Il godimento esclusivo di un bene comune non è sufficiente per usucapire

Corte di Cassazione,sentenza n. 5434 del 05.03.2010

La Corte di Cassazioen, con la sentenza in esame ha precisato che l’esistenza di una servitù di passaggio non garantisce sempre all’avente diritto la possibilità di transitare sul bene altrui anche in automobile. Per la Corte se il titolo costitutivo non lo prevede espressamente si deve ritenere che il beneficiario abbia il potere di passare solo a piedi. Né il giudice, nel corso di una causa, può ampliare le facoltà di utilizzo facendo ricorso al criterio del “soddisfacimento del bisogno del fondo dominante con il minor aggravio di quello servente”, dal momento che si tratta di un principio sussidiario applicabile solo in caso di lacune o imprecisioni dell’atto di costituzione della servitù

Corte di Cassazione, sentenza n. 17462 del 22.07.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che nei casi in cui sussiste una situazione di compossesso su un bene, la parte che intende chiederne l’usucapione deve dimostrare non solo di avere avuto un godimento esclusivo di detto bene ma anche che tale godimento sia stato esercitato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui” e che pertanto il suo godimento del bene non sia la conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore. Non sufficiente in ogni caso per usucapire il solo fatto di aver compiuto atti di gestione consentiti al singolo partecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri.