Pace fiscale: i chiarimenti delle Entrate

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Con la circolare n. 7/E, le Entrate forniscono chiarimenti sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati il 24 ottobre 2018 (data in cui è entrato in vigore del Dl n. 119/2018).

In particolare, la circolare sottolinea che ai fini del perfezionamento della procedura è necessario presentare un’apposita dichiarazione e provvedere al versamento delle imposte entro il 31 maggio 2019. La definizione riguarda tutte le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto. Al contribuente che si avvale dell’istituto è riconosciuto il totale abbattimento delle sanzioni e degli interessi. Qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d’imposta, ma tale definizione deve necessariamente riguardare tutte le imposte oggetto di constatazione con riguardo al periodo di imposta scelto.

Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il termine anzidetto. 

Inoltre, la circolare dà il via libera alla definizione agevolata anche per i periodi di imposta per i quali si applica il raddoppio dei termini di decadenza, per la detenzione di attività finanziarie detenute nei paesi black list o anche per la presenza di una violazione che comporta la denuncia penale. Nel caso in cui, però, siano state rilevate violazioni Irap nel corso di un periodo di imposta “raddoppiato” per il penale, il contribuente può procedere alla definizione integrale dello stesso periodo di imposta escludendo queste ultime dalla procedura di regolarizzazione.  La circolare sul punto ha recepito l’orientamento della Corte di Cassazione, che non ritiene applicabile la disposizione sul raddoppio dei termini di decadenza all’Irap in quanto per tale imposta non sono previste sanzioni penali.