Non si configura più come reato la condotta di colui a cui sia stata revocata la patente di guida e si pone alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni delle disposizioni del codice della strada. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.
Nelle sue conclusioni, la Corte ha evidenziato come non possa essere giustificato un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello stabilito dal legislatore per tutti gli altri soggetti per i quali guidare con un patente revocata rileva come mero illecito amministrativo. Di conseguenza resta in vigore la sola sanzione amministrativa prevista dal codice della strada equivalente ad un’ammenda da 2.257 a 9.032 euro.
