Il decreto legislativo di armonizzazione del codice della privacy al regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 679 del 2016, approvato definitivamente dal governo lo scorso 8 agosto, interviene anche sulla privacy delle persone decedute. I diritti della normativa privacy (dall’accesso all’opposizione, dalla cancellazione alla rettifica) nel caso di dati personali che riguardano persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio; da chi agisce a tutela dell’interessato o in qualità di suo mandatario, ovvero per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Fin qui la normativa non si discosta dalle disposizioni previgenti. La novità interviene successivamente, quando si precisa che l’esercizio dei diritti non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta, presentata o comunicata al titolare del trattamento.
La norma introduce quindi una sorta di testamento attraverso cui il titolare di un account potrà negare l’esercizio dei diritti ai propri eredi o a chiunque vanti un interesse proprio, attraverso una dichiarazione scritta priva di formalità solenni. La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera ed informata. Il divieto, aggiunge il decreto, può riguardare l’esercizio anche solo di alcuni diritti: ad esempio potrà essere vietata la cancellazione, ma non anche l’accesso. In ossequio al rispetto della ultime volontà on line, si prevede che l’interessato abbia in ogni momento il diritto di revocare o modificare il contenuto del divieto. Il testamento social non è tuttavia privo di condizionamenti, infatti il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi di quei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato, ovvero del diritto di difendere in giudizio i propri interessi. I diritti patrimoniali e il diritto di difesa prevalgono sulle ultime volontà social. In ultimo, la norma non chiarisce se questo diritto può essere fatto valere anche da un minore di età (purché di almeno 14 anni), soggetto legittimato invece ad esprimere il consenso relativo al trattamenti dei dati connesso ai servizi della società dell’informazione. In questo caso, la matassa verrà dissipata dalla prassi applicativa.