Vulnerabilità, gravidanza e riconoscimento della protezione umanitaria

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Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria le donne in gravidanza sono considerate soggetti vulnerabili così come i genitori singoli con figli minori e le persone che hanno subito torture stupri o altre forme gravi di violenza psicologica fisica o sessuale.

Lo ha chiarito la Cassazione affermando che tra tali soggetti rientrano espressamente

  • i genitori singoli con figli minori, i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le vittime della tratta di essere umani, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, le vittime di mutilazioni genitali, i genitori singoli con figli minori.

Nel caso specifico (ordinanza n. 22052/20 depositata il 13 ottobre) la donna di origini estere ricorre per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Brescia le aveva negato il riconoscimento della richiesta di protezione umanitaria. Il soggetto ricorrente ha allegato la sua condizione soggettiva di donna in stato di gravidanza, come ragione legittimante la condizione di soggetto vulnerabile titolare del diritto alla invocata protezione umanitaria. La circostanza risulta essere stata documentata dalla ricorrente e deve ritenersi pertanto pacifica, tanto ciò è vero che lo stesso provvedimento impugnato ne dà atto come elemento di valutazione non contestato ed anzi provato.

La Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.