Nello svolgimento del proprio lavoro, un avvocato potrebbe venire a conoscenza di notizie relative a questioni personali del proprio assistito. Magari, il legale potrebbe essere informato di un reato commesso in passato dall’assistito. L’avvocato può denunciare questo reato oppure opera il c.d. segreto professionale?
Quando si parla di segreto professionale, s’intende l’obbligo giuridico che consiste nel dovere non rivelare a terzi le informazioni conosciute nell’esercizio della propria professione. Per quanto riguarda la figura dell’avvocato, il segreto professionale viene espressamente previsto dall’art. 28 del Codice deontologico forense. Il codice deontologico forense stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato deve osservare in via generale e, in modo specifico, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti.
L’art. 28 stabilisce che il segreto professionale è un dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato. Quindi, l’avvocato deve mantenere il segreto professionale non solo sull’attività svolta e su tutte le informazioni date dal cliente, ma anche su quelle notizie che ha conosciuto durante il mandato (ossia, durante l’espletamento dell’incarico). Peraltro, l’avvocato deve rispettare il segreto professionale non solo durante l’espletamento dell’incarico. Infatti, sempre l’art. 28 del codice deontologico precisa che il segreto professionale deve essere mantenuto anche quando il mandato sia stato adempiuto, concluso, rinunciato o non accettato.
Tuttavia, quali sono i casi in cui l’avvocato non è tenuto al segreto? L’art. 28 del codice deontologico forense indica delle eccezioni.
La norma deontologica stabilisce che l’avvocato può derogare ai doveri di riserbo e di segreto professionale nel caso in cui la divulgazione di quanto conosciuto sia necessaria ad uno dei seguenti scopi:
- per lo svolgimento dell’attività di difesa;
- per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
- per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
- nell’ambito di una procedura disciplinare.
Comunque sia, la normativa specifica che, nei casi in cui l’avvocato può derogare al segreto, la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
