, tale situazione, “quando si riconnette all’alimentazione, alle cure mediche, ai medicinali, ecc., deve avere un carattere d’indilazionabilità cogenza tali da non lasciare all’agente alternativa diversa dalla violazione della legge, in quanto la moderna organizzazione sociale, venendo incontro con i mezzi più preparati a coloro che possono trovarsi in pericolo di vita, per il non soddisfacimento dei predetti bisogni, ha modo di evitare altrimenti il possibile, irreparabile danno alla persona. Ne consegue che non può essere ritenuto sussistente lo stato di necessità come scriminante dell’illecito, quando sussista la possibilità di ‘ovviare altrimenti al pericolo, onde, in tema di uso del telefono cellulare senza auricolare o viva voce durante la guida – per chiamare un medico in soccorso di un ammalato o, come nella specie, per organizzare il trasporto del malato ad un centro di cura – deve ritenersi che il conducente non possa invocare l’esimente ove non sia dimostrata l’impossibilità che non la semplice difficoltà scomodità di ricorrere a mezzi leciti alternativi per provvedere all’opera di soccorso, quale il fermarsi a lato della strada per i pochi minuti necessari alla comunicazione; ciò che, nella specie, non poteva comportare, obiettivamente, alcun considerevole ritardo con effetti quoad vitam nei confronti del malato”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16130 del 26.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non può provare applicazione la misura della confisca del veicolo di colui che, dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza ( attenzione senza che venga riscontrato un tasso alcolemico superiore allo 0,5 grammi per litro), provochi lesioni lievi colpose . Così è stato riconosciuto dalla quarta sezione penale con la sentenza in oggetto nella quale, partendo dalla ratio che si pone a fondamento dell’applicazione della pena accessoria, si soffermata su una sottile ma importante differenza .Quella esistente tra l’impiego di un veicolo per commettere un reato e l’impiego nel commetterlo , precisando che la confisca del mezzo è imposta dal Codice della Strada solo nel primo caso. La linea di discrimine è stata dalla volontarietà della condotta e dunque dal dolo, infatti l’art. 213 del Codice della Strada, che disciplina la misura in esame, ai fini della applicazione della confisca richiede un il rapporto strumentale tra il mezzo ed i reato ma impone altresì che esso si configuri come una conseguenza volontaria di una condotta rivolta alla commissione della fattispecie criminosa. Tale elemento, secondo i giudici di legittimità non sarebbe configurabile nel caso di lesioni colpose, dove l’evento di danno si realizza anche contro l’intenzione del conducente. L’elemento soggettivo richiesto per l’applicazione della confisca è solo il dolo e non è configurabile a fronte di fattispecie colpose .

Corte di Cassazione, sentenza n.12904 del 06.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche il superamento di un solo centesimo del limite fissato per il tasso alcolico, fa scattare il sequestro preventivo dell’auto in vista della confisca. La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso del pubblico ministero di Pordenone che chiedeva di annullare la decisione con cui il tribunale, della stessa città aveva disposto il dissequestro del veicolo di un’automobilista risultato, per un centesimo di grammo litro, non in regola con i valori soglia tollerati. L’etilometro aveva, infatti, fatto registrare un 1,51 a fronte del limite fissato a 1,5. I giudici di prima istanza avevano considerato l’esclusivo riferimento fatto dal legislatore ai decimi come un’intenzione implicita di non dare rilevanza ai centesimi. Una lettura della norma che, unita al principio del favor rei, aveva indotto il collegio a decidere per la restituzione dell’autovettura. Di parere contrario la Cassazione che sottolinea l’assenza totale di elementi espliciti a supporto dell’interpretazione che vede nell’assenza della seconda cifra decimale l’intenzione del legislatore di “chiudere un occhio” sui centesimi.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10620 del 17.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che gli autovelox devono essere gestiti dalla polizia stradale: ogni utilizzo da parte di soggetti privati, configura abuso d’ufficio, perseguibile ai sensi dell’art. 323 del codice penale: lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione precisando che l’ accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attività prevista dall’art. 11 lett. a) del codice stradale e quindi costituisce servizio di polizia stradale non delegabile a terzi inoltre le apparecchiature eventualmente utilizzate per tale accertamento debbono essere gestite direttamente da parte degli organi di polizia stradale e devono essere nella loro disponibilità

