Se non c'è rischio di fuga deve essere lasciato in libertà al cittadino straniero in attesa di estradizione

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Corte di Cassazione, sentenza n. 42588 del 18.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che va sospeso dall’attività il ginecologo indagato per omicidio colposo. La Corte di Cassazione ribalta il verdetto sia del Gip sia del tribunale di sorveglianza, che avevano considerato superflua la misura interdittiva nei confronti di un chirurgo ginecologo. Contro il medico il Pubblico ministero aveva aperto un procedimento ravvisando una grave negligenza nella morte di una paziente per le conseguenze di una laparoscopia. L’intervento, tra l’altro sconsigliato per il tipo di patologia, era stato eseguito in maniera tanto scorretta da procurare alla paziente lesioni gravi all’intestino e alla vescica. Conseguenze di cui il medico si era reso conto nel corso dell’intervento senza però riparare ai danni, neppure nei giorni successivi quando le condizioni della signora erano peggiorate. Il ginecologo era inoltre già stato querelato per lesioni gravissime procurate a un’altra sua “assistita” con un raschiamento. In considerazione di una condotta tanto grave da far ipotizzare addirittura un omicidio volontario, benché sotto l’aspetto del dolo eventuale, il pm aveva rinnovato anche in sede d’appello la richiesta di uno stop all’attività, incassando il doppio no del Gip e del Tribunale del riesame. Secondo i giudici la misura doveva considerarsi superflua nei confronti di un indagato per un reato di natura colposa per giunta incensurato. In più, a garanzia delle pazienti, c’era la disposizione dell’ospedale che aveva vietato l’esecuzione di interventi come quello fatto dal ricorrente. Non è d’accordo la Cassazione che giudica opportuna la sopensione dall’attività per escludere il rischio concreto di offendere nuovamente interessi collettivi già colpiti. La Cassazione invita a tenere presente quanto disposto dall’articolo 133 del codice penale sulla gravità del reato. In particolare la personalità dell’indagato, incline a violare regole cautelari, l’evitabilità dell’evento e il grado di esigibilità della condotta omessa

Corte di Cassazione, sentenza n. 42428 del 17.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche una stampante se lanciata contro una persona può essere considerata un’arma impropria e dar luogo alla relativa aggravante in un reato di lesioni volontarie. Per la Suprema Corte “correttamente i giudici di Appello mutuano il concetto di arma impropria, indicativo di qualunque strumento ad atto ad offendere di cui sia vietato il porto senza giustificato motivo, oltre che dal disposto testuale dell’articolo 585 comma 2 n. 2 Cp, anche dall’articolo 4 comma 2 legge n. 110/1975, che per l’appunto definisce la nozione della categoria di oggetti che non è consentito portare fuori dell’abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli in qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”.
Non è dunque richiesta alcuna tipicità funzionale di qualsivoglia oggetto che, per circostanze spaziali e temporali, venga con modalità casuali, ma volontarie, utilizzato con finalità offensiva e quindi difformi rispetto alla naturale o merceologica destinazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 42114 del 16.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che durante una torneo di calcio se un ragazzino sferra un destro ad un avversario, mentre l’azione si stava svolgendo in tutt’altra parte del campo commette lesioni personali.
Per Piazza Cavour, infatti, l’infrazione delle regole va sempre valutata in concreto con riguardo “all’elemento psicologico dell’agente il cui comportamento può essere colposa, involontaria evoluzione dell’azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, consapevole e dolosa intenzione di ledere l’avversario approfittando della circostanza del gioco”. Inoltre, l’azione lesiva, per essere giustificata, non deve integrare una infrazione della regola sportiva e se lo fa deve essere “compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento”.
Pertanto, “un pugno inferto all’avversario quando il pallone sia giocato in altra zona del campo è condotta gratuita, estranea alla logica dello sport praticato, nonché dolosa aggressione fisica dell’avversario per ragioni affatto avulse dalla peculiare dinamica sportiva”.
Infatti, nel calcio “l’azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone”, oppure da movimenti anche senza la palla funzionali però “alle più efficaci strategie tattiche – blocco degli avversari; marcamenti vari; tagli in area e quant’altro – e non può ricomprendere tutto quanto avvenga in campo”, anche se durante l’orario di gioco

Corte di Cassazione, sentenza n. 40678 del 09.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è possibile parlare di desistenza volontaria solo quando l’autore del crimine ha ancora il pieno controllo dell’azione che intendeva compiere. La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, spiega in quali circostanze può essere esclusa l’accusa di reato tentato e attribuire l’attenuante della desistenza volontaria. La Suprema Corte afferma innazitutto che la desistenza attiva, per assumere un rilievo giuridico, presuppone un’azione penalmente rilevante. E’ dunque necessario che si entri nella fase del tentativo punibile e che esista concretamente la possibilità di compiere il delitto. Due i criteri indicati dalla dottrina per individuare il momento ultimo in cui la configurabilità è ancora possibile: la “continuità temporale” e “il dominio diretto” dell’azione intrapresa. In termini di sostanziale “continuità temporale” l’autore deve invertire con modalità “inequivoche” una situazione di cui ha ancora il pieno dominio, che non gli sia dunque sfuggita di mano per ragioni che prescindono dalla sua volontà.

Corte di Cassazione, sentenza n.39271 del 31.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il giudice per l’udienza preliminare non può entrare nel merito della vicenda quando emette un verdetto di non luogo a procedere. La Corte di cassazione con la sentenza in oggetto invita il Gup a non utilizzare nelle udienze preliminari logiche previste solo per il dibattimento e ad astenersi dal fare valutazioni sui fatti oggetto del procedimento. Gli ermellini ricordano, infatti, che la sentenza di non luogo a procedere ha un carattere prevalentemente processuale e non di merito. Il ruolo del giudice è quindi limitato a verificare la “tenuta” delle prove raccolte rispetto alla tesi che il pubblico ministero intende portare avanti con lo scopo di evitare che arrivino in giudizio cause “insostenibili”.
La semplice verifica della consistenza delle prove – La scrematura del non luogo a procedere riguarda le vicende in cui è evidente l’infondatezza dell’accusa, quelle in cui esiste una prova di innocenza o, per finire, quelle in cui gli elementi acquisiti sono pochi o contraddittori e quindi considerati troppo deboli per reggere un processo. La Suprema corte ha accolto, nel caso specifico, il ricorso del pubblico ministero contro la decisione del Gup di Trento che aveva deciso il non luogo a procedere facendosi un po’ troppo “prendere la mano” fino a esprimere praticamente un giudizio di non colpevolezza nei confronti del conducente di un camion coinvolto in un incidente in cui era morto un motociclista. Considerazioni oltre tutto non corrette. Il giudice per le indagini preliminari aveva, infatti, ritenuto irrilevanti elementi al contrario importanti, come la velocità dei veicoli o l’utilizzo dei segnali luminosi. Questioni e tematiche, trattate in maniera superficiale e generica la cui soluzione è demandata alla fase del dibattimento. Per questo la Corte di piazza Cavour rinvia gli atti al Tribunale di Trento

Corte di Cassazione, sentenza n. 39326 del 02.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che per la custodia in carcere sono utlizzabili i brogliacci delle intercettazioni.
La Suprema corte respinge quindi la tesi sostenuta nel ricorso di una violazione del diritto di difesa. Il legale lamentava anche di essere stato informato dai carabinieri della possibilità di accedere ai supporti magnetici e non dallo stesso pubblico ministero. Ma non basta, secondo il ricorrente, un’ulteriore violazione c’era stata con l’utilizzo di impianti diversi da quelli a disposizione della procura.
Corretto, a parere del Supremo collegio, il comportamento del Pm che aveva provveduto alla duplicazione dei Dvd e per metterli a disposizione della difesa che non aveva voluto usufruirne solo in ragione di una supposta “irritualità” della comunicazione delegata dalla procura ai carabinieri. Corretto, infine per gli ermellini, anche il ricorso agli strumenti alternativi, legittimati dalla situazione eccezionale d’urgenza. La Cassazione precisa, infatti, che l’esigenza di rapidità giustifica l’uso di mezzi “extra moenia”. Una condizione legittimante che ricorre anche quando le apparecchiature in dotazione sono insufficienti o inadeguate rispetto alle indagini da svolgere.

