Una visitatrice conveniva in giudizio un condominio chiedendo l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni patiti in occasione di una caduta. Deduceva di essere stata in visita dalla madre, residente nell’anzidetto stabile, e di aver inciampato con la punta della scarpa su una sporgenza di alcuni centimetri di un tombino quadrato lastricato in beole di pietra identiche a quelle della pavimentazione condominiale e disallineato rispetto al piano calpestabile. Alla rovinosa caduta a terra assisteva una teste residente nell’edificio. Trasportata al nosocomio, le veniva diagnosticata «frattura radio distale a sinistra». Per l’invalidità riportata, rivendicava il ristoro dei danni non patrimoniali, danni morali e patrimoniali emergenti.
Il condominio chiedeva la chiamata in causa della assicurazione per essere manlevato e il rigetto delle pretese in quanto carenti del nesso causale fra cosa custodita ed evento dannoso. Il tribunale ha ritenuto accertata la responsabilità custodiale ex articolo 2051 Codice civile in capo al condominio e pertanto lo ha condannato a corrispondere alla infortunata il danno non patrimoniale e patrimoniale.
Il condominio risarcisce i danni da caduta causati dal dislivello del tombino