Corte di Cassazione, sentenza n.10620 del 17.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che gli apparecchi autovelox devono essere gestiti direttamente dalla polizia e non possono essere appaltati a ditte private. La Corte con la sentenza in esame ha reagalato una gioia a non pochi automobilisti, confermando il sequestro delle macchinette concesse in appalto a una società arrivata, con una gara determinata in base “alla percentuale sugli incassi delle future infrazioni rilevate”. La Corte ha respinto il ricorso con cui la società intendeva dimostrare la regolarità della gara sostenendo che, per i due comuni a cui venivano forniti gli strumenti di rilevazione della velocità si stimavano rispettivamente 90 mila euro di multe in tre anni (quindi un valore sotto la soglia comunitaria) e 2 milioni di euro per cinque anni. A supporto della richiesta di sbloccare il sequestro delle macchinette, il legale assicurava la presenza di un vigile urbano nel momento in cui venivano scritti i verbali di infrazione, l’operatore privato assumeva dunque solo una connotazione di ulteriore garanzia. Per finire, l’avvocato contestava che la mancata indicazione della predeterminazione dell’appalto potesse essere sufficiente per confermare il sequestro. Di parere diverso gli ermellini, che attribuiscono alla sola polizia il potere di accertare le violazioni del codice della strada e affermano l’obbligo diretto di gestione delle apparecchiature utilizzate per verificare il comportamento scorretto dell’automobilista. La Suprema corte supporta la sua decisione chiamando in causa i principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, che non sarebbero compatibili con la scelta adottata di determinare il costo di noleggio degli autovelox in base agli importi delle multe. Il collegio di piazza Cavour, ricorda la finalità preventiva e non repressiva o di finanziamento pubblico o lucro privato” dei meccanismi di rilevazione della velocità La Cassazione conclude individuando il giusto criterio per calcolare la quantità dell’importo di appalto nel costo del servizio. Una cifra che non può risentire del numero e della qualità delle infrazioni accertate.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7679 del 01.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che “bisogno fisologico di fare pipi” determina una situazione di malessere da considerarsi come “incoercibile necessita’ fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione”. ) In particolare la Corte si è occupata di un sinistro stradale determinato per il fatto che un automobilista che si era fermato nella corsia di emergenza per trovare un posto in cui “liberarsi” del suo bisogno fisiologico, nel frattempo era sopraggiunta una moto che era andata a collidere con l’auto ferma e il centauro ne aveva riportato gravi lesioni che ne determinavano la morte. Assolto dal gup il caso finiva in Cassazione. La vedova del motociclista aveva infatti sostenuto che il bisogno fisiologico di fare pipi’ potesse avere le caratteristiche della “atipicita’” e “imprevedibilita’” specie in un soggetto adulto e pertanto lo stop sulla corsia di emergenza doveva considerarsi un fatto non giustificabile. Di diverso avviso la Corte che ha ritenuto invece che un tale malessere può giustificare la sosta in corsia di emergenza ed ha quindi confermato l’assoluzione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3585 del 22.01.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esama ha precisato che l’automobilista che ospita a bordo della propria auto un passeggero che non vuole mettere le cinture, deve farlo scendere perché in caso di incidente mortale scatta la condanna per omicidio colposo. Per la Corte bisogna pretendere che i trasportati indossino le cinture di sicurezza e a fronte di persone ostinate, bisogna farle scendere senza esitazione. Nella sentenza la Corte ricorda che chi è alla guida non può essere tollerante perchè’ “titolare di una posizione di garanzia” e deve quindi “prevedere e prevenire le altrui imprudenze e avventatezze”. L’obbligo di indossare le cintura, peraltro, ricorda la Corte, sussiste anche per chi è seduto nei sedili posteriori dell’auto. Sulla scorta di queste considerazioni la suprema Corte ha confermato una condanna per omicidio colposo inflitta ad un automobilista che non aveva preteso dal passeggero che gli sedeva accanto di indossare le cinture. A seguito di un incidente il trasportato perdeva la vita e ciò è costato all’automobilista una condanna per il resto previsto e punito dall’art. 589 del codice penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 534 del 15.01.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non commette alcuna violazione del codice della strada il conducente che di notte guida con i fari anabbaglianti e gli antinebbia accesi. Per la Corte l’uso alternativo dei proiettori anabbaglianti o dei fendinebbia è prescritto solo in caso di guida diurna in condizioni di scarsa visibilità di avverse condizioni meteorologiche. Nulla, però autuorizza a ritenere, prosegue il collegio, che la prescrizione di uso alternativo delle due tipologie di strumenti luminosi operi anche di notte, con la conseguena che in caso di loro impiego simultaneo non può essere elevata alcuna sanzione amministrativa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 534 del 15.01.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non commette alcuna violazione del codice della strada il conducente che di notte guida con i fari anabbaglianti e gli antinebbia accesi. Per la Corte l’uso alternativo dei proiettori anabbaglianti o dei fendinebbia è prescritto solo in caso di guida diurna in condizioni di scarsa visibilità di avverse condizioni meteorologiche. Nulla, però autorizza a ritenere, prosegue il collegio, che la prescrizione di uso alternativo delle due tipologie di strumenti luminosi operi anche di notte, con la conseguena che in caso di loro impiego simultaneo non può essere elevata alcuna sanzione amministrativa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 232, del 11.01.2010

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che senza la contestazione immediata non possono essere decurtati al proprietario della macchina i punti della patente perché guidava parlando al cellulare e senza usare l’auricolare. Andrebbe prima identificato l’automobilista.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26932 del 21.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che la rateizzazione della sanzione comminata può essere concessa soltanto dall’autorità che l’ha emessa. In questo modo la Corte di cassazione, accoglie il ricorso del Comune di Firenze avverso la pronuncia del giudice di pace che aveva rateizzato una multa per infrazioni al Codice della strada. Inoltre, precisa la Suprema Corte, il potere di suddivisione in rate è negato all’esistenza di condizioni economiche disaggiate dell’obbligato e non può essere stabilito secondo equità contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26204 del 14.12.2009

