L’art. 1917 c.c. – rubricato “Assicurazione della responsabilità civile – inquadra la disciplina generale dell’assicurazione, stabilendo che “nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”. L’obbligo in questione opera in conseguenza di tutte le condotte risarcitorie insorte durante il periodo di vigenza del contratto di assicurazione contro i danni, a prescindere dal momento in cui la richiesta di risarcimento venga formulata (Cass. S.U., n. 9149/2016, richiamata da Cass. S.U., n. 22437/2018).
Rappresentano invece una deroga a quanto su esposto le c.d. “clausole claims made” (“a richiesta fatta”). Le ragioni storiche che hanno condotto all’introduzione di tale tipo di clausole sono imputabili all’aumento dei costi per indennizzo generato dall’espansione, qualitativa e quantitativa, della tutela risarcitoria, in particolar modo nell’area dei danni da prodotti difettosi, ambientali e da responsabilità professionale. Da ciò discende l’esigenza – avvertita dalle imprese di assicurazione – di circoscrivere l’operatività della assicurazione ai soli sinistri “reclamati” durante la vigenza del contratto, così da consentire alla compagnia “di conoscere con precisione sino a quando sarà tenuta a manlevare il garantito e ad appostare in bilancio le somme necessarie per far fronte ai relativi esborsi”, con evidente ulteriore agevolazione nel calcolo del premio assicurativo” (Cass. S.U., n. 22437/2018, richiamata da Corte d’Appello Milano, sentenza del 10 maggio 2019).
Più nel dettaglio, tali clausole ove inserite nel contratto di assicurazione, limitano la copertura assicurativa ai sinistri le cui richieste risarcitorie vengano formulate durante il periodo di vigenza del contratto. Tale limitazione, tuttavia, non riguarda la responsabilità dell’assicurazione, ma è diretta a specificare il rischio garantito.
La validità delle clausole “claims made” è ormai pacifica in giurisprudenza, e ciò in considerazione del fatto che esse non incidono sulla funzione assicurativa: ne deriva che in presenza di questo tipo di clausole, non bisogna indagare sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ma piuttosto analizzare la tutela invocabile dal contraente assicurato.
In buona sostanza, si deve verificare se:
- sia prevista la responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose;
- la garanzia opera anche in presenza di “nullità, totale o parziale, del contratto per difetto di causa in concreto i) con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; ii) con conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro)”. (Cass. S.U., n. 22437/2018).
Il modello della clausole in questione, d’altro canto, ha trovato espresso riconoscimento legislativo nel nostro ordinamento. In punto, si richiamano quelle norme che disciplinano:
- l’estensione della garanzia assicurativa nell’ambito delle professioni sanitarie anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza (art. 11, Legge n. 24/2007);
- l’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e la possibilità di prevedere un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura (art. 3, comma 5, D.Legge n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e novellato dall’art. 1, comma 26, L. 124/2017). (Corte d’Appello Milano, sentenza del 10 maggio 2019).