Tre in particolare sono gli elementi centrali da tenere in considerazione:
- base fattuale: la critica deve poggiare su dati oggettivi, anche se non definitivamente accertati;
- pertinenza: le affermazioni devono essere funzionali alla finalità perseguita;
- continenza: i toni possono essere severi, ma non devono trasformarsi in aggressione personale o delegittimazione morale. La valutazione della continenza – cioè della correttezza formale delle espressioni utilizzate – deve essere compiuta tenendo conto del contesto.
La sanzione irrogata – la sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi – comporta conseguenze particolarmente incisive: durante tale periodo l’avvocato non può sottoscrivere atti, partecipare alle udienze né assistere i clienti, con un inevitabile impatto sia sull’attività professionale sia sul piano economico. La ratio sottesa alla decisione è chiara: l’appartenenza a un ordine professionale comporta non solo diritti, ma anche doveri di lealtà e rispetto. La critica è legittima, anche se aspra, purché non si trasformi in un’azione idonea a ledere il prestigio dell’istituzione. Diversamente, l’esercizio della libertà di espressione incontra il limite rappresentato dalle regole deontologiche che presidiano la dignità e la credibilità della categoria forense.
In particolare, il legale aveva insinuato che:
- il giudice avesse condiviso o addirittura concordato con altri la motivazione della decisione, con conseguente perdita di autorevolezza della sentenza e del suo autore;
- il redattore avesse seguito uno “schema di pensiero tipicamente marxista-leninista”;
- il magistrato si fosse macchiato di “mala fede intellettuale”.
L’avvocato ha impugnato la decisione, richiamando la tutela della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU, sostenendo di aver formulato semplici ipotesi critiche e di essersi riservato di interessare le autorità competenti. Il Consiglio nazionale forense ha confermato la valutazione del CDD, ritenendo che le espressioni utilizzate travalicassero la fisiologica dialettica processuale, risolvendosi in attacchi personali al magistrato e in indebite insinuazioni circa la correttezza del suo operato. Secondo il CNF, le critiche avrebbero dovuto riguardare esclusivamente il contenuto della sentenza, non la persona dell’estensore. Gli eventuali errori motivazionali potevano e dovevano essere fatti valere mediante gli strumenti processuali ordinari, ad esempio in sede di appello, senza sconfinare in giudizi sulla moralità o sull’imparzialità del giudice.
Il Consiglio ha richiamato, a sostegno, consolidati principi della giurisprudenza disciplinare, secondo cui il diritto di critica:
- deve essere esercitato con le modalità e gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale;
- non può ledere il rispetto dovuto alla funzione giudicante, che l’ordinamento tutela con pari dignità rispetto alla funzione difensiva (CNF, sent. n. 27/2022);
- non può tradursi in una “facoltà di offendere”, dovendo l’avvocato mantenere in ogni atto e condotta processuale un linguaggio corretto e rispettoso (CNF, sent. n. 202/2020).
Pur ritenendo sussistente l’illecito disciplinare per eccesso nei toni della critica, il CNF ha considerato l’assenza di precedenti disciplinari e le circostanze del caso, sostituendo la censura con la più lieve sanzione dell’avvertimento.