È valida la multa fatta all’automobilista che guida mentre parla al telefonino anche se non è stato fermato dal vigile per motivi di sicurezza stradale. È quanto ribadito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26204 del 14 dicembre 2009, ha respinto il ricorso di una automobilista che era stata sorpresa a guidare mentre parlava al cellulare senza auricolare. La donna si era difesa sostenendo che percorreva una strada a una certa velocità che quindi la percezione dell’agente accertatore poteva essere sbagliata. Ma i motivi non hanno convinto né il giudice di pace di Morbegno

Corte di Cassazione, sentenza n. 25769 del 09.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è valida la multa fatta all’automobilista che passa in velocità col semaforo giallo anche se ha rispettato in quel tratto di strada i limiti imposti dalla segnaletica. In sostanza, ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto che, l’esistenza di un limite di velocità non giustifica il mantenimento di tale velocità anche in presenza di una intersezione, dovendo in tal caso il conducente deve moderare la velocità in previsione del possibile sopravvenire del segnale di fermata

Corte di Cassazione, sentenza n. 25676 del 04.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il conducente che contesta un errore nella rilevazione della targa di una multa non è tenuto a presentare querela di falso per ottenere l’annullamento del verbale della polizia municipale. Può al contrario dimostrare di essersi trovato a quell’ora in un altro luogo anche mediante testimoni. Lo ha stabilito la Cassazione secondo la quale per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24943 del 26.11.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che gli accertamenti col telelaser sono validi anche se c’è molto traffico. È infatti legittima la multa per eccesso di velocità anche se un altro automobilista testimonia che erano tutti incolonnati e che la velocità non poteva essere elevata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso del Ministero dell’Interno presentato contro la decisione del giudice di pace di annullare una multa per eccesso di velocità fatta a un automobilista che, dalle testimonianze, quel giorno e a quell’ora era incolonnato nel traffico. Per sconfessare il telelaser, dice la seconda sezione civile, sarebbe necessaria una querela di falso. Infatti, si legge nelle motivazioni, l’apparecchiatura telelaser consente la visualizzazione della velocità rilevata e rilascia anche uno scontrino contenente i dati rilevati, mentre la riferibilità della velocità ad un veicolo determinato discende dall’operazione di puntamento e, quindi, d’identificazione del veicolo stesso effettuata dall’agente di polizia stradale che ha in uso l’apparecchiatura in questione. Tanto più, aggiunge la Corte, che nel giudizio di opposizione è rimmessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà egli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24944 del 26.11.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la multa è valida anche se il vigile che ha fermato l’automobilista non gli ha consegnato subito una copia del verbale. È sufficiente la contestazione a voce da parte dell’agente. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso dell’amministrazione, bocciando la decisione del giudice di pace. L’importante che nella notificazione a casa del verbale sia specificato il motivo della mancata consegna, nell’immediato, della copia.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24689 del 24.11.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il pedone che attraversa durante le ore notturne una strada a quattro corsie con scorrimento rapido, scavalcando il guard rail, concorre a creare una situazione di pericolo, mettendo i veicoli che transitano in condizioni di difficoltà di emergenza nei casi in cui i conducenti di questi, anche se lo avvistassero, non fossero in grado di evitarlo o comunque di ridurre la velocità con tale principio la Corte ha dato ragione al Tribunale di Avellino su un caso di risarcimento seguito a un pedone deceduto dopo essere stato travolto da un’auto durante l’attraversamento di una strada a scorrimento veloce. Solo la Corte d’appello aveva accolto le motivazioni dei familiari, mentre, appunto, in primo grado, il risarcimento era stato in parte negato perché era stata accertata la responsabilità concorrente del soggetto investito, per condotta imprudente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24245 del 17.11.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è valida la multa fatta ad un automobilista per eccesso di velocità anche se lo scontrino del telelaser riporta un orario diverso rispetto a quello indicato nel verbale. Con tale principio la Corte ha chiarito che l’unico rimedio a disposizione del cittadino è quello di presentare querela di falso per contestare il verbale e che la correzione a mano dell’orario sullo scontrino del telelaser può essere sufficiente. In particolare ha motivato la seconda sezione civile, l’attestazione del verbale circa l’attività di rilevazione eseguita quel giorno e a quell’ora con il conforto di apparecchiatura elettronica, che aveva individuato il veicolo e la targa, poteva essere contestata dal trasgressore solo mediante querela di falso. A sostegno della querela potevano essere addotti, quali elementi di valutazione, le discordanze con l’indicazione automatica dell’apparecchiatura, provocando nella sede processuale propria, ove ritenuto rilevante dall’autorità giudiziaria procedente, una verifica istruttoria sulle circostanze dell’accertamento, della correzione e sull’eventuale contestazione immediata, che avrebbe escluso ogni dubbio circa l’effettività del momento in cui era avvenuta la violazione contestata. È infatti il verbale l’atto di contestazione della violazione che attesta l’attività svolta e contro cui deve rivolgersi – con gli strumenti di legge l’attività difensiva del trasgressore, mentre lo scontrino è solo un elemento di riscontro dell’attività svolta, le cui risultanze possono essere recepite nel verbale o pedissequamente o previa correzione di quanto direttamente attestato dagli agenti verbalizzanti sulla base della loro diretta conoscenza.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13118 del 23.