Corte di Cassazione sentenza 08/07/2015 n. 14268
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, i ritardi ultrannuali nel deposito dei provvedimenti possono ritenersi “giustificabili” solo in presenza di giustificazioni proporzionate alla loro ampiezza, dovendosi, in ogni caso, tener conto del carico di lavoro incombente sul magistrato, nonché dell’esistenza ed entità di eventuali impegni aggiuntivi affidati al medesimo.
Cassazione civile sez. II sentenza 14/05/2015 n.9868
E’ legittima la sanzione disciplinare inflitta al notaio che non ha raggiunto il punteggio minimo di crediti formativi richiesta dal regolamento sulla formazione professionale permanente, in quanto sia il precetto a cui avrebbe dovuto conformarsi la condotta del notaio sia la sanzione punitiva conseguente alla sua inosservanza sono anteriori alla violazione contestata (biennio 2008-2009), mentre la successiva previsione del regolamento introdotta dalla modifica dell’art. 9, di cui alla delibera del 9 luglio 2009, costituisce soltanto una specificazione dell’obbligo già esistente.
Corte di Cassazione, sentenza n. 20344 del 04.09.2013
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in caso di mandato congiunto in mancanza di prova su chi abbia svolto le diverse attività difensive “la sottoscrizione dell’atto, secondo i principi generali, deve ritenersi, in via presuntiva, idonea a far ritenere che alla sua stesura abbiano contribuito coloro che lo hanno sottoscritto”, con la corresponsione del relativo compenso ai legali sottoscrittori.
Corte di Cassazione, sentenza n. 22655 del 31.10.2011
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il professionista che chiede un decreto ingiuntivo per il pagamento dei suoi compensi è tenuto a presentare la parcella vistata dall’Ordine di appartenenza. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione secondo la quale la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Ne consegue che il giudice dell’opposizione, anche ove accerti la sussistenza del credito azionato e accolga la domanda, nel rilevare l’eventuale mancanza delle condizioni che legittimavano l’emanazione del decreto ingiuntivo, deve revocare tale provvedimento anche in considerazione dell’incidenza di tale statuizione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria, che nell’ipotesi considerata non possono essere poste a carico dell’opponente.
Corte di Cassazione, sentenza n. 11791 del 27.05.2011
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precistao che anche il luogo di consumazione dell’illecito disciplinare da parte del professionista è rilevante ai fini della sanzione che può diventare più grave in provincia rispetto alla grande città. Infatti l’illecito ha una risonanza maggiore per la categoria, in un piccolo comune.
I giudici della sesta sezione civile hanno rilevato la responsabilità del professionista, confermando la sanzione disciplinare della sospensione di un anno (inflitta per avere indebitamente trattenuto documenti e denaro affidatigli dalla banca), compromettendo così la dignità e il decoro della classe notarile.
Corte di Casssazione, sentenza n. 9451 del 28.04.2011
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il conferimento del mandato ad litem ad un avvocato del libero foro per conto di una Università, infatti, deve fondarsi su di una valida delibera dell’ateneo.
In assenza si ha la nullità del mandato e dunque anche delle eventuali procedure esecutive già intentate. Lo ha stabilito la Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, accogliendo un ricorso di una Spa contro l’Università La Sapienza di Roma e dichiarando nullo il pignoramento già effettuato verso terzi.
Per la Corte“è invalida, per difetto di ius postulandi, la procedura esecutiva intentata da una Università a mezzo di un avvocato del libero foro, quando il relativo mandato sia stato conferito con provvedimento del Rettore, neppure notificato dal Consiglio di amministrazione ed a prescindere dalla sua sottoposizione ai competenti organi di vigilanza”.
Corte di Cassazione,Sezioni Unite, sentenza n. 7099 del 29.03.2011
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che chi ha svolto la funzione di vice procuratore onorario non ha diritto, come i magistrati, all’iscrizione all’albo professionale degli avvocati. Per la Corte i magistrati onorari restano “estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia”. In particolare, ha spiegato il collegio, mentre i giudici di professione costituiscono l’ordine giudiziario cui l’articolo 104 della Costituzione garantisce l’autonomia e l’indipendenza da ogni altro potere, i giudici onorari hanno riconosciuta dallo stesso ordinamento giudiziario solo un’appartenenza funzionale allo stesso ordine giudiziario, con la conseguenza che è escluso che abbiano il medesimo titolo dei togati all’iscrizione dell’albo degli avvocati.
Consiglio di Stato, sentenza n. 230 del 13.01.2010
Il Consiglio di Stato con la decisione in esame ha precisato che la prova scritta all’esame di avvocato è valida anche se non contiene correzioni, essendo sufficiente l’annotazione del punteggio. Con tale principio il Consiglio, ha accolto il ricorso del Ministero della giustizia presentato contro una sentenza del Tar che aveva bocciato l’operato della commissione per gli esami di avvocato. Secondo il candidato che era ricorso al giudice amministrativo, la prova scritta andava annullata perché sul compito non erano presenti correzioni ma solo il punteggio finale. Ribaltando la decisione del giudice regionale il Consiglio di Stato ha chiarito che la fase della correzione degli elaborati non è isolabile dalla relativa attività di giudizio e non richiede pertanto l’annotazione, né sugli elaborati stessi né nel verbale delle attività della Commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevati: ciò perché da un lato, secondo la stessa lettera della legge, alla lettura dei lavori segue l’assegnazione del punteggio, che dunque non può considerarsi diversa od ulteriore rispetto alla correzione; e, dall’altro, detto punteggio è sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico-discrezionale demandato alla Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti . Il punteggio stesso, in definitiva, rappresenta la compiuta esternazione dell’unica attività non altrimenti segmentabile in fasi in qualche modo formalizzabili, di verifica della idoneità del candidato a seguito della lettura dei suoi lavori, demandata alla sottocommissione.