Errore medico: colpa lieve o colpa grave?

Con la recentissima sentenza n. 412 del 2019,  la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accertamento del grado di colpa del sanitario e la conformità del suo comportamento alle linee guida, costituiscono aspetti di primo piano nell’ambito dei giudizi di responsabilità medica.

Tale pronuncia ha innanzitutto ricordato che è ancora attuale e valida la distinzione tra colpa lieve e colpa grave per imperizia nell’ambito della fase esecutiva delle raccomandazioni contenute nelle linee guida adeguate al caso di specie. Per i Giudici di Piazza Cavour, infatti, non può non considerarsi che la colpa lieve per imperizia esecutiva, in determinati contesti, sia idonea a delimitare l’area di irresponsabilità del professionista sanitario. A ciò si aggiunga che le linee guida costituiscono un sapere scientifico e tecnologico codificato e rappresentano un utile parametro per orientare le decisioni terapeutiche e che è proprio muovendo da tale alveo interpretativo che l’articolo 5 della legge Gelli ha deciso di regolare le modalità di esercizio delle professioni sanitarie. Il legislatore del 2017 ha in sostanza costruito un :”sistema istituzionale, pubblicistico, di regolazione dell’attività sanitaria, che ne assicuri lo svolgimento in modo uniforme, appropriato, conforme ad evidenze scientifiche controllate” e, così, ha imposto al professionista sanitario di attenersi alle raccomandazioni con gli adattamenti propri del caso concreto. 

Tale conclusione ha come rovescio della medaglia – sotto il punto di vista del medico – il fatto di rappresentare “la legittima, coerente pretesa a vedere giudicato il proprio comportamento alla stregua delle medesime direttive impostegli”.