Purtroppo, il lancio di oggetti dal balcone, sebbene non raro, costituisce un comportamento profondamente incivile. Durante i mesi caldi, in occasione di eventi privati e in presenza di eccessivo consumo di alcolici, si verifica con maggiore frequenza il lancio reiterato di mozziconi e rifiuti sull’area privata al piano terra. Tale condotta viola i doveri di buon vicinato, le norme condominiali e le regole di igiene e decoro, configurandosi come illecito civile e, nei casi più gravi o reiterati, come condotta penalmente rilevante. In particolare, il lancio di oggetti o materiali dall’alto può integrare il reato previsto dall’articolo 674 del Codice penale («Getto pericoloso di cose»).
È necessario precisare che il condominio non può essere ritenuto responsabile qualora non venga identificato il soggetto autore del lancio di oggetti dal balcone (Cassazione, ordinanza 15662/2016). I giudici di legittimità ricordano che i regolamenti condominiali, da consultare prima di assumere qualsiasi decisione, vietano espressamente il lancio di rifiuti e oggetti dai piani superiori, prevedendo spesso sanzioni per i trasgressori. Anche in assenza di identificazione del responsabile, il condominio non risponde del disagio arrecato, ma è legittimo richiedere all’amministratore l’adozione di richiami personali e diffide a tutela di giardini, cortili o, in generale, beni privati. Si sottolinea che, ai sensi del Codice civile, l’amministratore ha il compito di garantire l’osservanza del regolamento condominiale, disciplinando l’uso delle parti comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse collettivo.
È inoltre possibile deliberare l’installazione di un sistema di videosorveglianza condominiale ai sensi dell’articolo 1122-ter del Codice civile, volto a riprendere aree comuni e/o il giardino o il cortile privato (previa autorizzazione del condomino proprietario), con l’approvazione della maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136 (500 millesimi più la maggioranza degli intervenuti).
In merito, il Tribunale di Milano, con decreto/ordinanza n. 955 del 28 marzo 2018, ha chiarito che l’inerzia dell’amministratore di fronte a ripetute violazioni del regolamento condominiale può configurare una grave irregolarità ai fini della revoca giudiziaria dell’incarico. Il singolo condomino, vittima di continui disagi, può installare una telecamera privata per riprendere il proprio giardino/cortile, nonché acquisire fotografie o video con il proprio dispositivo mobile a prova della situazione. In caso di persistenza del comportamento, è possibile presentare esposti all’autorità amministrativa (Comune, Polizia locale, ATS – Agenzia di tutela della salute), denunce (presso la Procura, la Polizia o i Carabinieri) oppure, se opportuno, avviare un’azione legale civile con richiesta di provvedimento inibitorio e risarcitorio in relazione allo smaltimento dei rifiuti.