Corte di Cassazione, sentenza n. 39163 del 28.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precito che al dializzato va riconosciuto il legittimo impedimento a comparire in udienza. La Corte di Cassazione, afferma il dovere del giudice di prendere conoscenza del calendario dei trattamenti dell’imputato, costretto alla dialisi per un’insufficienza renale, in modo da fissare udienze che non coincidano con i giorni di terapia. Una conclusione diametralmente opposta rispetto a quella a cui erano arrivati i giudici di merito che avevano escluso il legittimo impedimento ipotizzando, senza fare le opportune verifiche, per l’imputato la possibilità di spostare le date della dialisi. La seconda sezione penale sottolinea che il diritto alla salute non può essere degratato neppure in presenza di altri beni di rilievo costituzionale. “In tema di impedimento dell’imputato a comparire al dibattimento deve ritenersi idonea a documentare l’effettiva sussistenza di un impedimento assoluto a comparire la certificazione sanitaria dalla quale emerga che lo stesso trovi causa in un motivo di salute, effettivo ed attuale, quale che sia il grado di pericolo che la malattia in atto comporta, poiché il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” in base all’articolo 32 della Costituzione, non può essere sottoposto a graduazioni o essere misurato nella sua entità

Corte di Cassazione, sentenza n. 39237 del 28.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preisato che deve essere condannato per calunnia chi dichiara di aver perso un assegno che ha in realtà dato in pagamento. Un reato che scatta a prescindere dalla mancata querela per appropriazione indebita da parte del mentitore. La Corte spiega il risvolto, per nulla innocuo, di una bugia che potrebbe avere come effetto quello di trasformare in ladro o ricettatore chi in tutta buona fede ha incassato il titolo consegnato spontaneamente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 39228 del 28.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisat che nel reato di maltrattamenti in famiglia la prescrizione decorre dalla data dell’ultima azione penalmente rilevante.
Per la Corte il reato di violenza in familglia , come ogni reato abituale, deve essere considerato “reato di durata”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 38297 del 24.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’onore e il decoro di un bimbo può essere leso dalla parola “scioccarellino” se gli viene rivolta davanti ai suoi amichetti. Quello che nella lingua italiana sembrerebbe quasi un “vezzeggiativo”, per la Corte di cassazione è diventato un insulto da sanzionare con una condanna per ingiuria. Non si tratta di un’inversione di tendenza da parte di giudici che spesso si sono dimostrati di manica larga arrivando a considerare insulti ben più forti come espressioni ormai entrate nel linguaggio comune.
Contano il contesto e l’intenzione – Secondo gli ermellini le parole non vanno valutate in astratto, ma acquistano peso in base al contesto e alla volontà di ferire di chi le pronuncia. La ricorrente ha messo d’accordo sia i giudici di merito sia la Suprema Corte perdendo i tre i gradi di giudizio: tutti sono stati d’accordo nel ritenere che la signora abruzzese avesse l’intenzione di manifestare un disprezzo lesivo del decoro di un bimbo impegnato a giocare con altri coetanei. Gli ermellini prendono le distanze dalla tesi della difesa secondo cui la parola “scioccarellino” è “inidonea a offendere l’onore e il decoro di chicchessia”. Invano anche la donna ha spiegato che se avesse avuto l’intenzione di ingiuriare il bambino, avrebbe scelto termini più “forti”. I giudici di piazza Cavour hanno stabilito in favore della piccola vittima un risarcimento di 600 euro. Tutti da mettere nel salvadanaio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 37692 del 18.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la dubbia provenienza di un quadro non cancella il diritto di impugnare gli atti di sequestro o restituzione da parte di chi lo ha regolarmente acquistato. La Corte accoglie un ricorso per contestare la decisione, del tribunale del riesame, di bollare come tardiva l’impugnazione dell’atto con il quale la Corte d’Appello decretava la restituzione di un Trittico del XIV secolo all’arcidiocesi di Firenze. Impugnazione di cui il ricorrente difende invece la regolarità, avendola proposta entro i dieci giorni dalla data in cui era venuto a conoscenza della revoca del sequestro e della conseguente restituzione. Una notizia che a lui non era stata comunicata perché non era stato inserito tra i destinatari che hanno il diritto a proporre l’impugnazione. Anche secondo il tribunale del riesame, infatti, il ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio da un’eventuale marcia indietro sul provvedimento di restituzione e ripristino del sequestro preventivo, perché il bene sarebbe rimasto in affidamento all’Arcidiocesi. Una mancanza d’interesse su cui la Cassazione non è d’accordo. Il Supremo collegio spiega, infatti, che la condizione di proprietario del ricorrente gli consentiva di opporsi alla restituzione del Trittico all’Arcidiocesi e di chiedere il trasferimento della controversia al giudice civile, dal momento che la chiesa da cui il bene era stato trafugato era di proprietà privata e non dell’Arcidiocesi. La qualifica di interessato legittimato a ricorrere – spiegano gli ermellini – deve essere riconosciuta, infatti, non solo a chi ha attivato l’intervento contestato ma anche a chi da questo subisce conseguenze dirette nella sua sfera soggettiva. Tutto regolare anche per quanto riguarda la tardività dell’opposizione perché questa decorre o dalla data di esecuzione del provvedimento o da quella in cui l’interessato è venuto a conoscenza del sequestro.

Corte di Cassazione, sentenza n. 37380 del 17.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che mettere a tacere qualcuno affermando che dice “solo stronzate” è maleducazione, ma farlo nell’ambiente di lavoro, davanti ai colleghi, è reato. La Cassazione ha condannato per ingiuria il preside di un istituto scolastiche che, durante una riunione di docenti, la frese “lei dice solo stronzate”.
Il momento sbagliato – Un’affermazione un po’ forte che comunque la Cassazione, in altre circostanze, aveva inserito tra le parolacce sdoganate, ma questa volta non lo fa per via del contesto “lavorativ
o e umano” in cui è stata proferita. Non centra il bersaglio il tentativo della difesa di negare che il suo assistito avesse pronunciato l’avverbio “solo”. Un’ omissione che – a parere dell’avvocato – consentiva di catalogare il peccato come “veniale” ma che è stata invece considerata dagli ermellini ininfluente. La lesione dei beni dell’onore e del decoro di individuo – segni distintivi del suo valore e del rispetto di cui ogni essere umano deve godere – è determinata dall’ambiente in cui l’espressione offensiva viene detta più che dal suo contenuto.
Il consesso di educatori – Banditi dunque in generale gli improperi gridati sul luogo di lavoro e davanti ai colleghi. Ma a peggiorare la situazione del ricorrente anche il suo ruolo di preside che si era malamente lasciato andare, anche come superiore, al cospetto di un collegio di educatori, dicendo la cosa sbagliata nel momento sbagliato. E’ provata per i giudici la lesione e la volontà di umiliare

