Corte di Cassazione,sentenza n. 5434 del 05.03.2010
La Corte di Cassazioen, con la sentenza in esame ha precisato che l’esistenza di una servitù di passaggio non garantisce sempre all’avente diritto la possibilità di transitare sul bene altrui anche in automobile. Per la Corte se il titolo costitutivo non lo prevede espressamente si deve ritenere che il beneficiario abbia il potere di passare solo a piedi. Né il giudice, nel corso di una causa, può ampliare le facoltà di utilizzo facendo ricorso al criterio del “soddisfacimento del bisogno del fondo dominante con il minor aggravio di quello servente”, dal momento che si tratta di un principio sussidiario applicabile solo in caso di lacune o imprecisioni dell’atto di costituzione della servitù