Case popolari, prevalenza al criterio del bisogno e non più della residenza

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1 dell’8 gennaio scorso, ha stabilito che l’assegnazione delle case popolari non può più basarsi sulla durata della residenza, bensì sulla reale situazione di disagio economico e sociale dei richiedenti. Questa decisione, destinata ad avere significative ripercussioni sulle graduatorie ERP (edilizia residenziale pubblica) a livello nazionale, sancisce un principio fondamentale di uguaglianza.

La Corte ha infatti rilevato che la premialità accordata alla residenza prolungata o all’attività lavorativa continuativa sul territorio, pur non costituendo un requisito di accesso, comporta una violazione del principio di uguaglianza, poiché favorisce l’accesso agli alloggi di soggetti meno bisognosi, semplicemente in virtù della loro maggiore “radicamento” territoriale. Di conseguenza, vengono penalizzati coloro che si trovano in condizioni di maggiore povertà o emergenza abitativa.

La Consulta ha ribadito che il diritto alla casa, quale diritto sociale fondamentale sancito dalla Costituzione, impone che le risorse pubbliche siano destinate prioritariamente a chi ne ha più effettivo bisogno, indipendentemente dalla durata della residenza o dell’attività lavorativa nel territorio.

È importante sottolineare che, per la Corte Costituzionale, il problema non risiede nella residenza in sé, bensì nell’eccessivo peso attribuito a ciò che il giudice costituzionale definisce “storicità di presenza”. Tale criterio, infatti, tende a comprimere il fattore “stato di bisogno”, considerato la pietra angolare delle politiche abitative pubbliche. Ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte sottolinea che l’edilizia residenziale pubblica è, in primo luogo, uno strumento di tutela di un diritto sociale fondamentale, volto a garantire un’esistenza dignitosa ai soggetti economicamente più deboli.

In coerenza con questo fondamentale principio, i criteri di assegnazione degli alloggi devono essere primariamente orientati alla scrupolosa valutazione del bisogno economico, sociale e abitativo del nucleo familiare. Parallelamente, la residenza prolungata o la lunga permanenza lavorativa non costituiscono indicatori affidabili e oggettivi del bisogno abitativo.

La Corte ha inoltre evidenziato una violazione del principio di eguaglianza in senso sostanziale. Il criterio stabilito dalla legge regionale toscana non contribuisce a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano l’accesso all’abitazione, come richiesto dall’articolo 3, secondo comma, della Costituzione.

La Corte ha sottolineato un paradosso: le persone in maggiore difficoltà sono spesso quelle più mobili sul territorio, costrette a spostarsi a causa di sfratti, precarietà abitativa o per trovare lavoro. La residenza prolungata, di per sé, non garantisce né maggiore bisogno né futura stabilità.