Il caso
La Corte d’Appello di Brescia in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, previa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato dall’art. 186 C.d.S., comma 7, confermava il giudizio di responsabilità di una giovane donna in ordine al reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
La donna, trovata ubriaca alla guida della propria vettura, rifiutava di sottoporsi all’alcoltest e inveiva contro gli agenti delle Forze dell’Ordine che l’avevano fermata.
L’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza supponendo erronea valutazione delle prove e lamentando la mancanza della motivazione, “nonché l’inosservanza e/o l’erronea applicazione della legge penale”.
A mezzo del suo legale la donna sosteneva infatti di non avere “rivolto parole offensive nei confronti dei pubblici ufficiali” e di essersi semplicemente “arrabbiata in generale”.
Secondo il difensore è plausibile “il riconoscimento della causa di non punibilità” per “la particolare tenuità del fatto”.
I Giudici di terzo grado ritengono fondata l’ipotesi di “non punibilità” alla luce delle motivazioni con cui la Corte d’Appello “ha ritenuto applicabili le circostanze attenuanti generiche, ovvero ‘in considerazione dell’incensuratezza e della giovane età’, ‘nonché dello stato emotivo’ ” della donna
Con la sentenza n.19841/21 del 19 maggio la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla dedotta particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.