Il bancomat del genitore anziano non è una delega bancaria

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Molte famiglie ritengono che affidare la carta al figlio equivalga ad autorizzarlo formalmente a operare sul conto. In realtà la fiducia personale e gli strumenti bancari previsti per far operare un terzo sul conto corrente costituiscono due piani distinti. La banca non ha alcuna consapevolezza di chi stia materialmente utilizzando la carta e continua a considerare come unico soggetto autorizzato il titolare del conto. La Corte di Cassazione ha ribadito che chi opera sul conto altrui deve farlo esclusivamente nell’interesse del titolare e non può considerare quella disponibilità come un’autorizzazione illimitata a disporre del denaro per fini propri. Se questo vale per chi ha una delega scritta, a maggior ragione un utilizzo del bancomat privo di qualsiasi autorizzazione formale, se sconfina dalle esigenze del genitore, può integrare gli estremi del reato di appropriazione indebita previsto dall’art. 646 del c.p..

Nella maggior parte dei casi la situazione è molto più semplice. Il figlio che preleva per pagare le utenze, acquistare farmaci, fare la spesa o remunerare un’assistente domiciliare sta agendo nell’interesse del genitore e con il suo consenso, anche solo implicito. È proprio questo il discrimine che separa un’assistenza quotidiana perfettamente lecita da un comportamento che potrebbe generare contestazioni, in famiglia o addirittura in sede giudiziaria.

Quando il supporto non è più occasionale, ma diventa un impegno continuativo, è opportuno valutare una delega vera e propria sul conto corrente. In questo modo l’istituto di credito è informato di chi può compiere determinate operazioni e questo riduce il margine di ambiguità che, invece, caratterizza il semplice possesso della carta con il PIN.

Le situazioni più delicate riguardano le famiglie con più eredi, in cui uno solo dei figli si occupa materialmente del genitore e del suo conto. In questi casi conservare gli scontrini, tenere un’annotazione delle spese sostenute e separare con chiarezza il denaro del genitore da quello personale diventano una forma di autotutela. Vale la pena ricordare, inoltre, che qualunque delega o mandato si estingue automaticamente con la morte del titolare. I prelievi effettuati dopo il decesso, anche se motivati da spese funerarie non documentate, rischiano di essere considerati lesivi dei diritti degli altri coeredi sull’asse ereditario.

Diverso ancora è il caso in cui il pensionato perda, in tutto o in parte, la capacità di gestire il proprio patrimonio. L’ordinamento prevede in questi casi strumenti specifici, pensati per garantire una gestione trasparente e giuridicamente corretta dei beni della persona fragile, sotto il controllo del giudice tutelare ,l’amministrazione di sostegno, disciplinata dagli artt. 404 e seguenti del Codice Civile.