Corte di Cassazione, sentenza n. 36779 del 12.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che lo spam non configura una molestia perché “il destinatario può decidere se aprire o no la posta indesiderata. La Corte esclude l’ipotizzabilità del reato de quo nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario si verificherebbe né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo”.
Recita così il verdetto contenuto nella sentenza in oggetto con la quale la Corte di Cassazione esclude che lo spam, l’odiosissima posta indesiderata che intasa le nostre caselle email, possa rientrare nella fattispecie di di reato previsto dall’art. 660 del codice penale, ovvero “Molestia o disturbo alle persone”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 36718 del 11.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il ritardo nella presentazione dei giustificativi di per sé non giustifica la condanna per peculato. Con questa motivazione la Corte, ha annullato la condanna a un anno e sei mesi di reclusione nei confronti dell’ex sindaco di Pagani, poi nominato consigliere regionale del Pdl ed arrestato lo scorso 15 luglio – successivamente ha ottenuto i domiciliari – con l’accusa di concussione e associazione per delinquere finalizzata allo scambio elettorale politico-mafioso.
Per i giudici, dunque, la mancata allegazione delle ricevute delle spese effettuate dal sindaco con la carta di credito attribuitagli dall’amministrazione per svolgere funzioni di rappresentanza istituzionale non può senza altra prova integrare il reato di peculato continuato.
La Suprema corte, infatti, ha chiarito che la Corte di appello di Salerno, prima di confermare la condanna emessa in primo grado dal Gup di Nocera Inferiore, avrebbe dovuto esaminare le giustificazioni offerte dal sindaco anche se in ritardo al fine di verificare la “la corrispondenza della <> della spesa”, e non sottrarsi all’esame delle stesse, come invece ha fatto, “in base alla sola considerazione della non coevità” nella presentazione della documentazione di appoggio.
Del resto, osserva la Corte, proprio il sistema di funzionamento delle carte di credito, con il rilascio di una ricevuta immediata e una contabilizzazione successiva inviata alla banca presso cui è aperto il conto corrente del comune, permetterebbe all’amministrazione di svolgere un controllo sulla congruità delle spese. In quest’ottica prosegue la Corte non importa che la giustificazione sia o meno prossima alla spesa, quanto che essa ci sia e dimostri, in modo trasparente e chiaro, la realizzazione di uno scopo pubblico.
In conclusione per i giudici della Suprema Corte hanno affermato “quando la sentenza impugnata teorizza che la mancata giustificazione coeva costituirebbe reato, compie una operazione ermeneutica scorretta, perché confondendo il reato con la prova dello stesso, introduce nella fattispecie penale un elemento estraneo (la giustificazione contabile) previsto da norme amministrative, che attiene al controllo sulla regolarità delle spese”.
Ora, a decidere se le spese effettuate dall’ex sindaco siano o meno riconducibili ad una attività di rappresentanza istituzionale sarà la Corte di appello di Napoli che dovrà valutarle nel merito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 36503 del 10.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’eccesso di protezione che ha come conseguenza l’isolamento del bambino dal contesto sociale fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia. La Cassazione, ha confermato la condanna a carico di un nonno e di una madre che, iperprotettivi verso il minore gli avevano impedito di frequentare i coetanei, cancellato la figura paterna e fatto frequentare saltuariamente la scuola. Combinazione di comportamenti che avevano avuto l’effetto di danneggiare il bambino che era arrivato ad avere disturbi deambulatori. Un “eccesso di accudienza”, come lo definisce la Cassazione, che non trova giustificazioni. Inutili i tentativi della difesa dei ricorrenti di negare la sussistenza del reato di maltrattamento in famiglia. Secondo il legale, mancavano, infatti, gli elementi costitutivi, rappresentati sia dalla volontà di danneggiare sia dalla violenza fisica oltre alla mancata percezione del minore di essere maltrattato. Considerazioni che la Cassazione respinge, affermando l’estensibilità del reato a condotte in grado di ritardare gravemente lo sviluppo psicologico e relazionale (con i coetanei e con il padre) del bambino. Danni che possono essere assimilati alla violenza fisica a prescidere dalla consapevolezza della vittima di subirla.

Corte di Cassazione, sentenza n. 36503 del 10.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’eccesso di protezione che ha come conseguenza l’isolamento del bambino dal contesto sociale fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia. La Cassazione, ha confermato la condanna a carico di un nonno e di una madre che, iperprotettivi verso il minore gli avevano impedito di frequentare i coetanei, cancellato la figura paterna e fatto frequentare saltuariamente la scuola. Combinazione di comportamenti che avevano avuto l’effetto di danneggiare il bambino che era arrivato ad avere disturbi deambulatori. Un “eccesso di accudienza”, come lo definisce la Cassazione, che non trova giustificazioni. Inutili i tentativi della difesa dei ricorrenti di negare la sussistenza del reato di maltrattamento in famiglia. Secondo il legale, mancavano, infatti, gli elementi costitutivi, rappresentati sia dalla volontà di danneggiare sia dalla violenza fisica oltre alla mancata percezione del minore di essere maltrattato. Considerazioni che la Cassazione respinge, affermando l’estensibilità del reato a condotte in grado di ritardare gravemente lo sviluppo psicologico e relazionale (con i coetanei e con il padre) del bambino. Danni che possono essere assimilati alla violenza fisica a prescidere dalla consapevolezza della vittima di subirla.

Corte di Cassazione, sentenza n. 35895 del 29.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che per il reato di omesso o intempestivo versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è sufficiente il dolo generico. Per cui la semplice coscienza e volontà della omissione o della tardività nei pagamenti, configurano un comportamento penalmente rilevante, senza la necessità di dover provare una specifica volontà fraudolenta. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la confermando la condanna emessa dalla Corte di appello di Roma nei confronti di un imprenditore che per circa un anno non aveva adempiuto agli obblighi di legge.
Per la Corte, infatti, per la sussistenza del reato rilevano soltanto il pagamento della retribuzione e la scadenza dei termini per i versamenti all’
Inps. Non è necessaria dunque alcun altra indagine circa l’esistenza o meno del dolo specifico. Mentre per la prova della condotta illecita è sufficiente la testimonianza dell’ispettore del lavoro il quale abbia verificato telematicamente, e dunque anche senza una visita ispettiva, i ritardi o le omissioni nei versamenti.
Del resto, chiarisce la Suprema corte, il processo penale è caratterizzato dalla non tassatività dei mezzi di prova e dal libero convincimento del giudice, il quale può, dunque, come in questo caso, “trarre elementi di convincimento in ordine alla omissione del versamento anche dalla successiva domanda di sanatoria”. Del resto, anche logicamente, argomentano i giudici, tale istanza segue normalmente la volontà di regolarizzare precedenti mancanze.

Corte di Cassazione, sentenza n. 35344 del 29.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che rischia la condanna per truffa aggravata il dirigente che a fronte della falsa attestazioni della presenza in ufficio da parte di alcuni dipendenti, non solo non si adoperi per sanzionarli ma addirittura ostenti nei loro confronti un atteggiamento di favore tale da incoraggiarne la condotta fraudolenta. Scoraggiandone nello stesso tempo la denuncia da parte dei colleghi, per paura di mettersi contro il capo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione rigettando il ricorso del direttore delle relazioni esterne del comune di Milano, già condannato dalla Corte di appello meneghina.

Nel ricorso alla Suprema corte il dirigente si era difeso sostenendo che la presenza del meccanismo del tesserino magnetico per entrare a lavoro lo rassicurava circa la corretta attestazione delle presenze dei dipendenti. E che comunque un simile controllo non rientrava nelle sue mansioni, spettando semmai al capo del personale.
Di altro avviso la Cassazione, secondo cui la responsabilità del dirigente non dipendeva da un comportamento omissivo ma piuttosto, come chiarito dalla sentenza di Appello, in un comportamento sostanzialmente commissivo dato dalla esibizione di un rapporto preferenziale con i dipendenti che li aveva messi in una «posizione privilegiata» che li rendeva «capaci di ottenere il silenzio di tutti gli altri dipendenti pena delazioni del capo».
Scrive infatti la Cassazione: «Concorre nel reato con condotta commissiva – anziché mediante omissione ai sensi dell’art. 40, 2 comma c.p. – il dirigente di un ufficio pubblico che non soltanto non impedisce che alcuni dipendenti pongano in essere reiterate violazioni nell’osservanza dell’orario di lavoro, aggirando in modo fraudolento il sistema computerizzato di controllo delle presenze, ma favorisca intenzionalmente tale comportamento creando segni esteriori di un atteggiamento di personale favore nei confronti dei correi, in modo tale da creare intorno ad essi un’aurea di intangibilità, disincentivare gli altri dipendenti dal presentare esposti o segnalazioni al riguardo e così affievolire, in ultima analisi, il cosiddetto ‘controllo socialè».
«Pertanto tale condotta – scrivono i supremi giudici – ha in sé valenza agevolatrice nella commissione del reato, anche solo per il sostegno morale e l’incoraggiamento che i dipendenti infedeli ricevono da una simile situazione di favore senza che occorra quindi accertare, sul piano del rapporto di causalità, se il dirigente dell’ufficio avesse il potere di impedire la consumazione del reato o se avesse a tal fine contemporaneamente assunto iniziative di portata generale (come il controllo computerizzato delle presenze) iniziative comunque rivelatesi inefficaci».

