La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8894 del 2020 ha chiarito che l’inserimento di una clausola claims made (a richiesta fatta) in un contratto di assicurazione si richiede per accertarne la sua validità, la sottoesposizione al vaglio dell’art. 1322, I comma, c.c.
Più nel dettaglio, nella fattispecie oggetto dell’esame della Corte, un ospedale veniva condannato al risarcimento del danno a favore dei genitori del minore per i danni da questo patiti durante un intervento. La struttura sanitaria chiamava in manleva l’assicurazione, che si opponeva alla chiamata in garanzia. La stessa eccepiva, infatti, la presenza, all’interno del contratto assicurativo, di una clausola claims made, la quale imponeva la denunzia del sinistro entro 12 mesi della cessazione di efficacia del contratto. Ebbene, quel termine era decorso e, quindi, la compagnia assicuratrice non era tenuta a manlevare l’assicurato.
Prima di procedere all’analisi della vicenda nelle sedi giudiziarie, occorre premettere che il contratto in esame conteneva una clausola claims made c.d. impura. Di fronte a tale clausola, infatti, sia il fatto di danno che la denuncia devono avvenire durante la vigenza del contratto: in particolare, la richiesta di risarcimento deve giungere entro 12 mesi dalla cessazione dello stesso e l’assicurato deve denunciare il sinistro entro quel tempo.
Tale clausola fa dipendere, quindi, la copertura assicurativa:
- dall’evento dedotto in contratto,
- da un ulteriore evento incerto, ossia la richiesta risarcitoria del terzo.
La conseguenza è palmare: qualora la richiesta del danneggiato non sia tempestiva (vale a dire, non giunga nei 12 mesi previsti dalla clausola), la domanda di manleva dell’assicurato risulterà parimenti tardiva.
Diversamente argomentando, la clausola in discorso fa decadere la copertura assicurativa, se il danneggiato decide di avanzare la pretesa risarcitoria decorsi 12 mesi dalla scadenza del contratto.
Sulla scorta di tale premessa, mentre I ed in II grado la clausola veniva ritenuta valida (non vessatoria) e, conseguentemente, legittimo il rifiuto di tenere indenne l’ospedale dalla richiesta risarcitoria; la Corte di Cassazione, invece, l’ha ritenuta illegittima. Secondo il percorso argomentativo seguito dalla Corte le clausole che rendono difficile l’esercizio del diritto (art. 2965 c.c.) sono anche quelle che prescindono dalla diligenza della parte, e che fanno dipendere quell’esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile.
Nella fattispecie, in esame – prosegue la Corte – la clausola risultava in violazione di legge (art. 1322 c.c. e 2965 c.c.), in quanto faceva dipendere la denuncia del sinistro dalla richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato verso l’assicurato. L’assicurato, quindi, potrebbe adempiere solo nel caso in cui ricevesse in tempo una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, ossia qualora ricevesse la richiesta non solo entro 12 mesi dalla scadenza del contratto, ma nell’arco temporale dell’anno di sua validità.
Una clausola siffatta deve ritenersi vessatoria e quindi nulla (art. 1341 c.c.), in quanto impone una decadenza e, quindi, è inefficace se non sottoscritta espressamente.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha accolto il ricorso e compensato le spese di lite.