Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19

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L’inosservanza delle norme per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro potrebbe comportare in capo al datore di lavoro una responsabilità civile e penale. 

Più in generale, il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro in quanto titolare di una posizione di garanzia nei loro confronti che discende in primo luogo dall’art. 2087 c.c. A ciò si aggiunge la normativa nazionale di riferimento, il D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro), il quale coordina tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro e stabilisce una serie di interventi da osservare per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Ed infine, il datore di lavoro che non osserva le norme antinfortunistiche, è, inoltre, punibile ai sensi dell’ art. 40, II comma, c.p. (reato omissivo improprio, o reato commissivo mediante omissione). 

Accanto a tali considerazioni, con specifico riferimento normativo al contesto pandemico attuale, iI Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d .“Decreto Cura Italia” all’art. 42 comma 2, nonché la circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020, stabiliscono che anche l’infezione da Coronavirus deve rientrare nell’alveo delle malattie infettive e parassitarie e, come tale, meritevole di copertura Inail per gli assicurati che la contraggono “in occasione di lavoro”. Ad indicare specificatamente quali siano le misure per il contrasto al contagio da coronavirus è intervenuto, da ultimo, l’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, il quale impone a tutte le imprese che non hanno sospeso la propria attività di osservare il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020”.

Tale documento impone, in primo luogo, in capo al datore di lavoro un obbligo di informazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità e l’obbligo della rilevazione della temperatura. Oltre a ciò deve prevedere una seria di misure relative alla protezione individuale, alla igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro (mettendo anche a disposizione degli erogatori di disinfettante) nonché alla gestione di eventuali persone sintomatiche e sulla sorveglianza sanitaria.

La semplice mancata osservanza di una delle norme sopra citate sarebbe già in astratto sufficiente a determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità penale nel caso di un dipendente che affermi di aver contratto la malattia (anche rimanendo asintomatico) sul luogo di lavoro.

Per quanto riguarda, poi, l’onere della prova, la circolare n. 13/2020 dell’Inail chiarisce che in linea generale l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti ad un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. 

Per tutti gli altri lavoratori, la copertura assicurativa è riconosciuta a condizione che la malattia sia stata contratta durante l’attività lavorativa stabilendo l’onere della prova a carico dell’assicurato.

Tuttavia, considerando che il periodo di tempo che intercorre tra il contagio ed il manifestarsi dei sintomi può arrivare fino a 14 giorni, risulta estremamente difficile sostenere per il lavoratore che il luogo del contagio possa essere individuato con certezza all’interno della sede di lavoro.

Si rileva, quindi, che sebbene sia difficile di circoscrivere con certezza il luogo di contagio nel contesto lavorativo, questo non deve essere motivo di inosservanza o di allentamento delle misure imposte dalle norme.