Corte di Cassazione, sentenza n. 34735 del 26.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se l’intercettazione è autorizzata, è possibile usare, nello stesso procedimento e per lo stesso imputato, anche le notizie che riguardano un reato diverso da quello per cui si procede e per il quale l’ “ascolto” non è invece previsto.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19095 del 19.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se l’agente immobilare nasconde che l’immobile è pignorato rischia una condanna per truffa e anche di dover risarcire la parte lesa. La Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto, ha confermato la condanna inflitta dalla Corte di appello di Bari ad una agenzia locale per aver fatto sottoscrivere un contratto preliminare di acquisto di un fondo rustico – con relativo anticipo e pagamento della commissione – senza però aver informato l’acquirente che sull’immobile gravava una ipoteca giudiziale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18853 del 15.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il coniuge pubblicamente tradito dal partner può chiedere il risarcimento del danno subito anche se in sede di separazione non è stato deciso nulla sull’addebito. Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione secondo la quale i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 del Cc, senza che la mancanza di di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 34070 del 14.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se il cane attraversa la strada e fa cadere il motociclista il padrone risponde del reato di lesioni colpose.
La Suprema Corte ha confermato la condanna inflitta dal giudice di pace a un signore di Lanciano proprietario di due cani che, approfittando del momento in cui veniva aperto il cancello erano usciti dalla villa tagliando la strada a un motociclista. La fuga era costata al centauro una caduta con lesioni guaribili in 21 giorni, mentre uno dei due cani era morto.
Per la Corte vi è l’obbligo di controllare il cane in ogni momento a prescindere dalla sua “aggressività già acclarata”. Chiaro l’avvertimento dei giudici che invitano a considerare il cane comunque un pericolo in particolari situazioni, come nel caso concreto, in cui gli animali avevano invaso uno spazio riservato alla circolazione stradale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 33734 del 12.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che devono essere condannati per omicidio colposo gli ex direttori della Michelin a seguito della morte di un operaio dovuta all’esposizione all’amianto.
La Corte ribadisce la responsabilità dei vertici “per aver cagionato la morte del lavoratore avendo omesso di sottoporlo ad adeguato controllo sanitario mirato sul rischio specifico dell’amianto, di informarsi e di informare il lavoratore sui rischi derivanti dall’esposizione all’amianto e sulle misure da adottare per ovviarvi, di disporre o di sollecitare i vertici della Michelin ad adottare le misure necessarie a contenere i rischi di tale esposizione, di curare o sollecitare la fornitura e l’effettivo impiego di mezzi personali di protezione”. Una responsabilità già affermata dal Tribunale di Cuneo che aveva fissato in 111, 400 euro il risarcimento dovuto a ciascun familiare della vittima che si era costituito parte civile.

Corte di Cassazione, sentenza n. 33485del 09.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il possesso di un computer fornito dall’organizzazione criminale, dotato di programmi in grado di dialogare in modo criptato con gli altri aderenti, è una prova sufficiente per condannare il possessore per concorso esterno in banda armata, anche se poi il Pc non viene utilizzato e i compiti affidati non sono adempiuti. Basta, infatti, che gli altri partecipanti all’organizzazione abbiano potuto confidare sulla disponibilità del soggetto per contribuire “al rafforzamento della compagine in vista dei suoi scopi”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 33485/2011, bocciando l’appello di un soggetto accusato di aver partecipato dal 1996 al 2001 ai “nuclei comunisti combattenti”, poi divenuti “brigate rosse per la costruzione del partito comunista combattente”.Secondo la difesa infatti l’imputato, che peraltro era stato già condannato e aveva scontato alcuni anni di carcere per lo stesso reato, andava assolto per la sua totale incapacità di operare sul computer e comunque per non averlo mai utilizzato.
Per la Corte però il coinvolgimento dell’imputato nel gruppo eversivo “è indiscutibilmente dimostrato dalla disponibilità da parte sua del computer fornito dall’organizzazione, fornitura accompagnata ancor più significativamente dalla dotazione degli specifici programmi di criptazione e decriptazione usati dagli altri componenti del sodalizio”, fra i quali si annoverano noti brigatisti come alcuni partecipanti all’omicidio D’Antona.
Per la Suprema Corte, infatti, il possesso del medesimo software per criptare le comunicazioni di cui disponevano Morandi, Saraceni, Mezasalma e Cinzia Banelli è un elemento “di sicura dirimenza rispetto alla posizione dell’imputato ed alla sua responsabilità penale”.Infatti, “essere messo in condizione di dialogare con i vertici del gruppo, a prescindere dalla capacità tecnica di valersene proficuamente, integra prova di condivisione e di consapevole adesione al programma associativo”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 33136 del 06.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che rischia la condanna per omicidio colposo il chirurgo che interviene senza una reale necessità mosso soltanto da una logica di guadagno. La Corte di cassazione con la sentenza in oggetto analizza il caso di un cardiochirurgo accusato di aver operato avendo come obiettivo principale, non la salute del paziente, ma il superamento dei 600 interventi annui, numero oltre il quale scattava un “premio” aggiuntivo di 500 euro a operazione.
L’avvio dell’indagine – L’indagine sul conto del primario era stata avviata dopo le dichiarazioni fatte da un sacerdote al pubblico ministero.
Al religioso era stata applicata una protesi meccanica in sostituzione della valvola aortica con un intervento invasivo giudicato, in seguito, non necessario da numerosi specialisti, soprattutto in considerazione delle pesanti conseguenze sulla qualità della vita. Tanto era bastato agli inquirenti per cercare nel “curriculum” del cardiochirurgo altri casi analoghi e trovarne almeno otto che avevano indotto il Pm a contestare al medico il reato di lesioni gravissime e, in un caso in cui il paziente era morto, l’ omicidio colposo.
Il cottimo chirurgico – Ad accomunare gli interventi analizzati sarebbe stata l’esigenza di incassare le somme del “cottimo cardochirurgico”, pattuito verbalmente dal professionista con gli amministratori della clinica con la quale aveva un rapporto di lavoro dipendente. L’esistenza di un accordo tra il chirurgo e la casa di cura era stata rivelata dal responsabile delle risorse umane dell’Istituto, ritenuto dai giudici di merito un teste qualificato proprio in virtù del suo ruolo.
L’integrazione “incriminata” avrebbe fatto lievitare lo stipendio annuo da 325 mila euro fino a 625 mila euro in base agli interventi eseguiti.
Decisa la difesa del cardiochirurgo che afferma la sua buonafede e nega la possibilità di giocarsi carriera e credibilità per 4 mila euro, a tanto ammonterebbe, infatti, il compenso per gli otto casi “sospetti”.
Il fine della salute – La Corte di cassazione dal canto suo accoglie il ricorso del Pm contro la sentenza della Corte d’Appello giudicata troppo morbida. I giudici di secondo grado avevano, infatti, dichiarato prescritti i reati di lesioni gravi e gravissime e derubricato il reato di omicidio da preterintenzionale a colposo. Gli ermellini rinviano la causa a una nuova sezione dell’Appello invitando il collegio a decidere nuovamente sul caso tenendo presente il principio di diritto in base al quale, deve essere considerato penalmente responsabile il chirurgo sia quando opera contro la volontà del paziente sia quando persegue un fine diverso dalla salute “il vero bene da preservare, la cui tutela, per il relativo risalto costituzionale, fornisce copertura costituzionale all’azione del medico”. E’ invece “innocente” il chirurgo che con il suo intervento provoca al paziente le lesioni che l’operazione “naturalisticamente” comporta.

