Il DPCM 8 marzo 2020, il Decreto Legge n. 9/2020 e il Decreto Legge n. 11/2020 prevedono, per le violazioni delle misure in essi contenute, l’imputazione per il reato contravvenzionale ex art. 650 c.p. rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, che sanziona con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 206,00 chi trasgredisce alle norme contenute nei decreti che proibiscono di spostarsi senza motivo.
Chi attesta in modo non veritiero una delle tre cause che permettono di spostarsi (motivi di salute, esigenze lavorative, altri stati di necessità) sarà denunciato per falsa attestazione a un pubblico ufficiale, così rischiando da uno a sei anni di reclusione. È anche previsto l’arresto facoltativo in flagranza.
Per i reati procedibili d’ufficio, come quello riguardante la falsa attestazione di una delle tre cause che consentono di muoversi, chiunque ha facoltà di segnalare le ipotesi di cui sia venuto e, per l’effetto far innescare il procedimento penale.
Tutti i pubblici ufficiali (appartenenti alle forze di polizia e armate, ai vigili del fuoco ed urbani, i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni, i notai, i medici ospedalieri) sono obbligati a denunciare i reati procedibili d’ufficio di cui giungano a conoscenza, altrimenti rischiano loro stessi penalmente fino a un anno di reclusione (art. 361 c.p., recante “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”).
Chi presenta i sintomi deve avvertire le Autorità sanitarie (telefonando ai numeri dedicati all’emergenza epidemiologica) e mettersi in quarantena.
I DPCM stabiliscono il divieto di uscire di casa per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°, in caso contrario rischia, oltre all’imputazione per violazione dei provvedimenti dell’autorità, l’imputazione per lesioni personali volontarie, nella forma consumata o tentata, come pure l’omicidio doloso.Più in dettaglio, se la condotta, sorretta dal dolo eventuale, e quindi tramite l’accettazione del rischio di contagiare altri, cagioni lesioni o addirittura la morte, l’imputazione si eleva a lesioni personali e fino all’omicidio doloso. Identica pena si applica a chi ha avuto contatti con persone positive al virus e prosegue ad avere rapporti sociali, oppure a lavorare con altri individui senza adottare precauzioni o informarle.
La fattispecie è stata già ampiamente elaborata dalla giurisprudenza per i malati di HIV che, nella consapevolezza della contagiosità della patologia di cui sono portatori, e quindi con intenzione (dolo diretto) non adottano le necessarie cautele per evitare il contagio.
Similmente, chi è consapevole di avere il coronavirus ma non lo dichiara, contravvenendo alle regole di isolamento domiciliare e quarantena, oltre all’imputazione ex art. 650 c.p., rischia l’imputazione di lesioni personali e di omicidio volontario, anche solo nella forma tentata.
Più precisamente, qualora dolosamente si ponga in contatto con altri soggetti, e a causa di tale condotta ne provochi la morte, rischia le pene prevista (fino a 21 anni di reclusione) per l’omicidio volontario ex art. 575 c.p.