Corte di Cassazione, sentenza n. 23429 del 16.10.2013
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la promessa non mantenuta fatta dal segretario regionale di un partito di candidare un iscritto alle prossime elezioni non dà diritto al risarcimento danni per le spese sostenute dall’aspirante politico.
Per la “il rapporto dedotto in giudizio non ha contenuto patrimoniale, quindi non costituisce fonte di obbligazioni ed è sostanzialmente incoercibile sul piano giuridico, così come sarebbe stato incoercibile l’impegno corrispettivo dello S. verso l’Udeur”. Pertanto il rapporto poteva costituire fonte, tutt’al più, di obbligazioni naturali. Non solo, a norma dello statuto, il segretario non aveva il potere di impegnare il partito.
Ed ancora “non ogni aspettativa disattesa dà luogo a diritti risarcitori, bensì solo le promesse che siano oggettivamente idonee – per le modalità con cui sono formulate, per i soggetti da cui provengono e per ogni altra circostanza rilevante – a giustificare il legittimo affidamento del promissario ed il fatto che egli si sia indotto ad affrontare peculiari oneri e spese in vista del loro adempimento”