Corte di Cassazione, sentenza n. 33264 del 07.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se c’è un decreto di latitanza è inutile una duplicazione di quello già emesso, per il lo stesso fatto.
La Corte spiega, infatti, che il “concetto di diverso procedimento va collegato al dato della alterità o non uguaglianza del procedimanto in quanto instaurato in relazione a una notizia criminis che derivi da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell’ambito di altro, differente, anche se connesso procedimento”. Un’ipotesi diversa da quella analizzata dal Collegio, in cui la misura cautelare si era resa necessaria per lo stesso fatto storico ed era, anzi, in relazione allo stesso reato. A fronte di ricerche già effettuate e appurata l'”abitudine” del ricercato di usare nomi di copertura e documenti falsi il Gip aveva ritenuto sufficienti le informazioni già raccolte e deciso per l’inutilità di un secondo decreto. Procedura corretta perché, come spiega la Cassazione : “La situazione di latitanza può essere apprezzata dal giudice sulla base non solo del verbale di vane ricerche, ma anche di qualsiesi altra informazione da cui si possa evincere che l’indagato si sottrae alla cattura”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 32980 del 01.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che vi è il reato di estorsione con l’aggravante del metodo mafioso per chi “invita” il concorrente a desistere dall’aprire il suo locale incendiandogli il portone d’ingresso.
La Cassazione con la sentenza in oggetto conferma la legittimità dell’aggravante a carico dei due ricorrenti che negavano di essere consapevoli di aver usato un metodo mafioso incendiando l’ingresso di un esercizio commerciale che avrebbe dovuto aprire i battenti proprio davanti al loro. Al fuoco i due avevano unito anche il “consiglio” che non si poteva rifiutare, di evitare problemi scegliendo un’altra collocazione per avviare l’attività.
I due ricorrenti erano rimasti “ignari” della natura del metodo usato anche quando le loro vittime avevano desistito da un’impresa in cui avevano investito del denaro, perché ormai considerata fonte di guai.
Non ha invece dubbi nel bollare il metodo come mafioso la Cassazione. Gli ermellini spiegano, infatti, che l’atteggiamento da “padrino” si rivela “nel danneggiamento e nella distruzione di beni di apprezzabile valore, nel modus operandi caratterizzato da attentati incendiari volti, per un verso, a provocare allarme sociale ed evidenza pubblica dell’azione delittuosa e, per altro verso, a rafforzare il messaggio omertoso a chi doveva intenderlo”
Alla conferma della condanna la Corte ha unito l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese sostenute in giudizio dalle parti civili: il comune e L’associazione Antiracket di Marsala.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17496 del 29.08.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che scatta la sanzione per illecita prescrizione di farmaci per il medico che li prescrive ad atleti perfettamente sani anche se non per fargli vincere una gara ma al solo fine di far loro recuperare il tono fisico ed assicurargli, così, le condizioni per riavere il posto in squadra.
Con tale principio la Corte ha confermato il verdetto di quattro mesi di sospensione dall’attività professionale per un camice bianco di Rimini. L’interdizione temporanea era stata decisa, nel 2005, dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Senza successo il dottore ha sostenuto che “il recupero del tono atletico era obiettivo in linea con la tutela della salute psicofisica dello sportivo e che una delle funzioni della medicina dello sport è il miglioramento delle performances dell’atleta”. Ad avviso dei supremi giudici, che hanno concordato con quanto stabilito dalla ‘giustizia di Ippocrate’, il mancato collegamento della terapia prescritta con un evento di tipo agonistico, fa’ venir meno “l’addebito relativo al doping”, ma non la violazione delle norme deontologiche che non consentono “l’esclusiva finalizzazione della terapia prescritta al recupero di un posto in squadra”. Inutile anche il tentativo del dottore di lamentare la lesione del diritto alla difesa, protestando per non aver potuto mostrare delle diapositive alla Commissione medica centrale. La Suprema Corte ha ritenuto l’obiezione “senza pregio” in quanto l’incolpato non aveva dato “tempestiva comunicazione”, alla segreteria della Commissione, di “volersi avvalere di tale mezzo istruttorio”. In ogni caso, ha rilevato la Corte, “la proiezione non era necessaria, posto che aveva ad oggetto le origini e la fisiopatologia della fatica cronica, patologia la cui diagnosi il medico non aveva mai esplicitato al paziente, ma che aveva formulato solo ‘a posteriori’, al fine di giustificare il proprio comportamento, chiaramente diretto, invece, a migliorare le prestazioni atletiche di un soggetto sano”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 32899 del 26.08.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che integra il reato di bancarotta per aggravamento del dissesto il comportamento dell’imprenditore che “pervicacemente” continua a finanziare con mezzi propri la società in perdita fin dal primo anno di attività senza valutare le reali prospettive dell’impresa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza in oggetto con la quale ha respinto il ricorso di due soci condannati dalla Corte di Appello di Milano. I giudici chiariscono che “per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di
generico disordine dell’attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire l’attività, può comportare l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l’inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori”. Così, la Cassazione ha fatto propria la motivazione dei giudici di merito i quali hanno “evidenziato come fin dall’inizio si fossero manifestati i limiti di redditività dell’attività imprenditoriale dei due imputati, con l’accumulo di perdite che avevano eroso l’intero capitale sociale”. Non solo ma “lo squilibrio era progressivamente aumentato proprio a causa della caparbia, pervicace, ma altrettanto imprudente prosecuzione dell’attività”. Del resto anche la stessa immissioni di capitali da parte dei soci essendo avvenuta “sotto forma di finanziamento e non di aumento di capitale, aveva ulteriormente aggravato la posizione debitoria della società, divenuta per tale motivo irrecuperabile”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 32907 del 26.08.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che apostrofare le forze di Polizia dicendo che non sono capaci di fare il proprio mestiere non integra il reato di ingiurie aggravate ex articolo 61 n. 10 del codice penale. Almeno, non nel caso in cui il giudizio venga rivolto in un contesto ben determinato e dunque con riguardo al concreto operato degli agenti senza voler offendere il loro “patrimonio morale”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza in esame respingendo il ricorso di due agenti di Polizia che, chiamati a sedare una lite famigliare, non furono in grado di far rientrare nella propria abitazione il convivente chiuso fuori dalla porta dalla compagna.

Corte di Cassazione, sentenza n. 30205 del 28.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preisato che se il contributo del pentito è efficace alla lotta contro Cosa nostra il collaboratore merita uno sconto pieno della pena anche se è stato un boss.
Ininfluente la gravità dei reati commessi, dicono no alla riduzione del “premio” a causa dei reati particolarmente gravi di cui si è macchiato l’ex mafioso che decide di aiutare lo Stato.
La Suprema corte accoglie così il ricorso di un reggente di cosa nostra contro la decisione della Corte d’Appello di Palermo di diminuirgli la pena di un terzo, anziché della metà come previsto dall’ipotesi più favorevole. A far stringere i cordoni del beneficio erano stati i crimini, particolarmente efferati, di cui si era macchiato il collaboratore. Una valutazione – spiega il Supremo collegio – non consentita dall’articolo 8 della legge 203/1991 sull’attenuante speciale per dissociazione.
Il solo presupposto dell’utilità delle informazioni- La norma – concludono i giudici di piazza Cavour- si fonda esclusivamente sul presupposto dell’utilità obiettiva della collaborazione del mafioso “e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità di delinquere dell’imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l’imputato alla collaborazione”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 30091 del 28.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’amministratore formale di una società, la cosiddetta “testa di legno”, può essere ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale “solo ove si ritenesse non solo che egli era consapevole della sottrazione, bensì anche che avesse contezza dello scopo che l’autore materiale del reato (l’amministratore di fatto) si prefiggeva con la sua condotta”.
Con questa motivazione la Corte di cassazione con la sentenza in oggetto, ha cassato la decisione della Corte di Appello di Potenza – e rinviato per una nuova decisione alla Corte territoriale di Catanzaro – in quanto la motivazione della sentenza di condanna era carente “soprattutto, in ordine all’elemento soggettivo dell’odierno ricorrente in relazione alla sottrazione delle scritture contabili”. Insomma, secondo gli ermellini “il profilo soggettivo” della responsabilità “va accertato caso per caso […] accertando se l’amministratore di diritto era consapevole delle altrui pratiche sottrattive e delle finalità ulteriori perseguite con tali condotte, ovvero semplicemente aveva accettato il rischio – omettendo ogni controllo – che l’amministratore di fatto sottrasse i libri contabili”. Dolo eventuale dunque e non dolo specifico.

Corte di Cassazione, sentenza n. 29957 del 28.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che risponde per lesioni colpose il padrone del cane che scappando dal cancello aggredisce i passanti. Anche se la serratura è stata divelta dal vento.
La Corte di Cassazione respinge, infatti, la tesi dell’imprevedibilità dell’evento e sottolineano che per escludere la colpa di chi ha in custodia il cane non è sufficiente che l’animale sia tenuto in un luogo recintato e chiuso, ma è necessario anche verificare che recinzioni e ingressi siano idonei a evitare un eventuale contatto tra il cane e i terzi, dovuto sia a un accesso di questi nella proprietà privata sia ad altre ragioni. Tra queste va compresa la fuga in questione, che non può essere addebitata a “un evento eccezionale” come vorrebbe la difesa, ma va individuata in un evidente difetto della serratura che, se adeguata allo scopo, non avrebbe dovuto cedere al vento per quanto forte.
La prova dell’evento imprevedibile – Spetta all’incolpato fornire la prova del “caso fortuito” dimostrando il verificarsi di un fatto assolutamente “improvviso, imprevedibile” e dunque inevitabile pur facendo uso di tutta la diligenza. Se non bastasse la teoria, la Cassazione scende nella pratica e fornisce l’esempio più comune di colpa: il luogo privato in cui la recinzione ha un varco o un’altezza che la rendono superabile.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16543 del 28.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il diritto al consenso informato da parte del paziente non può essere compresso in alcun modo. E, dunque, fuori dei casi di estrema urgenza che ne mettano a repentaglio la vita, il chirurgo non ha mai la facoltà di fare un intervento aggiuntivo – anche se <> e <> – se non ha prima incassato il consenso della persona. Per la Suprema Corte, però <>.
Non solo ma <Se poi, come nel caso in questione, a seguito dell’atto <>, siano <>, allora <>.

