Collaboratrice scolastica condannata per falsificazione titoli di studio

L’oggetto riguarda l’accertamento della responsabilità amministrativa di una collaboratrice scolastica per la percezione indebita di emolumenti non dovuti e contributi previdenziali (INPS/NASPI), in quanto priva del titolo di qualificazione professionale falsamente dichiarato e necessario per l’assunzione.

La Sig.ra ha prestato servizio come collaboratrice scolastica supplente e a tempo determinato presso diversi istituti scolastici, per essere successivamente assunta a tempo indeterminato. La denuncia di reato è stata presentata a seguito degli accertamenti svolti dall’Amministrazione scolastica sulla veridicità dei titoli dichiarati dai partecipanti alla procedura per l’accesso ai ruoli provinciali e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale con profilo professionale di collaboratore scolastico.

Nella relativa domanda, la Sig.ra ha dichiarato, quale titolo professionale legittimante l’accesso, un diploma di licenza media, successivamente risultato falso.

La Corte dei Conti precisa che il danno erariale contestato dalla pubblica accusa non si limita alle retribuzioni e ai contributi INPS/NASPI erogati alla convenuta al termine della procedura concorsuale, ma include altresì le retribuzioni e i contributi erogati anche in qualità di supplente. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la mancanza del titolo professionale normativamente richiesto per l’accesso ad un contratto di lavoro pubblico determina la risoluzione del rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e la corrispondente retribuzione percepita dal lavoratore. La violazione della normativa relativa ai requisiti necessari per l’ottenimento del contratto di lavoro pubblico rende nullo il contratto stesso per illiceità della causa, consentendo, pertanto, la qualificazione della retribuzione percepita durante lo svolgimento del rapporto di lavoro come indebita. In tali termini, la condotta del lavoratore che abbia dolosamente dichiarato il falso, indicando un titolo di studio o di qualificazione professionale inesistente, configura responsabilità erariale per il danno corrispondente alla retribuzione indebitamente percepita (cfr. Corte dei conti, I sez. appello n. 527/2017; II sez. appello n. 568/2018; sez. appello Sicilia, n. 243/2012 e n. 469/2014, nonché sez. Lombardia n. 76/2024, id. n. 263/2022 e n. 138/2023; Sez. Toscana n. 463/2021; Sez. Molise n. 2 e n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023). La Corte dei Conti condanna, pertanto, la lavoratrice al danno erariale per una somma di circa 50.000 euro, pari alla metà di quanto avrebbe dovuto restituire, in considerazione del fatto che è stata riconosciuta parzialmente l’utilità del lavoro prestato, essendo l’attività del CS di basso profilo per la Pubblica Amministrazione. (Cfr. Corte dei Conti per il FVG, sent. n. 32/25).