Reato di diffamazione: escluso se assente una volontà offensiva

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Il caso

La Corte d’Appello di Messina in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina confermava la sentenza di primo grado condannando un amministratore di condominio per essersi reso responsabile del reato di diffamazione.

L’uomo aveva infatti affisso sui muri delle scale e dell’androne del condominio nonché nel vano ascensore un avviso recante l’inciso: “in allegato trasmetto la nuova istanza di vendita, a seguito di un pignoramento immobiliare nei confronti del condomino G.A. “. 

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia deducendo una sua mancanza di volontà dispregiativa od offensiva nella comunicazione della situazione di debitore pignorato (elemento soggettivo del reato): il suo intento era “soltanto quello di adempiere al proprio incarico professionale di amministratore di condominio, mettendo a conoscenza gli altri condomini di una situazione potenzialmente foriera di conseguenze per la gestione delle spese comuni, alla luce anche della richiesta di G. , derivata da detta situazione, di essere dispensato dagli oneri condominiali o di poter pagare quale persona in affitto”.

Il ricorso risulta fondato.

Nel caso di specie l’attribuzione “pignorato” era priva “di qualsiasi altra connotazione offensiva o spregiativa a tale condizione connessa o collegata – non utilizzata dall’imputato nella comunicazione oggetto del reato di diffamazione -, viene in rilievo nella sua materialità oggettiva, senza che la Corte d’Appello di Messina si sia fatta carico di indagare l’esistenza del coefficiente soggettivo necessario ad integrare la fattispecie, invero peculiare”.

I Giudici di terzo grado ritengono che l’ “affermazione sulla valenza offensiva in sé della comunicazione affissa nelle parti condominiali comuni è stata fatta derivare in modo assertivo dalla scarsa inerenza della comunicazione stessa a dinamiche condominiali, motivando sul punto con un interrogativo retorico con cui la Corte d’Appello, altrettanto inadeguatamente, dal punto di vista della risposta motivazionale, si chiedeva ‘cosa avesse a che vedere’ il richiamo al pignoramento nel contesto di una comunicazione afferente al pagamento dei pregressi consumi di acqua”.

 È evidente secondo la Suprema Corte che “la condizione economica critica di un condomino può riflettersi sul pagamento degli oneri pro quota da parte di tutti gli altri”.

Con la sentenza n. 22777/21, del 9 giugno la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.