Corte di Cassazione, sentenza n. 29666 del 25.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che le “soffiate” dei confidenti della polizia non possono essere considerate un indizio di reato. Per questa ragione il Gip non può considerarle un valido presupposto per dare il via libera a intercettazioni telefoniche dell’indagato, che sarebbero comunque inutilizzabili. Con la sentenza n.29666. Il Supremo collegio chiarisce il ruolo degli informatori e delle relative “riservate acquisizioni investigative”.
Le notizie raccolte al di fuori di un interrogatorio – Gli ermellini escludono la possibilità di usare, anche in fase di indagini preliminari, tutte le notizie che provengono da fonti anonime o ignote, o meglio note solo agli agenti che normalmente ricorrono all’”aiutino” dei loro confidenti. Perché le acquisizioni riservate abbiano un valore indiziario è necessario, infatti, che gli informatori siano formalmente interrogati o “assunti a sommarie informazioni”.
L’inutilizzabilità delle intercettazioni – I giudici della Corte, in virtù di una lettura garantista del codice di rito, hanno così annullato la custodia in carcere imposta al ricorrente in seguito all’esito delle intercettazioni telefoniche disposte dal Gip dopo che la Dia aveva, con una nota, ritenuto sussistenti i gravi indizi sulla base delle “acquisizioni investigative riservate”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16230 del 25.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’azione contro il costruttore inadempiente, perché non ha realizzato il giardino condominiale ma anzi vi ha costruito un magazzino per sé, può essere esercitata direttamente dall’amministratore. Non c’è dunque bisogno di un esplicito mandato da parte dell’assemblea, in quanto l’azione rientra fra gli <> delle parti comuni.
Per la Suprema corte, infatti, la costruzione di un magazzino, comportando la perdita per i condomini dell’uso di un’area condominiale, va tutelata attraverso l’esercizio di una attività <>, che il codice civile fra rientrare tra gli obblighi dell’amministratore. Una azione, dunque, <> e non di <> di diritti di proprietà, per esercitare la quale <>.
La Cassazione dunque ha espresso il seguente principio di diritto: <>.

Corte di Cassazione, sentenza n. 29161 del 21.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il concorso in bancarotta fraudolenta documentale per gli amministratori di una Srl i cui libri contabili sono tenuti in modo tale da mettere a dura prova la capacità del curatore di capire la situazione dell’impresa. La Corte di cassazione con la sentenza in oggetto non ha dubbi nel confermare la condanna per il più grave reato di bancarotta fraudolenta, anziché semplice, per due membri del consiglio di amministrazione colpevoli di aver consegnato al curatore fallimentare documenti da cui era impossibile desumere gli andamenti economici dell’azienda senza ricorrere a “fonti informative extracontabili”. Inutile la difesa dei diretti interessati che hanno tentato di addossare la colpa delle mancate o inesatte annotazioni sia alle carenze di un commercialista poco accorto sia alla “sudditanza” nei confronti di un padre che, benché impossibilitato a rivestire cariche sociali per un precedente fallimento, era il vero dominus della situazione.
Le responsabilità individuale – Paraventi che si rivelano inefficaci. La Cassazione sottolinea, infatti, che l’eventuale imperizia del tecnico non giustifica l’inosservanza dell’obbligo di vigilare sull’attività svolta dal delegato. Allo stesso modo la concorrente responsabilità del genitore non escluderebbe quella degli imputati che esercitavano il ruolo di amministratori di diritto.
Il dolo generico – Non passa neppure il tentativo della difesa di negare la sussistenza di un altro elemento costitutivo del reato: il dolo insito nella consapevolezza di rendere ardua la ricostruzione del patrimonio.
La parziale “trasparenza” – Secondo la suprema Corte la volontà di nascondere la situazione è provata da gravi omissioni, tra cui la mancata registrazione di passaggi di denaro sui conti correnti accesi presso le banche, anche per cifre ragguardevoli. “Sviste” difficili da giustificare con la buona fede. Per finire, i ricorrenti negano che la carenza di annotazioni fosse tale da rendere completamente illeggibile una situazione che poteva essere compresa seppure con qualche “difficoltà”, come riconosciuto dallo stesso curatore nella sua relazione. I giudici del “Palazzaccio” chiariscono in proposito che per far scattare il reato non è necessario che i documenti siano completamente “oscuri” ma è sufficiente che gli ostacoli siano tali da essere superabili solo “con l’uso di particolare diligenza”. Nel caso specifico era stato necessario il ricorso a estratti bancari e indagini presso i clienti dell’impresa per avere, in modo comunque incompleto e preciso, un quadro sul reale andamento degli affari sociali. La Cassazione conferma dunque la condanna, compreso il divieto di intraprendere per 10 anni attività commerciali o rivestire cariche sociali.

Corte di Cassazione, sentenza n. 29161 del 21.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il concorso in bancarotta fraudolenta documentale per gli amministratori di una Srl i cui libri contabili sono tenuti in modo tale da mettere a dura prova la capacità del curatore di capire la situazione dell’impresa. La Corte di cassazione con la sentenza in oggetto non ha dubbi nel confermare la condanna per il più grave reato di bancarotta fraudolenta, anziché semplice, per due membri del consiglio di amministrazione colpevoli di aver consegnato al curatore fallimentare documenti da cui era impossibile desumere gli andamenti economici dell’azienda senza ricorrere a “fonti informative extracontabili”. Inutile la difesa dei diretti interessati che hanno tentato di addossare la colpa delle mancate o inesatte annotazioni sia alle carenze di un commercialista poco accorto sia alla “sudditanza” nei confronti di un padre che, benché impossibilitato a rivestire cariche sociali per un precedente fallimento, era il vero dominus della situazione.
Le responsabilità individuale – Paraventi che si rivelano inefficaci. La Cassazione sottolinea, infatti, che l’eventuale imperizia del tecnico non giustifica l’inosservanza dell’obbligo di vigilare sull’attività svolta dal delegato. Allo stesso modo la concorrente responsabilità del genitore non escluderebbe quella degli imputati che esercitavano il ruolo di amministratori di diritto.
Il dolo generico – Non passa neppure il tentativo della difesa di negare la sussistenza di un altro elemento costitutivo del reato: il dolo insito nella consapevolezza di rendere ardua la ricostruzione del patrimonio.
La parziale “trasparenza” – Secondo la suprema Corte la volontà di nascondere la situazione è provata da gravi omissioni, tra cui la mancata registrazione di passaggi di denaro sui conti co
rrenti accesi presso le banche, anche per cifre ragguardevoli. “Sviste” difficili da giustificare con la buona fede. Per finire, i ricorrenti negano che la carenza di annotazioni fosse tale da rendere completamente illeggibile una situazione che poteva essere compresa seppure con qualche “difficoltà”, come riconosciuto dallo stesso curatore nella sua relazione. I giudici del “Palazzaccio” chiariscono in proposito che per far scattare il reato non è necessario che i documenti siano completamente “oscuri” ma è sufficiente che gli ostacoli siano tali da essere superabili solo “con l’uso di particolare diligenza”. Nel caso specifico era stato necessario il ricorso a estratti bancari e indagini presso i clienti dell’impresa per avere, in modo comunque incompleto e preciso, un quadro sul reale andamento degli affari sociali. La Cassazione conferma dunque la condanna, compreso il divieto di intraprendere per 10 anni attività commerciali o rivestire cariche sociali

Corte di Cassazione, sentenza n. 28439 del 18.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che rischia la sospensione dalla professione il notaio che “mente” sulla reale composizione di un immobile. La Corte di cassazione con la sentenza in oggetto esclude per i notai la possibilità di trincerarsi dietro la buona fede nel caso di un atto di compravendita che attesti l’esistenza di caratteristiche di un bene inesistenti o faccia passare come già esistenti eventuali opere abusive. A far le spese del giro di vite, imposto dagli ermellini, un notaio campano che in un rogito aveva messo nero su bianco l’esistenza di un ammezzato che era in realtà non c’era. Una “bugia” che gli era costata l’accusa di falso ideologico in atto pubblico e la conseguente richiesta di una misura interdittiva per impedirgli di continuare a svolgere la sua professione. Punizione giudicata però immeritata sia dal Gip come dal Tribunale del riesame di Napoli per i quali il rogito non può essere considerato un atto in grado di certificare la reale consistenza dell’immobile, non avendo la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti. La pensano diversamente i giudici di piazza Cavour che spiegano come facilmente il professionista avrebbe potuto evitare un “errore” di cui era evidentemente consapevole. Il piano ammezzato non risultava, infatti, né dal contratto preliminare né dai documenti catastali. Il notaio non poteva dunque non sapere che stava avallando una falsa dichiarazione degli acquirenti. Azione di cui è penalmente responsabile

