Con l’ordinanza n. 1151 del 2020 la Corte di Cassazione ha affermato che, in virtù di quanto stabilito dall’art 4 del decreto legge n. 119/2018, i debiti erariali che non superano i mille euro e che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono da considerarsi annullati automaticamente.
Nel caso di specie, un cittadino ricorreva al Giudice di Pace e si opponeva ad una cartella di pagamento, notificatagli a causa della violazione di una norma del Codice della Strada. Nel ricorso l’opponente rilevava la decorrenza dei termini previsti dal Dpr 602/1973 e l’illegittimità della maggiorazione applicata. Il Giudice però respingeva l’opposizione ed il multato decideva di ricorrere in Tribunale per appellare la decisione di primo grado, ma anche in questa sede le sue pretese venivano rigettate.
Risultato soccombente in primo e secondo grado l’opponente ricorreva in Cassazione. La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese tra le parti poiché l’art 4 del del decreto legge n. 119/2018 convertito dalla legge 136/2018 prevede che per i debiti erariali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo inferiore ai 1000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, sono da considerarsi automaticamente annullati. Precisa inoltre che l’annullamento del debito disposto dallo ius superveniens opera immediatamente, stante l’espressa automaticità degli effetti previsti dalla norma, pur nelle more e indipendentemente dalla successiva adozione, entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018 stabilito dal medesimo art. 4, comma 1, del conseguenziale provvedimento di sgravio da parte dell’agente di riscossione. Trattasi infatti di un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, la cui formalizzazione non è necessaria per il verificarsi dell’effetto sostanziale dell’estinzione del debito.