Il ritardo nel pagamento del canone legittima lo sfratto

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Corte di Cassazione, sentenza n. 2865 del 13.02.2015

Il locatore può chiedere il risarcimento del danno per mancata percezione dei canoni futuri, anche se non ha agito per la condanna all’adempimento di controparte, bensì per la risoluzione del rapporto di locazione.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame, cassando la pronuncia – su ricorso del locatore – con cui la Corte d’Appello, a fronte dell’intervenuta risoluzione della locazione, non gli aveva riconosciuto il lamentato danno per la mancata percezione di canoni futuri.
La Corte d’Appello, nel respingere la domanda, adduceva in particolare come il ricorrente avrebbe dovuto a tal fine agire per l’adempimento del conduttore moroso, piuttosto che per la risoluzione del contratto.
Ha viceversa sostenuto la Cassazione, con la pronuncia in esame, come invece non si possa negare detto risarcimento, anche se la parte abbia agito per la risoluzione ed ottenuto lo scioglimento del vincolo contrattuale, qualora la risoluzione da sola, come nel caso in questione, non sia sufficiente a mettere la parte non inadempiente nella stessa condizione in cui si sarebbe trovata se non vi fosse stato alcun inadempimento.
E tra i danni risarcibili vi sono, per l’appunto, anche quelli da “mancato guadagno” che siano conseguenza immediata e diretta dell’evento risolutivo e qui individuabili nell’incremento patrimoniale netto che il locatore avrebbe conseguito se avesse continuato a percepire i canoni dopo la risoluzione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 1141 del 22.01.2015

E’ da considerarsi nullo, perché simulato, il contratto di locazione di un immobile stipulato per quaranta anni e ad un prezzo irrisorio.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, con cui è stata dichiarata, su richiesta di una società creditrice, la nullità di un contratto di locazione per simulazione dello stesso.
La vicenda da cui trae spunto la pronuncia, riguarda due coppie di coniugi (rispettivamente nudi proprietari ed usufruttuari) che avevano dato in locazione un immobile al figlio della prima coppia, nonché nipote della seconda, per la durata di quaranta anni e per un canone ritenuto irrisorio, oltretutto pagato in anticipo rispetto al rapporto contrattuale.
La Cassazione, a conferma di quanto stabilito nel primo e secondo grado di giudizio, ha ritenuto sussistere nel caso di specie, presunzioni gravi, precise e concordanti, tali da giustificare la declaratoria di nullità del contratto per simulazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19865 del 22.09.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se è prevista nelle locazione commerciali la clausola risolutiva espressa il semplice ritardo nel pagamento del canone legittima lo sfratto.