Corte di Cassazione, sentenza n. 27648 del 14.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche il minore con precedenti penali può ottenere una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. A patto che ricorrano tre condizioni: la modesta entità della condotta, nessun allarme sociale e l’occasionalità del comportamento.
Con tale principio la Corte ha annullato con rinvio la condanna inflitta a un cittadino americano dalla Corte d’Appello di Ancona, sezione per i minorenni, per furto aggravato e spaccio di sostanze stupefacenti (nove mesi di reclusione e 2200 euro di multa). In particolare il ragazzo che, all’epoca dei fatti non aveva ancora compito 18 anni, aveva rubato da una macchinetta distributrice delle cialde di caffè e aveva ceduto dell’hashish a due ragazzi ospitati nella stessa comunità.
Contro la doppia condanna di merito la difesa ha presentato ricorso in Cassazione e lo ha vinto.
Secondo la sesta sezione penale, infatti, anche chi ha precedenti penali può ottenere la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Tre le condizioni richieste dalla Corte “la tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 28081 del 15.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il cliente che denunci all’ordine degli avvocati la condotta del proprio legale non è imputabile di diffamazione quando si limiti a esprimere giudizi che rientrano nel diritto di critica. Per la Corte “non integra il delitto di diffamazione la segnalazione al competente consiglio dell’ordine di comportamenti, deontologicamente scorretti, tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente denunciante, sempre che gli episodi segnalati siano corrispondenti al vero; questo perché il cliente per mezzo della segnalazione esercita una legittima tutela dei suoi interessi”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 40457 del 14.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è furto aggravato dall’utilizzo del mezzo fraudolento, il comportamento di colui che occultando all’interno di un bene regolarmente pagato altra merce, la rubi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza confermando la condanna della Corte di Appello di Torino.
Il caso era quello di un furto avvenuto presso l’Ikea di Grugliasco. L’imputato aveva occultato all’interno di una scarpiera, regolarmente pagata, due tende, una lampada e quattro faretti. Secondo la Cassazione “la condotta consistita nell’occultamento (sulla propria persona o su accessori o borse) della merce che l’agente abbia prelevato dai banchi di un esercizio commerciale che opera con il sistema del prelievo self service, integra gli estremi del furto aggravato dall’suo del mezzo fraudolento”. Infatti, la circostanza aggravante “ricorre ogni qual volta l’agente tenga comportamenti improntati ad astuzia o scaltrezza, tali da eludere le cautele e gli accorgimenti predisposti dalla persona offesa a tutela delle proprie cose”.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10019 dell’11.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che nel caso in cui un imputato abbia ottenuto l’estinzione della pena per indulto, questo non possa per chiedere la sospensione condizionale della pena. Per la Corte è la dichiarazione di estinzione della pena per indulto risulta essere provvedimento più deplorevole all’imputato rispetto all’applicazione di una sanzione sostitutiva, la quale, seppure afflittiva in minore grado rispetto alla detenzione, costituisce purtuttavia una pena da espiare.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11560 del 25.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ha condannato per stupro un minore che filma con il cellulare una violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazzina. La Corte di Cassazione attribuisce la stessa responsabilità addossata al resto del branco, per un minorenne che si era “limitato” a riprendere con il telefonino i suoi amici che violentavano una minorenne. Gli ermellini spiegano che “deve ritenersi acclarata la sua partecipazione attiva e consapevole non realizzatasi attraverso atti tipici di violenza sessuale ma, comunque, in rapporto causale con quello che i condannati stavano facendo. Secondo il Supremo collegio il ragazzo ha dato un contributo attivo al comportamento del branco rafforzando, attraverso il suo comportamento, la forza intimidatoria del gruppo sulla vittima. Anche in considerazione della tendenza a minimizzare il gesto e in assenza di un reale ravvedimento i giudici confermano la necessità di un ricovero in Comunità

Corte di Cassazione, sentenza n.10981 del 22.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non integra il reato di pedopornografia scattare foto a diversi bambini ritratti di spalle con inquadrature mirate sui loro sederini. Ad avviso della Suprema Corte le norme europee – in particolare la decisione quadro 68 del 2004 che definisce la nozione di pedopornografia – non consentono l’incriminazione, e men che mai l’arresto, di chi si limita a ritrarre dei minori, anche se solo posteriormente, senza che i piccoli siano coinvolti in una condotta sessualmente esplicita.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10688 del 18.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la macchina in leasing, aziendale e non, può essere sequestrata per guida in stato di ebbrezza anche se chi è al volante al momento dell’infrazione, di fatto, non è il proprietario.

Corte di Cassazione, sentenza n.10248 del 15.03.2010

La Corte di cassazione con la sentenza in esame ha precisato che dare del gay a qualcuno, con l’intenzione di denigrarlo, è reato. La Corte ha definito come ingiuria il contenuto di una lettera, con cui un 71enne offendeva il destinatario ricordando il suo “essere gay”. Una preferenza sessuale, si faceva notare nella missiva, che era chiaramente emersa durante una vacanza in montagna trascorsa dall’interlocutore con un marinaio. Nello scritto si faceva riferimento anche a un allontanamento subito dal destinatario da un club sportivo frequentato da ragazzini. Ma non basta. Uscendo dalla sfera delle preferenze sessuali l’imputato accusava l’uomo anche di aver sottratto dei documenti dai pubblici uffici e di aver favorito in un concorso la nipote dell’imputato stesso. Tanto era bastato per far scattare una condanna per ingiurie nei primi due gradi di giudizio. Scelta confermata dalla Suprema corte che ha sottolineato come l’uso del termine gay – che in genere non ha una connotazione offensiva – l’aveva acquistata nel caso specifico per il suo collegamento con due precisi episodi, da cui si evinceva il chiaro intento denigratorio e l’intenzione di adombrare un’accusa di pedofilia. Paradossalmente ha giocato contro l’imputato anche il suo dichiarare di essere “laico e apertissimo” e di “non giudicare i costumi sessuali di nessuno”: una “excusatio non petita” che il Pm aveva invece interpretato come la chiara dimostrazione della “riprovazione dell’imputato per le tendenze sessuali del contraddittore”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10022 del 11.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è legittimo lo sconto di pena previsto dalla legge in favore dei pusher ‘dilettanti’, anche se chi ha comprato la sostanza stupefacente oi morto in seguito alla sua assunzione. Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso di moglie e marito, due piccoli spacciatori, che avevano ceduto eroina a un ragazzo morto poco dopo la sua assunzione. La coppia ha impugnato di fronte alla Suprema corte la decisione della Corte d’Appello di Roma che aveva negato loro l’attenuante nonostante, si legge nel ri
corso, “dalle intercettazioni telefoniche era desumibile un’attività di spaccio rudimentale, domestica e solo con quattro clienti”. La Cassazione, ha motivato la decisione affermando espressamente che “in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, la fattispecie per cui, in seguito all’assunzione di droga, via sia stata la morte dell’acquirente, non di per sé causa di esclusione dell’attenuante generica di cui all’articolo 73 del D.p.r. 309/90 per lo spacciatore”.

Corte di Cassazione, sentenza n.10175 del 12.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se ci sono condanne pesanti, il silenzio dei sacerdoti su confidenze importanti diventa del tutto “fuori luogo”. Nel caso in esame la Corte si è occupato del caso di un uomo (condannato con sentenza definitiva come mandante dell’omicidio di una coppia) il quale ha chiesto la revisione della sentenza sulla base di dichiarazioni rese, dopo nove anni dai fatti, dal cappellano del carcere dove era detenuto. Queste dichiarazioni lo avrebbero scagionato dimostrando la sua estraneità dei fatti. La Cassazione non ha ritenuto “attendibili” le dichiarazioni del sacerdote dato il notevole tempo trascorso tra la data in cui ebbe ad apprendere dei fatti e il momento in cui sono state poi riferite all’autorita’ giudiziaria. Nella parte motiva della sentenza si legge inoltre: “risulta che il sacerdote sin dal 1997 venne in possesso delle confidenze” di un detenuto “e da allora ebbe inizio il travaglio di coscienza del prelato che si concluse poi con l’inserimento della sua testimonianza nella istanza di revisione nel maggio 2006”. Su ciò Corte afferma che “le confidenze non erano state raccolte dal sacerdote nel corso di una confessione, circostanza che avrebbe pienamente giustificato il tormento, ma nel corso di colloqui avvenuti nel carcere ai quali il sacerdote partecipava nella sua qualita’ di cappellano della casa circondariale”.

