No all’assegno per il figlio adulto: vale il “principio di autoresponsabilità”

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La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di un papà contro l’obbligo sancito dalla Corte di appello, di corrispondere un assegno di 350 euro alla figlia ormai adulta e diplomata, richiamando il principio di “autoresponsabilità del figlio verso sé stesso”, dal quale non può derimersi (come nel caso in questione) anche se il genitore è ammalato e perciò bisognoso di particolare accudimento.

Al contrario, il giudice di secondo grado aveva affermato che gravava sull’obbligato l’onere di provare il venire meno dei presupposti del mantenimento. Ed aveva ritenuto che i requisiti permanessero pur avendo la figlia, nata nel 1989, conseguito nel 2008 il diploma di odontotecnico, senza poi ricercare un lavoro coerente, ma decidendo di iscriversi alla facoltà di Scienze del Turismo, senza sostenere per tre anni alcun esame, e poi a quella di Filosofia, Lettere e Scienze umanistiche, dove in due anni aveva fatto un unico esame, per cui a quasi dieci anni dall’iscrizione non aveva ancora conseguito la laurea triennale.

La Suprema corte, con riguardo al mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, chiarisce che “l’onere delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, come anche la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro”. Ma la Corte dettaglia anche i diversi casi: “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell’autoresponsabilità dovrà provvedere a sé stesso.