Nel riscatto della polizza assicurativa, la clausola risolutiva espressa non ha carattere vessatorio

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Questo è quanto hanno stabilito i Giudici della Suprema Corte nell’ordinanza n. 17912/2020, depositata il 27 agosto.

In particolare, secondo gli Ermellini la clausola contrattuale che prevede la risoluzione di diritto del contratto di assicurazione in caso di mancato pagamento di una sola rata del premio da parte dell’assicurato non ha carattere vessatorio, non essendo ricompresa tra quelle previste dall’art. 1341 c.c., conseguendone la facoltà della compagnia assicuratrice di trattenere i premi già corrisposti.

La decisione trae origine da una vicenda che aveva visto il Tribunale di Vibo Valentia accogliere l’appello proposto da una compagnia assicurativa, riformando la decisione emessa dal Giudice di primo grado, e dichiarando insussistente il diritto dell’attuale ricorrente al riscatto della polizza assicurativa conclusa con la suddetta compagnia, considerando che l’appellato si era limitato al pagamento della sola prima rata di premio, senza corrispondere le successive. A sostegno della decisione, il Giudice sottolineava la non vessatorietà della clausola contrattuale in forza della quale, nel caso di mancato pagamento di una sola delle suddette rate, il contratto di assicurazione si sarebbe risolto di diritto con la facoltà della compagnia assicuratrice di trattenere quanto già corrisposto dall’altra parte.

La ricorrente impugna tale pronuncia dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo il carattere vessatorio della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto.

I Giudici di legittimità dichiarano il ricorso manifestamente infondato, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale che vede la clausola risolutiva espressa attribuire al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un certo inadempimento della controparte, liberandola dall’onere di dimostrarne l’importanza.

In tal senso, la Corte afferma che la clausola non ha carattere vessatorio, considerando che non può essere ricondotta alle ipotesi delineate dall’art. 1341 c.c.

A sostegno di tale argomentazione ricorre anche il testo dell’art. 1924 c.c., in base al quale «se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la riduzione della somma assicurata».