L’obbligo in capo ai genitori, di mantenere i figli non viene meno nel momento in cui questi ultimi raggiungono la maggiore età: infatti il dovere sussiste fino a quando la prole non abbia raggiunto la totale indipendenza economica. Non, quindi, un lavoretto stagionale, ma neanche un contratto di lavoro a tempo indeterminato: il reddito deve avere i caratteri della continuità, ma non necessariamente della stabilità (così, un assegno di ricerca con l’università, un contratto part time, ecc.). Così si è espressa, per l’ennesima volta, la Cassazione con l’ordinanza n. 19696/19, depositata il 22 luglio.
Non c’è deroga a tale principio neanche nel caso in cui il figlio sia il cosiddetto “bamboccione” che, alla soglia dei trent’anni, sia ancora un fuoricorso universitario.
L’obbligo dei genitori di mantenere i figli è anche sancito dalla Costituzione oltre che dal codice civile. La giurisprudenza è unanime e concorde sul fatto che l’obbligo di mantenimento non cessa al sopraggiungere della maggiore età, ma, perdura fino al momento in cui i figli non siano divenuti economicamente autosufficienti o non abbiano, addirittura, secondo le più recenti pronunce, realizzato le loro aspirazioni. Il diritto al mantenimento prescinde anche dall’esercizio della potestà genitoriale: quest’ultima, infatti, si estingue al raggiungimento della maggiore età dei figli, mentre l’obbligo di mantenimento non ha un termine finale fissato per legge, e pertanto la sua sussistenza resta affidata al buon senso dei genitori o alla discrezionalità del giudice nel caso in cui vi sia una separazione o un divorzio. Così mentre i genitori rimangono obbligati a provvedere ai bisogni del figlio, non possono più dopo la maggiore età intervenire sulle sue scelte.
In particolare, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di madre e padre viene a cessare quando il figlio raggiunge quello stato di indipendenza economica, che viene considerato dalla giurisprudenza consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. Non rileva il tenore di vita fino ad allora condotto. Per cui se il figlio maggiorenne, che ha sempre vissuto in un ambiente benestante, percepisce un reddito di poco superiore a 700 euro mensili, la sua indipendenza economica si considera oramai acquisita. Si consideri che l’obbligo di mantenimento ricomprende l’educazione e l’istruzione: dunque il figlio ha diritto di essere posto in condizioni di terminare il ciclo di studi e di acquistare una propria professionalità nel campo lavorativo prescelto.