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è valida la multa per l’utilizzo del telefonino al volante anche senza la contestazione immediata. L’unica possibilità di difendersi per il conducente dimostrare che la posizione del vigile era a una distanza tale da non poter vedere che l’automobilista sta parlando al telefono. La Corte ha così respinto il ricorso di un’automobilista sorpresa a parlare con il cellulare in auto senza l’auricolare. La multa le era stata recapitata a casa ma non vi era stata alcuna contestazione immediata al momento del fatto. Il caso finito in Cassazione dove la donna ha sostenuto che la contravvenzione non poteva considerarsi valida perché chi parla al cellulare mentre guida dovrebbe essere fermato al momento dal vigile. Se cio’ non accade, vuol dire che il vigile si trovava ad una distanza tale da rendere possibile un errore di percezione. La Corte nel respingere il ricorso ha precisato che “la prova del possibile errore di percezione da parte dell’agente non puo’ essere fondata su una valutazione presuntiva in ordine alla distanza” del vigile. Solo con una misurazione ad hoc “si sarebbe potuto provare la posizione effettiva dell’agente rispetto a quella del veicolo, cosi’ da poter in concreto valutare se a tale distanza” il vigile avesse potuto cadere in errore. Secondo la Corte “non e’ neppure sufficiente dedurre la lontananza dell’agente dal luogo della violazione solo sulla base dell’omessa immediata contestazione, posto che tale accertamento puo’ essere effettuato anche a distanza che, per svariati motivi, non permette il fermo del veicolo”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25933 del 19.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che l’automobilista che ha compiuto più operazioni al codice della strada, ad esempio la guida in stato di ebbrezza e l’omissione di soccorso, non può perdere dei benefici legati al reato continuato e a ciascuna infrazione corrisponde un autonomo periodo di sospensione della patente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24015 del 11.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è possibile sequestrare il veicolo per guida in stato di ebbrezza anche se questo è cointestato con un parente. La Corte con tale principio ha confermato la condanna nei confronti di un 25enne di Latina fermato alla guida di un auto sotto l’effetto dell’alcool.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13071 del 05.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che la tracheite acuta e una fortissima tosse non legittimano il conducente dell’auto a non usare le cinture di sicurezza. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso del Comune di Parma contro un automobilista multato perché trovato a guidare senza le cinture di sicurezza. Il conducente ha giustificato l’infrazione sostenendo di trovarsi in uno stato di necessità dal momento che era affetto da una tracheite con fortissima tosse. Il giudice di pace gli ha dato ragione ma la Cassazione ha ribaltato il verdetto affermando che il costante bisogno di tossire e di usare il fazzoletto non può essere equiparato alla necessità di salvare sé o una persona da un danno grave su di essa incombente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12843 del 03.06.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’utilizzo dell’autovelox in città è legittimo, anche se non scatta la foto dell’auto che ha superato i limiti di velocità la multa non sia contestata immediatamente. Per ottenere l’annullamento della contravvenzione si dovrà fornire la “idonea prova” di un difetto di omologazione, di costruzione o di funzionamento dell’autovelox. In particolare la Suprema Corte ha sostenuto che “in tema di autovelox non vi è dubbio che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa aver luogo su ogni tipo di strada. E’ legittima quindi la rilevazione della velocità con autovelox che non rilascia documentazione fotografica ma consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità al veicolo dal medesimo organo individuato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11421 del 18.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che può essere multato il pedone che non attraversa sulle strisce se queste sono poste a meno di 100 metri di distanza da lui. Con tale principio la Corte ha confermato la sanzione amministrativa nei confronti di un pedone che, per le vie di Massa, era stato investito fuori dalle strisce pedonali.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9847 del 24.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che le società sono tenute a comunicare all’organo accertatore gli estremi della persona che conduceva il mezzo all’atto di un accertamento di violazione alle norme del Codice, a nulla rilevando la impossibilità di poter adempiere all’onere in quanto più progetti sono autorizzati all’uso del mezzo stesso e quindi risulta malagevole l’esatta identificazione. Per la Cassazione occorre tener conto che nell’ambito di un’attività correttamente organizzata, l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio e che comunque anche in organizzazione di piccole dimensioni spetta al proprietario del veicolo tenere nota dell’utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni accorgimenti e ciò ai fini di adempiere a quanto richiesto dall’art. 180 Codice della Strada.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9888 del 27.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che è nulla la multa all’automobilista passato col rosso se nel verbale c’è una vaga indicazione, “proseguiva la marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa o gialla”. Per la Corte: “Occorre infatti considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell’indeterminatezza dell’addebito appare assorbente rispetto ad ogni altra questione. Infatti, nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all’avvenuto superamento dell’incrocio regolato al semaforo con luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell’art. 41 del codice della strada, risultare non sempre vietato. La Corte ha inoltre precisato che “il passaggio avvenuto ai sensi di quest’ultima disposizione costituisce eccezione alla regola imponente negli altri casi l’arresto anche con luce gialla ma la contestazione risultava comunque generica in quanto formulante due ipotesi alternative, alle quali l’una esclude l’altra”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9822 del 24.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che rischiano la multa, come qualunque altro cittadino, i portatori di handicap che sostano alla fermata dell’autobus. La Suprema Corte ha chiarito come il divieto di sosta alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico derivi direttamente dalla legge e come, in questi casi, non sia possibile (come avviene per gli altri divieti di sosta disposti con ordinanze comunali) nessun tipo di tolleranza, normalmente accordata dalle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche ai portatori di handicap autori delle infrazioni.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7388 del 19.03.2009

