Diritto all’affettività in carcere: da oggi diventa legge

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L’11 Aprile 2025, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Lina di Domenico, ha trasmesso le linee guida volte a garantire alle persone detenute l’esercizio del diritto all’affettività in carcere, ai Provveditori, i Direttori e i Comandanti di Reparto.

Le linee guida sono il frutto della sentenza della Corte Costituzionale con cui veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, L. n. 354/1975, nella parte in cui non prevedeva che «la persona detenuta potesse essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie».

Secondo un censimento effettuato dal DAP (dipartimento amministrazione penitenziaria) utilizzando dati aggiornati a dicembre 2024, circa 17.000 detenuti potrebbero beneficiare dei colloqui intimi. Esclusi, per ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, coloro che sono sottoposti a regimi detentivi speciali previsti dagli articoli 41-bis e 14-bis dell’Ordinamento Penitenziario.

Inoltre, non possono accedere al beneficio i detenuti sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti, telefoni cellulari o oggetti potenzialmente pericolosi.

Circa la natura giuridica dei colloqui intimi, le linee guida li fanno rientrare nei colloqui intramurari. Saranno concessi in numero equivalente a quelli visivi fruibili mensilmente, con una durata massima di due ore ciascuno. Potranno parteciparvi solo il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con cui vi sia una convivenza stabile. L’accertamento di tale status è demandato al Direttore dell’istituto o, in determinati casi, all’Autorità Giudiziaria e sarà automatica per coloro già autorizzati ai colloqui visivi o telefonici.

Infine, sarà compito dei Provveditori individuare le strutture penitenziarie dotate di locali idonei e porre in atto le misure organizzative necessarie per garantire l’esercizio del diritto all’affettività. Le stanze, provviste di letto e servizi igienici, non potranno chiudersi dall’interno, ma saranno sorvegliate esclusivamente esternamente dal personale della Polizia Penitenziaria adeguatamente equipaggiato per il particolare controllo, nonché per l’ispezione del locale prima e dopo l’incontro. Le linee guida hanno dunque, lo scopo di garantire il graduale riconoscimento del diritto all’affettività attraverso azioni attuative concrete.