Viaggi e vacanze ai tempi del Coronavirus: come funzionano i rimborsi?

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Esaminando i diversi portali delle Associazioni dei consumatori emerge una soluzione interpretativa comune e condivisa: l’eccezionalità della situazione, specificamente gestita dal Governo italiano per il tramite di provvedimenti specifici, rappresenta una causa di “forza maggiore”, la quale fa venir meno l’operatività delle ordinarie regole di rimborso. 

Più nel dettaglio, il Coronavirus equivale alla “forza maggiore” nell’ipotesi in cui l’annullamento sia deciso d’imperio dalle autorità statali, come ad esempio il blocco dei voli aerei per la Cina e le gite scolastiche. 

Negli undici comuni elencati dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, dove è stato istituito per primo il divieto in accesso ed in uscita per quattordici giorni, sono state adottate misure che riguardano anche i trasporti, quale ad esempio la cancellazione delle fermate. In questo caso, il rimborso è determinato dalla cancellazione disposta da un provvedimento d’autorità. Quindi, il residente nella “zona rossa”, che non può muoversi per la durata del provvedimento, pur se non avesse acquistato un biglietto in modalità rimborsabile, ha comunque diritto al rimborso, essendo l’impedimento a viaggiare ricollegato a una decisione d’Autorità. Stesso dicasi per il rimborso dei biglietti delle manifestazioni sportive annullate d’imperio dal D.L. n. 6/2020 e dai provvedimenti successivi.

Quando l’annullamento del viaggio viene deciso per scopi precauzionali dal tour operator, come nel caso di eventi (uno per tutti, il Salone del mobile di Milano) da parte dell’organizzatore, il rimborso ricade interamente sullo stesso. La fattispecie concerne un consumatore che avrebbe dovuto fruire di un servizio che, nonostante non sia stato annullato d’autorità, ma la cui cancellazione sia stata decisa in autonomia dall’organizzatore, per l’effetto lo stesso consumatore vanta il diritto al rimborso.

L’ultima fattispecie enucleabile è quella della disdetta decisa in autonomia dal potenziale fruitore, indipendentemente dalle decisioni prese dall’Autorità o dall’ente organizzatore. In tale fattispecie, se il servizio è attivabile, ed è il consumatore ad optare per la rinuncia (per timore di contagio), non potrà ambire al rimborso, ma contare soltanto sulla eventuale previsione dello stesso, nei termini e condizioni afferenti al singolo servizio. Ad esempio, potrebbe essere stata prevista la cancellazione della prenotazione senza penale.

Per quanto riguarda , invece,  la regolamentazione dei viaggi interno, è necessario distinguere tra le due compagnie operanti sul territorio. Trenitalia: per i clienti che hanno acquistato fino al 23 febbraio 2020, dei biglietti per viaggiare sui treni di Trenitalia, questa riconosce il rimborso integrale per qualsiasi viaggio e indipendentemente dalla tariffa acquistata, in caso di rinuncia al viaggio per Coronavirus, presentando l’istanza entro il I marzo 2020 tramite un modulo predisposto sul portale ufficiale.

Italo: per i clienti che rinunciano ai viaggi, da realizzarsi entro il I marzo p.v. ha previsto  il  rimborso dei biglietti acquistati fino al 23/02/2020 (incluso) per viaggi dal 24/02/2020 al 01/03/2020 (incluso); ed il rimborso di tutti i viaggi da / per le zone impattate del Nord Italia – restano al momento quindi escluse Campania (Salerno e Napoli), Lazio (Roma) e Toscana (Firenze).