La Corte di Cassazione ha statuito che per validare una multa per attraversamento di un semaforo rosso non è sufficiente la foto fatta dall’apparecchio di rilevamento delle velocità posto al semaforo, ma è necessaria la presenza dell’agente”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11131 del 13.03.2009

Per la Cassazione gli apparecchi devono essere segnalati agli automobilisti almeno 400 metri prima dal punto della loro collocazione. Altrimenti gli stessi autovelox possono venire sequestrati dall’autorità giudiziaria e i titolari della società di rilevamento rischiano l’incriminazione per truffa. La Suprema Corte ha confermato il sequestro di alcuni veicoli e autovelox della società Speed Control” attiva nei comuni calabresi di Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro e Longobardi (Cosenza) senza che gli apparecchi fossero segnalati con chiarezza e in anticipo. Secondo la Corte l’attività di rilevamento così svolta era intenzionalmente preordinata a trarre in inganno gli automobilisti, in contrasto con lo spirito della normativa in materia diretta a reprimere incidenti più a reprimere. La Suprema Corte precisa inoltre la suddetta decisione era conforme alla la circolare del Ministero dell’Interno del 3.8.2007 la quale prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto di collocamento dell’autovelox.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5621 del 09.03.2009

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che i dipendenti delle società private che gestiscono i posteggi a pagamento su concessione del Comune non possono rilevare tutte le infrazioni collegate alla sosta nella zona oggetto della concessione, ma solo quelle che si verificano all’interno degli spazi delimitati. Le Sezioni unite hanno così respinto il ricorso del comune di Parma che aveva invece sostenuto la tesi per cui agli ausiliari del traffico è stato conferito il potere di accertare ogni violazione in materia di sosta nell’area soggetta a concessione perché qualsiasi violazione andrebbe a incidere sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite.

Corte di Cassazione sentenza n. 3745 del 16.02.2009

La Suprema Corte ha rigettato, il ricorso presentato da un guidatore avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva disposto la decurtazione di venti punti totali dalla patente del ricorrente (dieci per ogni infrazione contestata), quale sanzioni per la condotta di guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico. Ai sensi del comma 2 dell’art. 186 del codice della strada, va sanzionata la condotta di colui che guida in stato di ebbrezza, mentre il comma 7 dello stesso articolo prevede la condotta di colui che, opportunamente invitato a sottoporvisi, rifiuta l’accertamento del tasso alcolemico. Secondo la Corte “Nel caso di plurime violazioni della legge e di concorso effettivo o reale di norme o di plurime violazioni della stessa norma vige il principio generale del cumulo materiale. Il cumulo materiale si esprime nel concetto tot crimina tot poenae e le conseguenze sanzionatorie possono essere attenuate nei soli casi previsti dal legislatore (concorso formale o continuazione)”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22364 del 05.09.2008

In tema di multe, la sentenza in oggetto torna sul concetto di immediatezza della contestazione, ex articolo 200 del Codice della strada, per chiarire che esso non impone che i verbalizzanti procedano anche all’arresto repentino del veicolo, ossia l’interruzione della marcia dello stesso, essendo sufficiente il permanere di quella ragionevole continuità temporale e spaziale rispetto al tempo della violazione dell’infrazione. Nel caso di specie il conducente di un trattore stradale, ossia di un mezzo adibito al traino di rimorchi o semirimorchi, si era visto contestare l’infrazione stradale chilometri dopo il luogo in cui gli agenti lo avevano avvistato

Corte di Cassazione, sentenza n. 44498 del 19.11.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non è reato usare la macchina o il motorino sottoposto a fermo amministrativo. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso della Procura di Napoli. Il motorino, sottoposto a fermo amministrativo, apparteneva a un ventottenne napoletano. Lui, nonostante la misura ci aveva circolato. Quindi, erano scattate le accuse per sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.). Il Tribunale partenopeo lo aveva assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, aveva sancito. In particolare il Collegio di merito aveva motivato che il fermo va qualificato come sanzione amministrativa accessoria e non in misura cautelare e, pertanto, esso non assolve ad alcuna funzione di garanzia rispetto al depauperamento del bene. Quindi non c’erano i presupposti per il reato. Contro questa decisione la Procura ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. La sesta sezione penale lo ha respinto perché ha chiarito il Collegio della Cassazione, l’articolo 334 non può ritenersi violato quando è la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo. Ma non solo. Inoltre i giudici hanno anche precisato che la conclusione negativa si impone, considerata l’impossibile riconducibilità del fermo amministrativo alla nozione di sequestro amministrativo, avuto riguardo ai due distinti profili che attengono il principio di tassatività determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso per analogia in malam partem.

