Multe autovelox: difendersi dalle contravvenzioni illegittime

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Gli strumenti di misurazione della velocità – al pari di qualsiasi altro strumento elettronico – sono soggetti ad alterazioni in a causa dell’invecchiamento dei suoi componenti, di urti accidentali, di vibrazioni, di shock termici etc. Pertanto, la mancanza di verifiche periodiche in relazione alla loro completa efficienza potrebbe pregiudicare il loro corretto funzionamento.
Secondo la Cassazione la taratura dell’apparecchiatura rilevatrice della velocità deve essere indicata nel verbale; in mancanza, la multa si considera nulla. È questo quanto rilevato dai Giudici di Piazza Cavour nell’ordinanza n. 5227 del 2018, nel caso di un automobilista che impugnava dinnanzi al Giudice di pace di Fabriano il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142, comma VIII, CdS, in relazione al superamento del limite di velocità massima consentito, emesso a seguito di rilevamento della Polizia Stradale effettuato con apparecchiatura autovelox.
La Corte di cassazione ritiene che le doglianze prospettate dal ricorrente vadano accolte alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma VI, CdS, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione ricordando che la stessa abbia rilevato che l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. In particolare, la Consulta ha osservato :“i fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura”.
Ciò posto, nel caso di specie, la Cassazione conclude affermando che la taratura dell’apparecchiatura risultava necessaria e che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento, il rilevamento può presumersi affidabile, con conseguente onere dell’opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo.