Spray urticante: solo strumento di difesa o anche arma?

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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna più severa per un rapinatore che ha utilizzato uno spray urticante per mandare in confusione la sua preda. 

Secondo i giudici, l’uso dello spray urticante costituisce un’arma vera e propria e, di conseguenza, la rapina deve essere considerata aggravata dall’uso di tale strumento.

La vicenda si è verificata nella provincia di Brescia, dove un uomo ha aggredito un’altra persona, colpendola e spruzzandole uno spray al peperoncino in faccia, approfittando del disorientamento causatole per strapparle una collana. I giudici di primo e secondo grado hanno sancito la colpevolezza dell’uomo, definendo l’azione come rapina aggravata dall’uso di un’arma.

In Appello, la pena è stata fissata a due anni e otto mesi di reclusione e 600 euro di multa. Il legale dell’uomo ha tuttavia contestato la pronuncia di secondo grado, affermando che la rapina non era provata e che l’azione andava inquadrata nella fattispecie di percosse e furto con strappo. Inoltre, secondo il legale, l’uso dello spray urticante non costituisce una circostanza aggravante, poiché tale strumento è un mezzo di difesa legale.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto le obiezioni del legale e confermato la sentenza di condanna. I Giudici hanno rilevato che l’azione dell’uomo non era semplicemente un furto con strappo, poiché quest’ultimo non può essere configurato in presenza di violenza finalizzata a vincere la resistenza della persona offesa. 

Inoltre, l’uso dello spray urticante è stato valutato come una vera e propria arma, poiché è stato utilizzato con l’intento di aggredire la persona e non di difendersi da eventuali aggressioni.

La Corte di Cassazione ha anche precisato che il delitto di rapina può essere configurato anche in presenza del cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, ossia quando la coscienza e la volontà del soggetto, pur non essendo presenti all’inizio dell’azione criminosa, si sviluppano successivamente e diventano strumentali all’impossessamento della cosa.

Infine, i Giudici hanno respinto l’ipotesi che si possa parlare di legittima detenzione di uno spray urticante, poiché l’uso che ne è stato fatto dimostra una palese finalità di aggressione alla persona.

Con la sentenza n. 9049 del 2 marzo 2023 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’uomo, ritenendo che l’azione fosse configurabile come rapina aggravata dall’uso di un’arma e non come semplice furto con strappo.