Proprietario di cane condannato per il reato di lesioni personali colpose

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Condannato il proprietario di un dogo argentino per il reato di lesioni personali colpose.

L’animale sfuggito al controllo dell’uomo si era infatti avventato su una persona intenta a spazzare per strada morsicandola al gomito e procurandole un ematoma e una piccola ferita.

I giudici di merito concordando con il giudice di pace hanno ritenuto sacrosanta la condanna del padrone del cane a fronte delle ripercussioni fisiche subite dalla persona offesa ritenute guaribili in sei giorni.

La colpa del proprietario del dogo argentino risulta palese giacché a causa del suo comportamento negligente e imprudente aveva lasciato il quadrupede “libero sulla pubblica via senza guinzaglio” permettendogli così di saltare addosso e morsicare al gomito” la persona offesa.

Avverso tale decisione proponeva ricorso presso la Suprema Corte l’uomo a mezzo del proprio legale di fiducia.

Secondo l’avvocato “non è emersa, da parte del proprietario del cane, alcuna violazione di regole di attenzione”: il cane era infatti tenuto regolarmente al guinzaglio ed il proprietario aveva la museruola in mano; in particolare “il cane conosceva da tempo la persona offesa, senza che mai vi fosse stato alcun incidente” e “l’aggressione era stata determinata da una circostanza abnorme, posto che la persona offesa aveva colpito il cane con una scopa”. 

L’incidente si era quindi verificato a causa di un comportamento “anomalo” della persona offesa, “tale da provocare un balzo in avanti del cane, balzo del tutto imprevedibile ex ante“.

Il ricorso risulta infondato.

La Suprema Corte ritiene palese “la responsabilità colposa collegata al danno cagionato dall’animale in custodia” e conferma la condanna del ricorrente.

In quanto proprietario di un dogo argentino e quindi di un cane di razza “pericolosa” l’uomo avrebbe dovuto far uso del guinzaglio e della museruola.

Il fatto che l’aggressione si è verificata mentre la persona offesa si trovava per strada vale a dimostrare come “il proprietario non aveva avuto alcuna capacità di tenuta del cane, le cui reazioni sono imprevedibili per natura ed impongono per ciò l’apprestamento di tutte le possibili cautele in prossimità di persone terze”.

Con la sentenza n. 46108 depositata il 6 dicembre 2022 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna l’uomo al pagamento delle spese processuali.