Pace fiscale: lo stralcio delle mini cartelle

  • Categoria dell'articolo:Diritto Tributario
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L’art. 4 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L.  n. 136/2018, ha disposto entro il 31.12.2018 lo stralcio automatico di tutte le cartelle (c.d. mini cartelle) di importo residuo fino a mille euro. Tale operazione di cancellazione di tutti i debiti ha comportato lo stralcio di ben 12 milioni di cartelle esattoriali, riguardanti circa 5 milioni di contribuenti.

Si tratta di  uno dei nove condoni previsti dal decreto fiscale 2019 (c.d. Pace Fiscale) che, in un’ottica di alleggerimento dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione ed al fine di evitare l’accrescere di inutili ricorsi tributari, ha previsto un azzeramento di tutti quei debiti consegnati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010 e non ancora incassati. Innanzitutto si precisa che per il perfezionamento dell’annullamento non è stata richiesta alcuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario.

Orbene, l’art. 4 del D.L. n. 119/2018, intitolato “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010” al I comma ha previsto che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro (…)”.

Il comma in questione ha suscitato non pochi dubbi e perplessità interpretative. Alcuni tecnici hanno infatti avanzato dubbi circa la determinazione della soglia e, in particolare, se il limite di mille euro debba riferirsi esclusivamente alla sorte capitale dell’imposta, esclusa da sanzioni e interessi. Se così fosse, anche le cartelle esattoriali di importo superiore a mille euro rientrerebbero nello stralcio di cui all’art. 4 in esame, sempre che l’importo capitale del debito non superi la soglia richiesta. Tale lettura non appare condivisibile.

Al fine di fugare ogni dubbio è sufficiente partire dal dato letterale del primo comma dell’art. 4 cit., a norma del quale sono annullati “i debiti di importo residuo (…) fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione (…)”. Pertanto, da una attenta lettura, si comprende chiaramente che il limite di mille euro si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni.  Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione.

Pertanto, non necessitando la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati e, dunque, non essendo prevista una comunicazione da parte del Fisco di avvenuto annullamento della cartella, sarà opportuno per i contribuenti controllare la propria posizione debitoria all’interno dell’area riservata nel sito dell’Agenzia delle Entrate-riscossione.