Con il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 marzo 2020, è stata fornita parziale attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 44 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di “istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19”.
L’articolato prevede la corresponsione di una indennità per i “lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza”.
È bene precisare fin dall’inizio che l’indennità, così come previsto per le altre misure economiche in favore dei lavoratori, non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 né con il reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. L’indennità non concorre alla formazione del reddito di cui al D.p.r. 22.12.1986 n. 917.
La procedura per la richiesta della misura è di seguito esplicitata.
Ebbene, il professionista o il lavoratore autonomo a partire dal I aprile 2020 dovrà indirizzare l’istanza agli enti di previdenza di specifica competenza (a cui sono iscritti obbligatoriamente). Nel caso in cui il richiedente sia obbligatoriamente iscritto a due o più casse previdenziali potrà effettuare la domanda ad una sola forma previdenziale obbligatoria dichiarando, mediante autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Tale documento dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
- Di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- Di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17.3.2020 n. 18 né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28.1.2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28.3.2019 n. 26;
- Di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- Di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b);
- Di avere chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a).
L’istanza va corredata, oltre che dalla copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale anche del codice Iban con le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo di cui al beneficio di legge.
Gli enti di previdenza interessati erogheranno il beneficio richiesto seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Le stesse verranno accolte in ragione dell’esito del procedimento di verifica circa l’esistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio (cfr. indicazioni di cui al comma 1 e all’art. 4)
Le domande prive di indicazioni di cui ai commi 3 e 4 del decreto interministeriale saranno considerate inammissibili così come quelle presentate dopo il 30 aprile 2020.
Le domande, come ricordato nel testo del decreto qui commentato (cfr. con art.4) saranno monitorate al fine di controllare la congruità con le risorse disponibili ammesse a budget per lo specifico capitolo di spesa e, laddove si verifichino scostamenti oltre i imiti di spesa previsti il Ministero del lavoro provvederà ad informare gli enti per i necessari adempimenti.
All’articolo 3, c. 7 del decreto interministeriale si stabilisce l’obbligo di inviare all’INPS e Agenzia Entrate gli elenchi dei soggetti che hanno beneficiato della indennità al fine di porre essere tutte quelle attività ispettive finalizzate alla verifica dei requisiti previsti per i benefici di legge.