Cinque anni di sospensione dalla professione per l’avvocato che falsifica gli atti

Un avvocato è stato definitivamente sanzionato con cinque anni di sospensione dall’esercizio della professione forense per aver artificiosamente creato un contenzioso inesistente. La sanzione è stata confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con l’ordinanza in esame, hanno respinto il ricorso proposto dal professionista. Cass. civ., sez. Unite, ord., 31 marzo 2026, n. 7918.

La vicenda ha origine nel 2015, quando un Consiglio distrettuale di disciplina della Puglia avvia un procedimento nei confronti dell’avvocato, già contemporaneamente coinvolto in un’indagine penale. Secondo le contestazioni, il legale avrebbe falsificato atti giudiziari e provvedimenti, inducendo una propria cliente a credere di essere parte in procedimenti legali inesistenti, al fine di ottenere compensi professionali. In tale contesto, l’avvocato avrebbe predisposto documenti falsi, tra cui decreti ingiuntivi e provvedimenti apparentemente firmati da giudici, come se fossero stati emessi dal Tribunale di Foggia.

Tali atti venivano successivamente utilizzati per convincere la cliente della necessità di difendersi in giudizio. Sul piano penale, il procedimento si è concluso con una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione, accompagnata dall’interdizione temporanea dall’esercizio della professione forense e dall’obbligo di risarcire i danni. La decisione è stata successivamente confermata anche in grado di appello. Per quanto riguarda il profilo disciplinare, nel 2022 è stata irrogata all’avvocato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per cinque anni. Nel 2025, il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso proposto dal professionista, confermando integralmente la decisione disciplinare. Infine, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso, ritenendo infondate le doglianze relative alla prescrizione e alla valutazione delle prove.

In tale contesto, la Suprema Corte ha confermato la correttezza dell’impianto sanzionatorio e ha ribadito il principio dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale, pur in presenza degli stessi fatti storici.