I cartelli devono essere idonei per dimensione, visibilità e legittimità al fine di consentire all’automobilista di regolare per tempo la velocità. Queste sono le indicazioni fornite dal Giudice di Pace di Frosinone nella sentenza n. 1213 del 2018, in accoglimento di un ricorso nel quale l’automobilista lamentava la multa per mancato segnalamento dell’autovelox. È noto infatti che il rilievo della velocità in autostrada avviene tramite il sistema tutor, il quale individua la velocità media dei veicoli. Tuttavia, non si tratta dell’unico espediente utilizzato, dal momento che le autorità possono accertare il rispetto dei limiti imposti dal codice della strada installando degli autovelox anche in autostrada.
A maggior ragione in queste circostanze, è indispensabile che l’utilizzo di postazioni fisse di rilevamento elettronico della velocità sia adeguatamente preannunciato, tenendo conto che la segnaletica deve essere “idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento”. Queste, almeno, le puntuazioni del Giudice di Pace, il quale ha precisato anche che “la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l’illegittimità dell’accertamento secondo prudente apprezzamento”.
Con tale pronuncia, il giudice ha così accolto il ricorso presentato da un automobilista, avverso il verbale con il quale gli era stata contestata la violazione dell’articolo 142, comma 8, del codice della strada.
Agli atti non vi era, infatti, alcuna documentazione idonea a far ritenere rispettato il principio di pre-segnalazione dell’autovelox fisso, con la conseguenza che mancava qualsivoglia certezza dell’idoneità rispetto al punto di rilevamento, anche al fine di regolare per tempo la velocità di marcia.