La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 7/04/2020 n. 11627, ha confermato la decisione del giudice di merito di secondo grado.
Attraverso le prove raccolte, è emerso che un padre è venuto meno ai suoi obblighi genitoriali, non versando l’assegno di mantenimento mensile per i suoi figli, neanche nei periodi nei quali svolgeva un’attività lavorativa regolare, prima che venisse licenziato.
Dall’istruttoria dibattimentale è emerso che l’uomo non è riuscito a dimostrare una impossibilità all’adempimento di questi obblighi a causa delle difficoltà economiche che derivavano dal licenziamento. È anche risultato che il genitore non abbia adempiuto nemmeno in parte, anche nei periodi che avevano preceduto il licenziamento, nei quali aveva lavorato, non potendo escludere che abbia risparmiato le somme che sarebbero state necessaria all’adempimento stesso, anche se parziale, dei suoi obblighi di mantenimento.