Corte di Cassazione, sentenza n. 43501 del 13.11.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che può essere confiscata la macchina dell’automobilista accusato di guida in stato di ebbrezza anche in caso di decreto penale di condanna. La Corte ha cosi rimosso l’ultimo ostacolo affinchè la confisca diventasse la regola in caso di guida in stato di ebbrezza, anche in caso di misura ablativa. Insomma, l’auto può essere fermata non soltanto quando l’imputato ha patteggiato o è stato regolarmente condannato, ma anche nel caso di decreto penale. In relazione alla confisca prevista dall’attuale formulazione dell’art. 186 codice stradale, la Corte ha osservato che la disposizione menziona esclusivamente la sentenza di condanna e quella di patteggiamento, non il decreto penale di condanna, sicchè appare lecito chiedersi se la misura ablativa sia applicabile qualora la condanna sia irrogata con il suddetto decreto. A questa domanda la Cassazione ha voluto rispondere con una interpretazione estensiva: questo Collegio si legge in fondo alle motivazioni – ritiene che la formula sentenza di condanna debba essere intesa in senso più ampio, come statuizione di condanna, comprensiva dunque anche del decreto penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23661 del 06.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che aono nulle le multe per violazione dell’accesso nelle zone a traffico limitato se il Comune che ha disposto il prolungamento dell’orario non modifica i cartelli posti all’ingresso dei varchi. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di un automobilista romano. L’uomo, in occasione delle festività natalizie, si era recato in centro con l’auto dopo il consueto orario di disattivazione dei varchi. Il Comune, però aveva deliberato il prolungamento dell’originario orario e lo ha multato per violazione della Ztl. La Cassazione ha ritenuto illegittima la sanzione stabilendo che, “ove con delibera della giunta comunale, si provveda a prolungare, in un determinato periodo dell’anno, l’orario della zona a traffico limitato, il Comune deve darne idonea pubblicità modificando la segnaletica posta all’ingresso dei varchi o in altri modi considerati dalla normativa equipollenti, in modo che l’utente sia adeguatamente informato del provvedimento”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23084 del 30.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha dichiarato nulla la multa per passaggio con il rosso rilevata attraverso apparecchiature a posto fisso se all’incrocio non è presente un vigile. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di un automobilista che aveva contestato la sanzione ricevuta. Secondo i giudici di legittimità della fattispecie dell’attraversamento del semaforo a luce rossa, rilevata solo con il photored, si presta a possibili errori in tutti i casi in cui il veicolo, pur avendo impegnato l’incrocio correttamente con il semaforo verde, sia costretto a fermarsi subito dopo il crocevia per possibili ingorghi con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi che solo la presenza del vigile può imitare.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22891 del 28.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che la sola percezione soggettiva dell’agente accertatore, senza alcun elemento di riscontro, non è sufficiente per considerare valida una multa per guida pericolosa. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza in esame ha respinto il ricorso del Ministero della Difesa e dell’Interno nei confronti di un automobilista. Quest’ultimo era stato multato per aver guidato a velocità pericolosa, senza fari accesi, fuori dal centro abitato e senza cintura di sicurezza. La serie di infrazioni era stata rilevata da un agente che si trovava a bordo della sua auto di servizio. Il giudice di pace ha ritenuto però attendibile l’accertamento perché basato sulla sola percezione soggettiva dell’agente. La Cassazione ha confermato la decisione rilevando che, dalla descrizione del fatto, risultavano carenti elementi oggettivi cui ancorare la valutazione operata

Corte di Cassazione sentenza n. 22676 del 27.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precistao che gli ausiliari del traffico possono fare multe per divieto di sosta sull’intero territorio comunale se sono dipendenti degli enti locali. Per questa categoria non esiste infatti la limitazione prevista per i “vigilini” preposti al controllo dei parcheggi con le strisce blu o agli ispettori delle aziende di trasporto. La Corte con tale principio ha accolto il ricorso di un Comune nei confronti di un automobilista che aveva parcheggiato in divieto di sosta. Il giudice di pace aveva annullato la sanzione con la motivazione che l’ausiliario aveva elevato la contravvenzione in una zona non inclusa nel capitolato per la gestione dei parcheggi comunali. La Suprema Corte è stata, però di avviso contrario ritenendo che le funzioni di verifica della sosta possono essere delegate agli ispettori della aziende di trasporto pubblico urbano, ai lavoratori della società concessionaria di un’area destinata a parcheggio e ai dipendenti comunali. Mentre le prime due categorie, chiarisce la Corte, hanno poteri limitati al territorio “assegnato” i dipendenti del Comune possono elevare multe per divieto di sosta in qualsiasi zona.