Corte di Cassazione, sentenza n.10164 del 12.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che giudicare una donna inadatta a un posto di lavoro solo in virtù della sua appartenenza al sesso femminile può costare un condanna per diffamazione. Nel mirino della Corte è finito un brano di un intervista ad un sindacalista il quale affermava , riferendosi alla guida di un carcere, che “sarebbe meglio una gestione al maschile”. Frase sufficiente da sola a far scattare la condanna per diffamazione sia dell’intervistato sia dell’intervistatore e aggravata dal tenore offensivo del titolo che recitava: “Carcere: per dirigerlo serve un uomo”. Secondo la Corte “si tratta di una dichiarazione certamente lesiva della reputazione della direttrice del carcere trattandosi di un riferimento assolutamente gratuito, sganciato dai fatti, e che costituisce una mera valutazione, ripresa a caratteri cubitali nel titolo, nel quale si puntualizza proprio la necessità(sottolineata dal verbo servire) di affidare la direzione del carcere comunque ad un uomo” Per la Cassazione dunque va censurata con la condanna “la critica sganciata da ogni dato gestionale e basata solo su un gratuito apprezzamento, contrario alla dignità della persona perché ancorato al profilo ritenuto decisivo, che deriva dal dato biologico dell’appartenenza all’uno o all’altro sesso”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5081 del 02.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non è colpevole del reato di diffamazione il giornalista che relaziona su intercettazioni che poi si rilevano false. Per la Corte, rileverebbe l’involontarietà dell’errore: infatti, il giornalista, scagionando un noto gruppo editoriale del Paese – va esente da responsabilità non in virtù della mera verosimiglianza dei fatti narrati, ma solo a seguito dell’avvenuta dimostrazione dell’involontarietà dell’errore, dell’avvenuto controllo, con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all’urgenza di informare il pubblico, della fonte e dell’attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati.

Corte di Cassazione, sentenza n.9667 del 10.03.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che una persona sottoposta a indagini può essere “spiata” con il sistema di rilevamento satellitare senza che sia necessaria un’autorizzazione preventiva del giudice. Per la Corte è legittimo il pedinamento di indagati tramite i segnali di spostamento trasmessi dai loro cellulari. In particolare secondo la Corte il “pedinamento” Gps, ha una “limitata intrusione nell’altrui sfera privata” e può quindi essere sottratto a una disciplina severa come quella prevista per le intercettazioni. Sempre in virtù della limitata intrusione – conclude la Cassazione – si puòò dire a meno anche del via libera del Pm per l’acquisizione dei tabulati e procedere all’utilizzazione dei tracciati.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8996 del 05.03.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che i funzionari che ostentano inerzia al lavoro possono finire sotto processo. Nello specifico la Corte ha chiarito che e’ reato manifestare un “perdurante e patologico rifiuto di esercitare i doveri del proprio status e del proprio ufficio”. E’ stata così convalidata dalla Sesta sezione penale della Corte una condanna ad un anno di reclusione per rifiuto di atti d’ufficio e per interruzione di pubblico servizio nei confronti di un ufficiale giudiziario che, affermando di essere oberato dal lavoro aveva rifiutato di effettuare notifiche, facendole tal volta con ritardi di mesi o addirittura di anni. La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che “il rifiuto di atti di ufficio non sanziona penalmente la generica negligenza o la scarsa sensibilita’ istituzionale del pubblico ufficiale, ma il rifiuto consapevole di atti da adottarsi senza ritardo, per la tutela dei beni pubblici, rispetto ai quali gli sono state conferite proprio quelle funzioni”.

Corte di Cassazione, sentenza n.8286 del 01.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se la prostituta non viene pagata per la sua prestazione sessuale, il cliente può essere condannato per violenza sessuale, ovvero per stupro. Per la Corte la vicenda non può quadrarsi in quella fattispecie particolare nella quale la donna risulta consenziente all’inizio del rapporto sessuale, per poi, manifestare il proprio dissenso a continuarlo, visto che, nel caso in esame, la vittima aveva già manifestato all’imputato di essere solo in attesa del pagamento del dovuto, per l’attività alla stessa prestata, come in origine concordato tra le parti. Insomma, in mancanza di un pagamento in denaro la donna non aveva alcuna intenzione trascorrere momenti di intimità con il cinquantenne. Non sussiste dubbio continua la Corte che l’imputato avesse piena coscienza e consapevolezza del sopruso che stava consumando in danno della donna: il comportamento di costui – si legge nella sentenza – ne costituisce prova, in occasione della richiesta al portiere dell’albergo di distruggere le schede di permanenza nell’hotel dove, evidentemente, era avvenuto l’incontro. Ciò osserva la Suprema Corte, evidenzia il desiderio dell’imputato di non lasciare traccia della permanenza, circostanza spiegabile solo con lo scopo di precostituirsi la possibilità di una futura negazione, che non avrebbe avuto senso se fossero consumati rapporti consensuali e non imposti.

Corte di Cassazione sentenza n. 8537 del 01.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’imprenditore che porta in detrazione gli assegni familiari senza corrisponderli ai propri dipendenti è punibile per truffa e non per semplice evasione contributiva. Per la Corte la fittizia esposizione di somme non corrisposte al lavoratore induce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio realizzando in questo modo un ingiusto profitto, tipico del reato di truffa.

Corte
di Cassazione, sentenza n. 4869 del 01.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il provvedimento di proroga del trattenimento pre-espulsivo di un cittadino extracomunitario nei centri di accoglienza può essere disposto solo se viene garantita allo straniero un’effettiva assistenza legale. Per la Corte nelle disposizioni poste dal Dlgs n. 286 del 1998 a regolare il trattenimento pre-espulsivo dello straniero nei centri preposti è prevista la garanzia della difesa e del contraddittorio espressamente “per l’adozione dell’ordinanza di convalida e implicitamente, ma non meno certamente, per l’emissione del provvedimento di proroga del trattenimento stesso”.

Corte di Cassazione, sentenza n.8006 del 01.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la frase “Sei disonesta, ti faccio vedere i sorci verdi” si può essere senza commettere reato. Con la sentenza in esame la Corte ha sdoganato l’espressione “sei disonesta ti faccio vedere i sorci verdi”, censurata invece dal procuratore generale, che aveva fatto ricorso contro l’assoluzione del giudice di pace di Nuoro perché a suo avviso, l’espressione usata conteneva sia un’ingiuria sia una minaccia. La Corte invece considera l’epiteto disonesta, pronunciato nel corso di una lite sorta per motivi di interesse, non lesivo dell’onore e del decoro ma il semplice risultato di una “plausibile animosità di un legittimo sfogo mirato a contrastare le avverse ragioni”. Bocciata anche la lettura minacciosa della frase riferita ai sorci verdi: un’espressione che deriva da un disegno con tre topolini riprodotto sulla fusoliera dei trimotori “Savoia-Marchetti” emblema ai tempi del fascismo delle coraggiose e fortunate imprese e degli aviatori della 205 squadriglia aeronautica famosa per la trasvolata Roma-Rio de Janeiro. La frase era intesa, interpreta la Suprema Corte, a manifestare l’intento di usare tutti i mezzi possibili per affermare il proprio diritto a riavere indietro un appartamento oggetto del contendere.

Corte di Cassazione, sentenza n.7651 del 25.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il patto elettorale stretto tra politica e mafia fa scattare il reato di concorso esterno nell’associazione criminale solo se il risultato del sodalizio porta a un consolidamento della cosca.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7092 del 22.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il cittadino straniero condannato a sei anni di reclusione inflitta nel suo paese per violenza sessuale non basta a mantenerlo in carcere in Italia in attesa di estradizione. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di un giovane rumeno che chiedeva di essere rimesso in libertà in vista del rimpatrio per scontare la pena decisa dal tribunale interno per violenza carnale. La Cassazione ha, infatti, scartato l’ipotesi del rischio di fuga, l’unica che potesse giustificare il persistere della custodia cautelare in carcere. I giudici di piazza Cavour, discostandosi dalla scelta della Corte d’Appello di Torino che aveva escluso la scarcerazione, hanno evidenziato che il pericolo di fuga deve essere accertato in base a elementi concreti e specifici e non semplicemente desunto da un possibile desiderio di sottrarsi a una consistente condanna. Il dato decisivo che fa accantonare alla Corte l’ipotesi che il condannato possa decidere per la latitanza, nel radicamento del cittadino rumeno in Italia, Stato in cui svolge un’attività lavorativa e dove ha costituito una famiglia. Elementi sufficienti a far pensare che possa essere rispettato l’obbligo, assunto a livello internazionale, di assicurare la consegna del cittadino rumeno al governo che l’ha richiesta.