La mancata liquidazione, nella sentenza, delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale che può essere corretto con il procedimento di correzione di cui agli art. 287 cpc

Corte di Cassazione, sentenza n. 18518 del 02.08.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista e del suo avvocato che si opponevano alla compensazione delle spese disposta, nonostante fossero la parte vittoriosa, dai giudici di merito.
Per la Corte il rimborso c.d. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi quest’ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte – la mancata liquidazione, nella sentenza, delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale che può essere corretto con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ., in quanto l’omissione riscontrata riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi.