È diffamazione additare una persona “animale”

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Sono obiettivamente ingiuriose le espressioni con le quali si paragona la vittima a cose ovvero animali. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34145 del 2019 nel caso che traeva origine dalla diffamazione perpetrata a mezzo whatsapp da parte di un uomo che, nella chat di whatsapp del gruppo condominiale, aveva apostrofato come “animale” un minore che aveva procurato una ferita al volto della figlia di un altro condomino.

La sentenza era stata impugnata con ricorso per cassazione dal Procuratore generale, per violazione di legge, assumendosi la indubbia la portata offensiva del termine “animale” e la sua inquadrabilità nell’alveo del reato di diffamazione (ex art. 595 c.p.) Tale fattispecie delittuosa punisce con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a 1032 euro chiunque, comunicando con due o più persone, in assenza del soggetto attinto dall’offesa (come si desume dall’incipit “fuori dai casi di cui all’articolo precedente”) offende l’altrui reputazione.

Il requisito della comunicazione a più persone si considera integrato anche qualora questa avvenga in tempi diversi. Si tratta di un’ipotesi di reato posta a tutela dell’onore in senso oggettivo, da interpretarsi quale stima goduta dal soggetto passivo presso i consociati. Tale concetto deve essere parametrato in relazione alla posizione sociale e professionale del soggetto passivo oltre che all’ambiente in cui si realizza il fatto. Il momento consumativo del reato coincide con la percezione dell’offesa e, in caso di comunicazione in tempi diversi, con la seconda percezione.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha escluso che l’appellativo utilizzato dall’imputato potesse ritenersi inappropriato o eccessivo. La frase presenta un immediato contenuto offensivo espresso dalla parola “animale” riferita ad un bambino. Seppur vero che la recente giurisprudenza di legittimità ha mostrato alcune “aperture” verso un linguaggio più diretto e “disinvolto”, è altrettanto vero che talune espressioni presentano ex se carattere insultante. Sono obiettivamente ingiuriose quelle espressioni con le quali si “disumanizza” la vittima, assimilandola a cose o animali (Sez. 5, n. 42933 del 29/09/2011, Gallina, in motivazione). Paragonare un bambino ad un “animale”, inteso addirittura come “oggetto” visto che il padre ne viene definito “proprietario”, è certamente locuzione che, per quanto possa essersi degradato il codice comunicativo e scaduto il livello espressivo soprattutto sui social media, conserva intatta la sua valenza offensiva. 

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio per un nuovo esame della vicenda.