Stralcio dei debiti fino a mille euro

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Il decreto fiscale collegato alla manovra n. 119/2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 247 del 23-10-2018) ed è entrato in vigore il 24.10.2018. Molte sono le novità del testo che richiedono esplicita menzione.
Tra le misure adottate emerge quella dell’art. 4, che prevede lo “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”. La norma dispone lo stralcio automatico, senza apposita domanda, di tutti i debiti verso gli agenti della riscossione di importo residuo fino a 1.000,00 euro, alla data di entrata in vigore del decreto, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal I gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Appare evidente che l’operazione sia tesa ad eliminare quei piccoli debiti, quasi in prescrizione, e la cui riscossione presenta difficoltà in quanto neppure le rottamazioni susseguitesi negli scorsi anni sono state utilizzate dai contribuenti per saldarli (e dunque è improbabile che ciò avvenga in futuro).
Dalla cancellazione saranno esclusi i carichi recanti somme dovute per particolari tipologie di debiti:
– le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
– le somme affidate all’agente della riscossione a seguito di pronunce di condanna della Corte dei Conti;
-le somme inerenti multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili, l’annullamento sarà effettuato alla data del 31 dicembre 2018.
Ai fini del conseguenze discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, sarà l’ente della riscossione (ovvero l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) a trasmettere agli interessati/singoli creditori, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.
Lo stesso art. 4 prevede che le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto rimangono definitivamente acquisite.
Per quanto riguarda, invece, le somme versate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, queste saranno imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento oppure, in mancanza a debiti scaduti o in scadenza.
In assenza anche di questi ultimi, le somme saranno rimborsate ai sensi dell’art. 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del d.lgs. n. 112/1999. A tal fine, l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso art. 22.
In caso di mancanza erogazione, nel termine di 90 giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.