LA NUOVA CLASS ACTION 

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La class action è pronta a vivere una nuova era. Il 18 aprile 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 31/2019 recante disposizioni in materia di azione di classe. Con tale legge è stata trasferita la disciplina della class action dal codice del consumo al codice di procedura civile, ampliandone la portata oggettiva e soggettiva. Difatti, viene riconosciuta tutela a tutti i diritti individuali omogenei ancorchè non legati alla materia del consumo, dall’altro, tra i soggetti legittimati all’azione rientrano sia le organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela di diritti della medesima specie di quelli oggetto della domanda. Nella nuova normativa quindi viene eliminato ogni riferimento alla figura del consumatore. L’azione può essere esercitata nei confronti di imprese, ovvero nei confronti di enti di gestori di servizi di pubblica utilità o servizi pubblici in relazione a atti e/o fatti posti in essere nell’esercizio delle loro rispettive attività.

Le nuove disposizioni troveranno applicazione con riferimento alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

L’azione collettiva deve essere proposta con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo in cui ha sede la parte convenuta. Il procedimento si esplica secondo il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss.. Pertanto si tratta di un procedimento alquanto snello.

Il procedimento della nuova class action è suddiviso in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all’ammissibilità dell’azione e alla decisione sul merito, di competenza del Tribunale delle imprese e l’ultima, affidata ad un decreto del giudice delegato, relativa alla liquidazione delle somme agli aderenti alla classe.

Coloro che intendono aderire all’azione collettiva hanno due chanches. Possono decidere di aderire, entro il termine stabilito dal Tribunale, in seguito alla sentenza che dichiara l’ammissibilità della domanda oppure, sempre entro il termine stabilito dal giudice, successivamente alla sentenza che accoglie l’azione di classe. L’adesione avviene per mezzo di una procedura informatizzata nell’ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia.

Nell’ultima fase, invece, intervengono il rappresentante degli aderenti e il giudice delegato, entrambi nominati dal Tribunale con la medesima sentenza che accoglie l’azione. Il rappresentante comune predispone il progetto dei diritti individuali degli aderenti, mentre il giudice delegato decide sulla domanda di adesione e condanna il resistente al pagamento di somme o di cose dovute all’aderente a titolo di risarcimento del danno o restitutorio. 

Così la legge de quo ha esteso la class action a tutti coloro che si dolgono di una violazione di diritti individuali omogenei. L’azione di classe non è più quindi solo strumento di tutela per i consumatori, ma per qualsiasi tipologia di soggetto, consumatori o imprese.

Sarà esperibile non solo in caso di violazioni contrattuali, ma anche per far valere ipotesi di responsabilità extracontrattuali, derivanti ad esempio da violazione del diritto alla salute o all’ambiente.