È stato accolto il ricorso di una psicoterapeuta non vaccinata che, sospesa dall’Albo degli psicologi, non poteva neanche lavorare a distanza.
La previsione normativa dell’immediata sospensione e annotazione nell’Albo professionale è stata ritenuta del tutto irragionevole e la psicoterapeuta adesso, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, potrà continuare a lavorare a distanza!
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 915 del 2022, proposto da
– OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Parenti, Niccolò Maria D’Alessandro e Raffaella Lauricella, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via Virgilio, n. 8;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. opl_0007036 del 28.04.2022 comunicata via Pec, avente ad oggetto “comunicazione proroga termine sospensione per mancata osservanza obbligo vaccinale ex D.L. n. 44/2021 e ss.mm.ii.” da parte dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia emesso nei confronti della Dott.ssa Maurizia Simonetta Benne;
– della delibera n. 078 del 10.03.2022 del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, notificata a mezzo p.e.c. con comunicazione prot. opl_0004942 del 15.03.2022, avente ad oggetto la sospensione con decorrenza immediata dall’esercizio professionale della Dott.ssa Maurizia Simonetta Benne, accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale;
– del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, convertito in Legge n. 3/2022;
– del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
– del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
– della legge del 28.05.2021, n. 76;
– della legge del 23.07.2021, n. 106;
– del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18;
– del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;
nonché per la disapplicazione e/o rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia dell’UE e/o proporre questione di legittimità costituzionale alla corte costituzionale delle seguenti norme
– D.L. 44/2021 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici e relativa legge di conversione n.76/2021;
– D.L. n. 127/2021 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening e relativa legge di conversione n.165/2021;
– D.L. n. 172/2021 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e relativa legge di conversione n. 3/2022;
– D.L. n. 1/2022 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18;
– D.L. n. 24/2022 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente.
Lunedì 1 agosto, con un’ordinanza della Prima Sezione del Tar Lombardia, Presidente dott. Antonio Vinciguerra ed Estensore Valentina Santina Mameli, il Tar Milano ha ritenuto di dover accordare preferenza all’interesse economico e di continuità professionale della ricorrente, la quale, ove le fosse precluso di svolgere anche l’attività professionale con modalità a distanza, rischierebbe di perdere e di non riuscire a recuperare l’avviamento della propria organizzazione professionale.