Corte di Cassazione, sentenza n. 40587 del 20.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il guidatore che vede un bambino in strada deve rallentare o, se occorre, fermarsi. La corte di Cassazione, conferma così la condanna inflitta a un camionista colpevole di avere investito e ucciso un bambino che passava in bicicletta nella sua stessa strada ma in senso opposto. L’autista aveva, in realtà rallentato fino ad arrivare a una velocità di 20 km all’ora, ma il bimbo, oltrepassato l’automezzo era caduto dalla bici, finendo sotto le ruote. La Cassazione nella sua decisione sottolinea l’importanza di considerare i bambini “come pedoni incerti e inesperti, portati per loro natura a movimenti inconsulti e improvvisi”. Oltre che non in grado di valutare e ovviare ai pericoli inerenti alla circolazione stradale. Tutti fattori – ha afferma la Corte – che fanno concludere per la responsabilità del conducente che non moderi particolarmente la velocità si fermi. Va, infatti, esclusa la responsabilità del minore anche quando “si sposta incautamente sulla carreggiata”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21883 del 14.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è vietato accedere alle aree pedonali anche se non sono recintate da piloni o catene. E’ del tutto irrilevante, continua la Corte, che sul segnale verticale mancano gli estremi dell’autorizzazione comunale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20949 del 01.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che “incivile” chi non da’ la precedenza alle persone che attraversano la strada sulle strisce pedonali. La Corte ha sottolineato che gli automobilisti sono sempre obbligati a dare la precedenza ai pedoni che transitano sulla segnaletica orizzontale loro dedicata. Lo stop, infatti, non e’ “a discrezione” dell’automobilista. Diversamente, l’attraversamento di una strada per il pedone che rispetta le norme del Cds diventerebbe un “temerario atto di coraggio”. Secondo i Supremi Giudici, a meno di riguardare l’attraversamento sulle strisce di una strada come un impegnativo momento di valutazioni di velocita’ e intenzioni altrui occorre che ogni conducente, nell’approssimarsi alle strisce pedonali, ancora piu’ se queste si trovino, come nella specie, in una zona centrale di una citta’, abbia la chiara consapevolezza che deve non solo dare la precedenza, ma anche tenere un comportamento idoneo ad ingenerare nel pedone la sicurezza che possa attraversare senza rischi”. Infatti, prosegue la Corte, non e’ certamente in linea con le elementari regole di comportamento proprie di un paese civile che un conducente possa considerare una mera facolta’ il suo inderogabile obbligo di dare la precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali e che il pedone debba, dal canto suo, riguardare l’attraversamento come un temerario atto di coraggio, anche dove ha diritto di farlo con l’aspettativa che i conducenti si fermino per lasciarglielo fare. Non e’ che il pedone abbia sempre ragione, dal momento che il concorso colposo e'”ravvisabile solo se questi abbia tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria, non ipotizzabile nel caso di specie, ove si è trattato di un semplice attraversamento frettoloso e a testa bassa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21271 del 05.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che anche i disabili devono pagare il ticket se parcheggiano nelle strisce blu perché non hanno trovato posto negli spazi loro riservati. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso di un uomo che, nonostante avesse esposto un valido contrassegno, era stato multato per non aver pagato il ticket.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20667 del 25.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che il soggetto danneggia-to da un veicolo extracomunitario circolante in Italia non sempre ha diritto all’intero ristoro del pregiudizio subito. Infatti, se la carta verde non riporta l’esistenza di una polizza supplementare, l’ufficio centrale italiano, tenuto a risarcire il sinistro, ri-sponde nei limiti dei massimali minimi vigenti in Italia al momento dell’incidente. E’questo il principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza in oggetto ha respinto il ricorso di un automobilista che aveva avuto un sinistro con un veicolo con targa e assicurazione bulgara riportando gravi lesioni. La Cassazione, nel decidere la controversia, ha stabilito che l’Ufficio centrale italiano, diversamente dall’assicuratore nazionale che risponde entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata la polizza, non è assicuratore ma un garante ex lege il quale eccezionalmente è tenuto alla garanzia oltre il massimale solo in presenza di una polizza ad hoc, valida anche per il territorio italiano.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20611 del 24.09.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che è illegittima la decurtazione dei punti dalla patente di guida a colui che ha noleggiato un’automobile, se non è stato confermato dall’agente di polizia che era proprio lo stesso soggetto alla guida dell’automobile noleggiata. La Corte ha così accolto il ricorso proposto dal ricorrente per difetto di motivazione in punto di individuazione del conducente del veicolo. In primo grado, il giudice di pace, su ricorso proposto dal ricorrente, aveva ritenuto correttamente operata la contestazione e legittimamente disposta la sospensione della patente e la decurtazione dei punti, dovendosi ritenere l’opponente, quale utilizzatore del veicolo noleggiato, anche conducente al momento dell’accertamento. In mancanza di un accertamento in ordine alla circostanza relativa alla individuazione concreta del conducente del veicolo al momento della infrazione, la relativa opposizione ha stabilito la Corte – doveva essere accolta. Secondo la Cassazione, infatti, essere l’utilizzatore del veicolo (per averlo noleggiato), non determina automaticamente, come sembra aver ritenuto il giudicante, che egli fosse anche alla guida del veicolo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 37455 del 24.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che anche i passeggeri che si trovano a bordo di un veicolo che ha causato un incidente hanno l’obbligo di prestare soccorso a chi è stato investito. Per la Corte non importa essere alla guida: chi scappa è comunque un pirata della strada e va sanzionato per omissione di soccorso. La Corte si riferisce al caso di due ragazzi che erano al bordo di un motorino insieme ad un’altro loro amico che era alla guida. Durante il percorso avevano investito una donna provocandone la morte. I ragazzi erano caduti, ma rialzatisi anziche prestare soccorso alla donna erano fuggiti. Se contro il conducente veniva avviato un procedimento per omicidio colposo per i due passeggeri si era ipotizzata l’accusa di omissione di soccorso. La sezione minorenni della Corte d’appello di Napoli aveva concesso ai due ragazzi il perdono giudiziale ma la loro difesa, contro questa condanna “morale”, aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo che “viaggiando come passeggeri a bordo del mezzo non potevano prevedere che si potesse verificare l’evento comunque ricollegabile al comportamento di chi stava alla guida”. La Corte ha respinto i ricorsi dei due ragazzi facendo rilevare che gli stessi viaggiavano con un terzo amico “ben sapendo che la loro presenza comprometteva di molto le condizioni di stabilita’ del motoveicolo, rendendole precarie”. Inoltre “dandosi alla fuga e non fermandosi per prestare assistenza all’investita, si erano resi colpevoli, anche se sono stati perdonati, delle ipotesi di reato previste dall’art. 189 del Cds”. Nela sentenza la Cassazione richiama anche le testimonianze rese secondo cui i due passeggeri “erano caduti sopra il corpo dell’investita ed uno dei due era salito sul ciclomotore ed era scappato. Quindi non potevano non essersi resi conto che la donna urtata aveva riportato danni alla persona”. Piazza Cavour ha dunque insistito sul fatto che i passeggeri “si dovevano fermare per verificare se” la donna investita “avesse bisogno di soccorso. E invece si sono allontanati”. Di qu l’ipotesi di reato prevista dall’189 Cds. che punisce appunto l’ omissione di soccorso

