Il caso
Un uomo aveva avuto un incidente con il motociclo da lui condotto senza che lui o qualcun altro riportasse lesioni.
Le forze dell’ordine intervenute sul posto rilevavano che l’uomo presentava “sintomi di ebbrezza e per tale motivo gli chiedevano di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico presso il vicino ospedale di Cervia, non disponendo gli stessi di etilometro”.
Dopo aver seguito i Carabinieri presso l’ospedale da loro indicato l’uomo scopriva di doversi recare presso un altro nosocomio per potersi sottoporre ad un prelievo ematico di controllo. A quel punto egli si rifiutava di seguirli ulteriormente.
Il Tribunale di Ravenna e la Corte d’Appello di Bologna concordano nel condannare l’uomo per il reato di “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici”.
L’ uomo proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia di seconde cure lamentando una “violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della fattispecie, deducendo che il rifiuto di sottoporsi ad esame sui liquidi biologici non sarebbe contemplato come reato”.
I Giudici ricordano che “nei casi di cui all’art. 186, comma 7, c.d.s. il reato sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi non solo agli accertamenti mediante etilometro (comma 4), o a quelli conseguenti a incidenti e da eseguirsi sui conducenti sottoposti a cure mediche (comma 5), ma altresì agli accertamenti preliminari di cui al comma 3 dell’art. 186”.
Il reato non si integra “laddove il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo”..
Nell’art. 186 comma 4 c.d.s è prevista la possibilità che il conducente venga accompagnato presso il più vicino ufficio o comando per l’espletamento dell’esame etilometrico.
Nel caso trattato il ricorrente è stato condotto in ospedale per sottoporsi a prelievo ematico e non ad un test etilometrico.
Nella specie “oltre a non ricorrere la fattispecie di cui all’art. 186, comma 3 (quella degli accertamenti preliminari), neppure ricorreva quella di cui al comma 5 dello stesso articolo, che fa riferimento al caso del conducente che, rimasto coinvolto in un incidente stradale, sia altresì abbisognevole di cure mediche: ipotesi insussistente nella specie, dacché è evidente, in base alla lettura della sentenza impugnata, che l’accompagnamento del M. presso un nosocomio vicino era finalizzato unicamente a verificarne lo stato d’ebbrezza, anche se mediante accertamento strumentale diverso da quello etilometrico”.
Con la sentenza n. 10146/21 del 16 marzo la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.