Caduta del trasportato dalla moto: l’assicurazione del vettore non risponde

  • Categoria dell'articolo:Assicurazioni
  • Tempo di lettura:3 minuti di lettura

In caso di caduta del terzo trasportato su un motociclo, qualora il sinistro non coinvolga altre vetture, non è ammissibile l’azione di risarcimento diretta alla compagnia assicuratrice del vettore. Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 25033/2019) infatti a tal fine è necessario il coinvolgimento di almeno due veicoli, come richiesto dall’art. 141 Codice delle Assicurazioni.

La fattispecie traeva origine dal caso di una donna che viaggiava come trasportata a bordo di una moto e che, a seguito di una caduta, senza il coinvolgimento di altri veicoli, riportava dei danni. Per i danni subiti, citava in giudizio la proprietaria del mezzo e la sua compagnia assicuratrice, al fine di ottenere il risarcimento. 

In primo e in secondo grado, la domanda attorea veniva considerata inammissibile, poiché la donna aveva agito ai sensi dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni private senza che vi fosse stato uno scontro tra due o più veicoli. A questo punto la donna ricorre in Cassazione, ritenendo erronea l’interpretazione dei giudici di merito sulla portata dell’art. 141 d.lgs. 209/2005.

Ebbene, la Suprema Corte, nella decisione in commento, richiama alcuni precedenti per sostenere che il coinvolgimento di due o più veicoli sia il presupposto per l’operatività della norma in esame. Lo scopo dell’articolo de quo consiste nel semplificare la posizione del terzo, sul quale incombe un onere probatorio di dimostrare la sussistenza di un danno e la circostanza di essere stato trasportato sul veicolo incidentato. Tale semplificazione trova giustificazione solo nelle situazioni in cui i veicoli coinvolti siano almeno due. Infatti è proprio in questo caso che la ricostruzione della dinamica del sinistro (e delle, eventualmente differenti, responsabilità dei conducenti) rischia di ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria del trasportato e, dunque, di pregiudicare il principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus».

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ritiene che l’art. 141 d. lgs. 209/2005 non sia applicabile nell’ipotesi in cui un solo veicolo risulti coinvolto nel sinistro. Infatti quando il veicolo coinvolto è uno solo – come nel caso in esame – il trasportato potrà al più avvalersi della tutela prevista dall’art. 2054 comma 1 c.c. (e non solo del comma 2, che postula lo “scontro”). Infatti,  tale norme esprime dei principi generali che possono applicarsi a tutti i soggetti coinvolti nella circolazione, compresi i trasportati, a prescindere dal titolo del trasporto (contrattuale o di cortesia). Pertanto, il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario. Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.