Corte di Cassazione, sentenza n. 19323 del 07.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che sono nulle le multe agli automobilisti se consegnate a un numero civico sbagliato e se, per di più l’amministrazione non ha dimostrato di avere l’avviso di ricevimento della raccomandata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza in esame ha dato ragione a un automobilista romano al quale erano state fatte tre multe spedite a un civico sbagliato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16455 del 15.07.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha ricordato che, in materia di sinistri stradali, secondo un orientamento confermato anche dalle sezioni unite con la recente sentenza del 1 luglio 2009, n. 15376, per persona danneggiata “deve intendersi non già la sola vittima diretta dell’incidente, ma ogni soggetto che, come ciascuno degli stretti congiunti, abbia direttamente subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza della morte o dell’invalidità che abbia colpito il soggetto immediatamente pregiudicato”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17279 del 23.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che l’area di parcheggio di un supermercato si deve ritenere aperta al pubblico e adibita al normale traffico veicolare anche se di proprietà privata e situata al piano interrato di un edificio. Ne consegue che la circolazione all’interno di questa zona è soggetta all’articolo 2054 del codice civile e alle norme sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di un’assicurazione nei confronti di un automobilista. La compagnia, in qualità di impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, aveva risarcito un sinistro avvenuto nel parcheggio di un ipermercato per colpa di un veicolo privo di copertura assicurativa. La società la quindi agito in regresso per ottenere dal conducente colpevole il rimborso di quanto versato. I giudici di merito gli hanno dato torto sostenendo che il parcheggio dove era avvenuto il sinistro doveva essere considerato area privata perché situato nel piano interrato dell’ipermercato. Di opposto avviso la Cassazione per la quale le aree di parcheggio dei supermercati, anche se private quanto alla proprietà al possesso o alla detenzione, “sono ormai luoghi di continuo e intenso traffico veicolare, sicchè non vi è ragione di escludere l’applicazione al loro interno delle norme in tema di circolazione stradale”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.17355 del 24.07.2009

La Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza in esame ha precisato che le attestazioni contenute nel verbale di accertamento della violazione, riguardanti i fatti oggetto di percezione sensoriale del pubblico ufficiale accertatore, possono infatti essere poste nel nulla solo attraverso un giudizio di querela di falso. Le Sezioni Unite hanno così deciso la questione di particolare importanza relativa all’efficacia probatoria delle affermazioni dei verbali della polizia. La contestazione, spiega la Cassazione, è libera solo per le circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale mentre per le altre non si può far ricorso alla querela di falso.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16374 del 14.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che il Comune è tenuto a risarcire il motociclista che, trovandosi improvvisamente la strada sbarrata da un contenitore dei rifiuti al centro della carreggiata, non riesce a evitare l’impatto e cadendo riporta gravi lesioni personali. Secondo la Corte la manutenzione viaria impone al Comune l’obbligo di intervento immediato in presenza sulla carreggiata di oggetti pericolosi, ma facilmente e immediatamente eliminabili, come quella di un contenitore dei rifiuti, garantendo forme efficaci di vigilanza e un’adeguata e continua prestazione svolta ai fini della sicurezza stradale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 28234 del 09.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che va sempre motivato il provvedimento di sospensione della patente se il periodo imposto supera il minimo previsto dalla legge per l’infrazione contestata. Le autorità devono chiarire perché un automobilista è pericoloso. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di due giovani ai quali era stata sospesa la patente per aver gareggiato in velocità con le proprie auto.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15769 del 07.07.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che se i comuni intendono disporre la circolazione a targhe alterne sono obbligati a fare una preventiva campagna mediatica per rendere conoscibile i divieti imposti anche agli automobilisti che vengono da fuori città. In sostanza è necessaria una adeguata campagna mediatica che sia conoscibile anche fuori dalla cinta cittadina. I comuni inoltre devono collocare “cartelli indicanti il divieto su tutte le vie d’accesso” per avvisare gli automobilisti del limite di circolazione. In mancanza di tutto questo eventuali multe vanno annullate. La Corte in virtù di tale principio ha annullato una contravvenzione fatta a una signora che in viaggio a Roma aveva circolato senza rispettare le limitazioni imposte dalle targhe alterne.