Fase 3: le nuove ripartenze

  • Categoria dell'articolo:Attualità
  • Tempo di lettura:4 minuti di lettura

In Gazzetta Ufficiale l’11 giugno 2020 è stato pubblicato il DPCM contenete “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Per contrastare e contenere il diffondersi del virus sull’intero territorio nazionale, alcune misure  sono state ribadite, altre modificate o soppresse. Di seguito ne verranno indicate alcune per la c.d. Fase 3.

A partire dal 25 giugno 2020 sarà consentito lo svolgimento degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

Per quel che concerne  l’ingresso in Italia, chi intende entrare nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, dei motivi del viaggio, dell’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e via dicendo.

Salve le limitazioni disposte per particolari aree del territorio nazionale, come anche le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per: a) Stati membri dell’Unione Europea; b) Stati parte dell’accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Restano, invece, sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM in esame, e sino al termine della crociera in svolgimento.

Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus nel settore del trasporto e della logistica” di settore firmato il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, come anche delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19” (allegato 15).

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno, o da parte, di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione  dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Tali disposizioni si applicano a partire dal 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 17 maggio 2020 e rimarranno efficaci fino al 14 luglio 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle  singole  misure previsti dalle  disposizioni  del medesimo decreto.